Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34482 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34482 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dei difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME e ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, che in data
13 marzo 2023 ha applicato nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In tale ordinanza COGNOME è ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui ai capi A20), C23), C30), C50), C51), C58), relativi a violazioni dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per traffico di sostanza stupefacente; l’indagato, inoltre, è ritenuto gravemente indiziato di essere stato partecipe dell’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico contestata al capo C), in quanto si sarebbe approvvigionato abitualmente di ingenti quantitativi di cocaina, garantendo così al sodalizio criminoso una stabile fonte di guadagno.
Da ultimo, COGNOME è ritenuto gravemente indiziato della commissione dei delitti di cui ai capi C81) e C82) dell’imputazione provvisoria, relativi rispettivamente, ad un tentativo di importazioni di armi dall’estero e alla detenzione illecita di armi.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, ha presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 125, 273, 291, 292, comma 2-lett. c) bis, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’identificazione di NOME COGNOME cl. 75 nell’utilizzatore del criptotelefonino identificato dal nickname NOME.
Il Tribunale del riesame non si sarebbe confrontato con le argomentazioni difensive esposte nei motivi di riesame e non avrebbe adeguatamente motivato in ordine al rilievo della difesa volto a far constatare che il telefono cellulare in us al ricorrente e il criptotelefonino allo stesso attribuito nella mattina del 14 dicembre 2020 erano situati, a breve distanza di tempo, in due luoghi diversi.
Il telefono cellulare in uso a NOME COGNOME (n. NUMERO_TELEFONO) alle ore 9:50:47 del 14 dicembre 2020 ha, infatti, agganciato la cella dell’aeroporto di Lamezia Terme e, invece, il telefono criptato dell’ignoto utilizzatore sessantotto minuti dopo ha agganciato la cella della INDIRIZZO al kilometro 424, a Pizzo Ca la bro.
Manifestamente illogica sarebbe, dunque, l’attribuzione al ricorrente della disponibilità del criptotelefonino associato al nickname NOME, in quanto il Tribunale del riesame non ha spiegato l’incompatibilità fattuale dedotta dalla difesa.
2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito la violazione degli artt. 125, 273, 291, 292, comma 2-lett. c) bis, cod. proc. pen. e dell’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo e il vizio di motivazione sul punto.
Il Tribunale del riesame illogicamente avrebbe desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso dedito al narcotraffico, in quanto le attività di compravendita di sostanze stupefacenti contestate al ricorrente di per sé sole non sono idonee a dimostrare alcun contributo associativo.
Le singole condotte di compravendita sarebbero, infatti, intervenute in un ambito temporale (9 dicembre 2020-25 febbraio 2020) ristretto a due mesi, rispetto all’arco più ampio di operatività del sodalizio criminoso (gennaio 2020gennaio 2022).
Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe distinto gli acquisti (contestati ai capi A20), C23) e C30) dalle vendite poste in essere dal ricorrente in favore del sodalizio criminoso (contestati ai capi C50), C51) e C58), e, non avrebbe verificato l’esistenza tra il ricorrente e i sodali di una protratta comunanza di scopo e l’effettivo contributo arrecato dal ricorrente al raggiungimento degli scopi dell’associazione.
La reiterata disponibilità ad acquistare sostanza stupefacente da un’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, del resto, potrebbe assumere la valenza di una condotta partecipativa solo ove fosse dimostrato che agevoli lo svolgimento dell’attività del gruppo e vi sia una protratta comunanza di scopo; il Tribunale del riesame, tuttavia, non avrebbe motivato sul punto.
2.3. Con il terzo motivo il difensore ha censurato la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo A20), in quanto l’assenza dei messaggi di risposta di NOME COGNOME a quelli di NOME COGNOME precluderebbe la cognizione del loro oggetto.
Mancando la prova dell’accettazione della proposta di acquisto di dieci kilogrammi di cocaina, si potrebbe solo ritenere configurabile un’ipotesi di offerta in vendita da parte del COGNOME, non seguita dall’accettazione.
2.4. Con il quarto motivo il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo C23), in quanto sarebbe equivoca l’identificazione del ricorrente nel «cognato» di NOME COGNOME indicato nelle chat, in quanto il NOME ha tre cognati.
2.5. Con il quinto motivo il difensore ha eccepito la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto i contatti dello COGNOME con il sodalizio sarebbero cessati nel dicembre del 2020.
Il Tribunale del riesame, inoltre, non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali gli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico sarebber risultati inidonei a tutelare le esigenze cautelari ravvisate nella specie.
