Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45358 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45358 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL. TRIBUNALE DI 1NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a SANT’ARPINO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa in data 23/02/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napol Nord nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 4 cod. pen., per essersi associato con altri soggetti, al fine di commettere una indeterminata di delitti di ricettazione, autoriciclaggio, frode, contraffazio marchi e segni distintivi, sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’acci sull’alcool e sulle bevande alcoliche, adulterazione e contrabbando di prodot alcolici.
1.1. Stando all’ordinanza applicativa di misura, COGNOMEe stata costituita più persone una associazione a delinquere’ primariamente finalizzata alla adulterazione e contraffazione di bevande alcoliche, oltre che alla commissione delle sopra indicate condotte ulteriori. Segnatamente, il contesto associat COGNOMEe risultato sostanzialmente sovrapponibile alle strutture societarie gesti in via di fatto – da NOME COGNOME (trattasi della “RAGIONE_SOCIALE“, intestata a NOME COGNOME e della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“). Tali società avevano, quale oggetto sociale, la vendita di prodotti adoperati nel campo della sanificazi industriale, nonché il trasporto e la logistica di prodotti alcolici. Altri sogg cui NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMEero poi occupati – avvalendosi di tali strutt societarie – della materiale adulterazione di vini e liquori, all’uopo utilizzando acquistato dallo COGNOMECOGNOME Quanto al ruolo ricoperto da COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME stato deputato alla direzione del traffico di prodotti alcolici, in part svolgendo un ruolo di intermediazione nei confronti degli acquirenti finali; conto di COGNOME ultimi, egli si COGNOMEe materialmente occupato delle fasi de consegna delle bevande, nonché dell’alcool denaturato di provenienza illecita e estera. Il Giudice emittente, dunque, aveva riscontrato la sussistenza della gra indiziaria, traendola dal contenuto dell’attività captativa, nonché dagli esiti perquisizioni e sequestro e, infine, dai risultati delle analisi chimiche esplet materiale sequestrato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. L’ordinanza impugnata si fonda, invece, sulla ritenuta insussistenza d una provvista indiziaria connotata in termini di gravità, relativamente a esistenza dell’ipotizzato sodalizio criminoso. Ha sottolineato il Tribunale riesame, in particolare, come oggetto dei traffici fossero beni leciti e liberam commerciabili; non è emerso, inoltre, che venissero smerciati solo prodott adulterati e, del resto, le indagini non hanno fatto emergere la prevent programmazione delle condotte di contraffazione, né hanno evidenziato una preventiva ripartizione di ruoli, fra i presunti associati. Trattasi di una attività
delittuosa compiuta in forma sicuramente diffusa e particolarmente ramificata, ma che si è svolta in assenza di una qualunque – pur se rudimentale – struttura tipo associativo. Inoltre, nei prodotti contraffatti erano presenti sostanze di tipo (cosa che esclude la qualità di unico fornitore della materia prima adoper per l’adulterazione, presuntivamente riconducibile al solo COGNOME); fra i pre sodali, infine, sono intercorsi esclusivamente contatti sporadici.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, chiedendo l’annullamento di tale provvedimento e il conseguente ripristino dell’originaria misura restrittiva della libertà personale, deducend motivi – considerati tra loro strettamente connessi, tanto da esserne appa preferibile una esposizione unitaria – enunciati sub specie di:
violazione rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pe inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge;
violazione rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L’omessa valutazione degli atti d’indagine, nella loro interezza complessità, ha condotto il Tribunale del riesame ad adottare un provvedimento strutturato sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria. Non è s adeguatamente considerato il contributo logistico e materiale offerto dal Rainon né si è tenuto adeguatamente conto dell’imprescindibile ruolo svolto da COGNOME attraverso la strumentalizzazione – a fini prettamente criminali – delle socie lui di fatto gestite; è stata sminuita la valenza dei frequenti incontri “in pre così come non si sono valorizzati adeguatamente i tanti contatti telefoni emergenti dall’attività di captazione, verificatisi fra i coindagati. Erroneam quindi, è stata negata la sussistenza di un’organizzazione stabile, all’interno quale il COGNOME svolgeva un ruolo di primo piano; è fallace la negazione del sussistenza di un fine comune, oltre che di un interesse (anche economico convergente del gruppo criminale. Al contrario, l’esistenza di una associazione delinquere risulta pacificamente desumibili, attraverso il ferreo collegamento numerosi elementi evocativi, quali: a) gli appostamenti preventivi; b) la sco alle materie prime, oggetto di illegale importazione; c) il recupero dei conteni da riutilizzare; d) la fitta reti di rapporti commerciali, intessuti dai soda clienti finali.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, sussistendo una indubitabile prova logica, in ordin all’esistenza della contestata associazione. In primo luogo, sono emersi numeros contatti del COGNOME con gli altri associati, in particolare con Matera e Spin