In data 27 ottobre 2023 l’AVV_NOTAIO ha depositato richiesta tempestiva di trattazione orale del ricorso.
All’udienza del 14 dicembre 2023, il Collegio, rilevato che le Sezioni unite di questa Corte dovevano pronunciarsi all’udienza del 29 febbraio 2024 in ordine a plurime questioni relative all’utilizzabilità delle comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera e pervenute all’autorità giudiziaria italiana mediante il ricorso ad ordine europeo di indagine, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del procedimento.
All’udienza del 10 luglio 2024 le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Nel procedere all’esame dei motivi proposti dal ricorrente, occorre premettere, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).
Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Sono precluse, dunque, al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrent come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione degli artt. 125, 2783, 291, 292, comma 2-lett. c) bis, cod. proc. pen. in ordine all’identificazione di NOME COGNOME cl. 75 nell’utilizzatore del criptotelefonino identificato dal nickname “NOME” e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame, a fronte di due diversi significati di un medesimo dato probatorio, avrebbe preferito quello sfavorevole all’indagato.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata e ribadisce una censura già disattesa, con motivazione congrua.
4.1. Il Tribunale del riesame, alle pagg. 11-12 dell’ordinanza impugnata, ha confutato, sulla base di plurimi elementi, l’eccezione difensiva intesa a dimostrare l’implausibilità dell’identificazione del ricorrente nell’utilizzatore criptotelefonino identificato dal nickname “NOME” sulla base della localizzazione di tale telefonino e del telefono cellulare del ricorrente in data 14 dicembre 2020.
L’identificazione nel ricorrente dell’usuario del criptotelefonino avente user identifier TARGA_VEICOLO e nickname “NOME” è, tuttavia, stata fondata dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale del riesame, non certo illogicamente, sulla base dell’esame degli spostamenti di NOME e della moglie (NOME COGNOME) , coincidenti con quelli dell’usuario del criptotelefonino, in un lasso di tempo ben più ampio e, segnatamente, nel viaggio che hanno fatto tra il 14 dicembre ed il 18 dicembre 2020 in Lombardia.
Il Tribunale del riesame ha, inoltre, rilevato che l’utente del predetto criptotelefonino dalle chat risulta essere cognato di NOME COGNOME, come il ricorrente, e ha ricevuto gli auguri del compleanno proprio il medesimo giorno di nascita del ricorrente.
Il dato evidenziato dal difensore, dunque, non è idoneo a disarticolare il più ampio e complessivo apprezzamento operato nell’ordinanza impugnata in ordine all’identificazione del ricorrente nell’usuario del predetto criptotelefonino.
4.2. Le ulteriori censure proposte dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, richiedendo l’esame diretto delle chat in atti e la loro interpretazione, non sono ammissibili in sede di legittimità.
4.3. La censura di carenza di motivazione autonoma dell’ordinanza impugnata, peraltro dedotta in termini aspecifici nel primo motivo, è manifestamente infondata.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (ex plurimis: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 (dep. 03/03/2021), Galletta, Rv. 280603 – 01, in motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, COGNOME, Rv. 278122-01).
Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione degli artt. 125, 273, 291, 292, comma 2-lett. c) bis, cod. proc. pen. e dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, relativamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo contestato al capo C) dell’imputazione cautelare e all’autonoma valutazione degli elementi indiziari addotti dal pubblico ministero.
Il motivo è inammissibile, quanto al vizio di motivazione, in quanto si risolve nella sollecitazione, non consentita nel giudizio di legittimità, ad un rinnovato esame delle risultanze probatorie al fine dell’adozione di ricostruzione alternativa a quella adottata dall’ordinanza impugnata.
6.1. Infondato è, inoltre, il vizio di violazione di legge denunciato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (ex plurimis: Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 – 01; Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, COGNOME, Rv. 274250 – 01).
La condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può, dunque, manifestarsi anche attraverso la costante disponibilità a fornire le sostanze stupefacenti di cui l’associazione fa traffico e i vincolo associativo può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, perché ciò agevola lo svolgimento dell’attività criminosa dell’associazione e assicura la realizzazione del suo programma delittuoso; è, tuttavia, necessario che si accerti che tali attività siano poste in essere con la coscienza e volontà dell’autore di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (Sez. 4, n. 19272 del
12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 6, n. 41612 dell 19/06/2013, COGNOME, Rv. 257798 – 01; Sez. 2, n. 6161 del 23/01/2013, COGNOME, Rv. 254498 01).