Nel febbraio del 2021, i tre – unitamente a NOME COGNOME – consegnavano alla cantina RAGIONE_SOCIALE un quantitativo di alcool adulterato. Per quanto attiene a episodio, rilevano le conversazioni intercettate il giorno precedente. Nel corso numerose intercettazioni, poi, si discorre chiaramente di forniture stabili di alc presumibilmente adulterato. Appare errato’ allora, negare la comune composizione della natura della materia prima utilizzata, allo scopo di adultera illecitamente le bevande. Vi è un travisamento per omissione, inoltre, laddove Tribunale del riesame omette di motivare, in ordine alle interrelazioni sussiste tra NOME COGNOME e gli altri associati, ovvero NOME e NOME COGNOME NOME COGNOME. L’ordinanza impugnata, in definitiva, è illogica e contraddittori per travisamento dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere come – in materia di impugnazioni concernenti le misure cautelari personali – sia attribuito al Tribunale un potere particolarme ampio, atteso che la decisione non è in tal caso circoscritta alla speci devoluzione, operata attraverso la formulazione vincolata ai motivi di gravame. Secondo il dettato dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., infatti, il Tribunale annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso” (si veda Sez. 3, n. 1707 del 27/07/1993, Roselli, Rv. 194648). Nella concreta fattispeci avverso la misura cautelare emessa per violazione dell’art. 416 cod. pen., è st proposto riesame esclusivamente sul punto attinente alla sussistenza dell esigenze cautelari; a fronte di tale delimitazione dell’impugnazione, il Tribunale ampliato autonomamente – in maniera del tutto legittima – ill proprio spett d’azione, pronunciandosi anche sul non devoluto, ai sensi del succitato art. 30 comma 9, cod. proc. pen., così annullando il provvedimento restrittivo della liber personale per carenza di gravi indizi, in ordine al vincolo associal:ivo.
Occorre poi affrontare anche il tema della sussistenza di uno specifico interesse ad impugnare, da parte del Pubblico ministero. Il principio di diritt applicare è nel senso che – in presenza di un annullamento di provvedimento cautelare, che censuri la ritenuta sussistenza sia del profilo indiziario, sia di cautelare – l’eventuale ricorso in cassazione debba contenere, sotto comminatori di inammissibilità, articolate e specifiche argomentazioni in ordine ad ambedue gl
aspetti; in presenza, invece, di un annullamento che censuri solo uno dei profili, l’eventuale ricorso in cassazione potrà evitare di incorrere nella declaratoria di inammissibilità, spendendo approfondite censure riguardanti il profilo specificamente oggetto di annullamento e, però, rappresentando elementi idonei, comunque, a far ritenere sussistente il versante “sopravvissuto” del provvedimento annullato (si vedano Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 281010 e, soprattutto, Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355, che ha distinto solo il caso dei processi instaurati in relazione a reati ex art. 275 co. 3 cod. proc. pen e nella parte motiva si legge: «… ove quest’ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l’impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l’interesse del Pubblico ministero ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria e deve inoltre escludersi che il Pubblico ministero abbia un interesse contrario a quello dell’indagato a vedersi riconosciuta la riparazione dell’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 2386 del 24/6/1998, Machetti, Rv. 212898). Nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso un presupposto, pregiudizialmente rilevante, ritenendo assorbita l’analisi del profilo cautelare, l’impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell’interesse alla decisione in ragione della attualità delle esigenze cautelari>>.
Nel caso di specie, il profilo che non è incorso nello stigma del Tribunale del riesame è quello attinente alle esigenze caultelari; su tale ultimo aspetto, il Pubblico ministero ricorrente si è comunque soffermato, sebbene in forma oltremodo stringata. L’impugnazione, per quanto attiene a tale aspetto, non incorrerà in una pronuncia di inammissibilità.
Nell’analisi del ricorso, questo Collegio seguirà lo schema unitario prospettato dal ricorrente, procedendo, quindi, a una trattazione congiunta dei vari punti di doglianza. Sembra anche opportuno ricordare il perimetro argomentativo e concettuale, entro il quale questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità, con riguardo alla motivazione delle ordinanze relative a misure cautelari personali.