La configurabilità della condotta di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti richiede, dunque, la prova della stabile adesione dell’agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645 – 01).
6.2. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo di questi consolidati principi, in quanto ha congruamente ritenuto dimostrato, nei limiti delibatori propri della sede cautelare, il ruolo associativo dello COGNOME, quale finanziatore e stabile acquirente di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente dal sodalizio; il ricorrente, infatti, mediante gli stessi ha consapevolmente arrecato un significativo e stabile contributo all’operatività del sodalizio criminoso, consentendone l’espansione delle sue attività illecite.
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, del resto, assume la qualifica di finanziatore il soggetto che, mediante la fornitura di mezzi economici e finanziari, tiene in vita ed alimenta il traffico di stupefacenti posto in essere dagli altri partecipi, contribuendo così alla realizzazione dei singoli reati-fine (Sez. 3, n. 32704 del 27/02/2015, COGNOME, Rv. 264450 – 01; Sez. 6, n. 36351 del 21/05/2003, COGNOME, Rv. 227365, Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, COGNOME, Rv. 186226).
7. Con il terzo motivo il difensore ha censurato la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo A20), in quanto l’assenza dei messaggi di risposta di NOME COGNOME a quelli di NOME COGNOME precluderebbe la cognizione del loro oggetto.
8. Il motivo è infondato
Il Tribunale del riesame ha, infatti, congruamente rilevato (a pag. 17 dell’ordinanza impugnata) che la chat acquisita dagli acquirenti, pur incompleta, ha senso compiuto, in quanto nei messaggi inviati dal COGNOME vi è perfetta conseguenzialità (l’inizio della trattativa, la sua evoluzione, l’accordo per la vendita, la consegna e i commenti sulla buona riuscita dell’operazione).
In questo contesto, il Tribunale ha non illogicamente ritenuto COGNOME gravemente indiziato di essere uno dei finanziatori dell’acquisto dei dieci kili di
cocaina operata dal COGNOME.
Con il quarto motivo il difensore ha dedotto la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo C23), in quanto sarebbe equivoca l’identificazione del ricorrente nel «cognato» di NOME COGNOME indicato nelle chat, posto che NOME ha tre cognati (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Il quarto motivo è manifestamente infondato nella parte in cui ripropone i dubbi sull’identificazione dell’usurario “NOME” del criptofonino.
Il Tribunale del riesame ha, del resto, logicamente e congruamente rilevato che l’utilizzatore dell’utenza TARGA_VEICOLO nelle chat, relative al narcotraffico e, in particolare a quelle relative al delitto contestato al capo C23), a più riprese, fa riferimento al «cognato» NOME COGNOME, coinvolto nei traffici illeciti.
Nell’ordinanza impugnata si rileva, inoltre, che NOME COGNOME è l’unico dei cognati di NOME ad essere nato in data DATA_NASCITA e che in data 13 febbraio 2021 l’utilizzatore dell’utenza TARGA_VEICOLO ha ricevuto un messaggio di auguri di buon compleanno dall’utente Ul B3GNFL, rimasto non identificato.
Le ulteriori censure proposte dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, richiedendo l’esame diretto delle chat in atti e la loro interpretazione, non sono ammissibili in sede di legittimità, in quanto involgono questioni di merito.
11.Con il quinto motivo il difensore ha eccepito la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto i contatti dello COGNOME con il sodalizio sarebbero cessati nel dicembre del 2020 e in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sulle ragioni per le quali gli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico sarebbero risultati inidonei a tutelare le esigenze cautelari ravvisate nella specie.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione del Tribunale del riesame, che ha correttamente fatto applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.
Il Tribunale del riesame ha congruamente rilevato che l’enorme volume di sostanza stupefacente trattata dal ricorrente, le ingenti somme di danaro investite (320.000 euro solo per i 10 kg. di cocaina contestati al capo A20) eh livello assai
elevato del profitto illecito ritratto, denotavano il pieno inserimento di COGNOME nei circuiti del narcotraffico e nel sodalizio criminale contestato.
L’elevata pericolosità del ricorrente era, peraltro, dimostrata anche dagli illeciti commessi in materia di armi e dai propri precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, di armi, di ricettazione e di violazione dei provvedimenti in materia di sorveglianza speciale.
Nella non illogica valutazione del Tribunale del riesame, tali elementi non consentivano agli argomenti difensivi di superare la presunzione posta dal legislatore in materia di sussistenza delle esigenze cautelari; l’elevato e attuale pericolo di recidiva poteva, peraltro, essere cautelato solo a mezzo della misura coercitiva disposta.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.