4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato – attraverso il ricorso per cassazione – un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevplezza, alla Corte
spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato conto, in man adeguata e congruente, delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare – o a negar – la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la coer della motivazione concernente la valutazione degli elementi indizianti, rispetto canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento de risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, COGNOME, Rv. 237012)
Il ricorso si dipana – in primo luogo – attraverso una lunga, articola approfondita ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. Vengono successivamente esposte le seguenti doglianze:
non corrisponde al vero, il fatto che i contatti fra COGNOME (fornitore delle materie prime, ossia delle sostanze poi usate per l’adulterazione dei prodotti) e COGNOME si siano limitati alla vicenda DISTITALIA e siano avvenuti solo il 25 e il 26 gennai Si sono verificate, infatti, successive forniture, risalenti al febbraio 20 ulteriori risultanze investigative dimostrano il pieno coinvolgimento degli indaga nelle cessioni illecite di alcol presso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. A suffragio della doglianza, vengono riportati ampi stralci dell’informativa di p.g.;
il Tribunale del riesame ha sminuito quantitativamente gli episodi delittuo contestati, omettendo di vagliare una serie di ulteriori accadimenti; anche in caso, l’argomentazione posta a fondamento del ricorso trae alimento dall’integral richiamo all’informativa;
erra il tribunale, laddove sostiene essere emersa soltanto una 1:elefonata, fra indagati COGNOME COGNOME, essendovene invece state due; anche in questo caso, a supporto della censura viene riportato uno stralcio dell’informativa;
vi è una perfetta sovrapponibilità, fra i fatti relativi alla fornitura CAVI ulteriori condotte delittuose risalenti al 19/02/2021 (il ricorrente aggiunge punto, che “l’ascolto delle conversazioni intercettate ed i mirati servizi di predisposti dalla p.g. operante” avrebbero dovuto condurre a ritenere l’esisten del contestato vincolo associativo);
risulta contraddittoria e illogica l’affermazione spesa dal Tribunale del riesa secondo la quale i prodotti sequestrati non COGNOMEero stati adulterati media l’utilizzo, in ogni occasione, della medesima sostanza. Le analisi di laborato hanno dimostrato la presenza, nelle bevande adulterate cadute in sequestro, d metiletilchetone e di alcol isopropilico, ossia proprio degli elementi pres nell’alcol denaturato procacciato da COGNOME. Sbagliato, quindi, è giunger negare la comune composizione della materia prima adoperata per le contraffazioni.
Ebbene, non vi è chi non rilevi come le sopra sviscerate censure siano meramente finalizzate ad ottenere una rivisitazione del precedente giudizio e quindi, una difforme valutazione in fatto del materiale esistente. Tali obiezi rivestono, infatti, un carattere fortemente ripetitivo, senza in realtà eviden reali profili di illogicità o contraddittorietà; né risulta evidenziata, in alcun la pretesa scarsa tenuta logica del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame Pur tenendo presente la giusta attenzione da riservare a condotte delittuose ch ove acclarate, risulterebbero gravissime e tali da destare un profondo allar sociale, il ricorso non sembra dunque cogliere nel segno.
Più nello specifico, il ricorrente manca anzitutto di dialogare con quell che – sotto l’aspetto ricostruttivo e logico-deduttivo – costituisce il perno c dell’intero percorso argomentativo sussunto nel provvedimento impugnato. Tale ragionamento è brevemente riassumibile nei seguenti termini:
Pubblico ministero e Giudice AVV_NOTAIO le indagini preliminari rnutuano princip ripetutamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, con specifico riguar al tema del traffico di sostanza stupefacente, così giungendo ad affermare che costante disponibilità all’acquisto delle sostanze trafficate dal gruppo renda
pratica, gli acquirenti “seriali” organici all’associazione stessa, atteso che tale indeterminata disponibilità all’acquisto agevola l’attività criminosa del sodalizio e ne assicura il raggiungimento degli scopi;
secondo il Tribunale questo stesso ragionamento, consequenzialmente, porta già ad escludere la organicità di quei soggetti, che abbiano compiuto acquisti della sostanza smerciata dal gruppo solo in un numero limitato di casi;
ancora secondo l’assunto del Tribunale, il concetto sopra chiarito non può essere ipso facto traslato, dal campo degli stupefacenti, al traffico di materiale destinato all’alimentazione umana, ossia di beni in libera vendita. Allorquando il materiale oggetto del traffico è in sé illecito, la preventiva individuazione dei canali deputati alla successiva distribuzione ai consumatori rappresenta un momento vitale, ai fini del mantenimento dell’operatività dell’organizzazione (non è certo pensabile, sottolinea il Tribunale del riesame, che si possano detenere rilevanti quantitativi di sostanze vietate, senza essere già certi di poterla rivendere agevolmente e rapidamente, o almeno di poterla distribuire direttamente, visto che si correrebbero rischi enormi, in relazione a possibili operazioni delle forze dell’ordine).
7.1. Nel caso in esame, afferma il Tribunale, tali argomentazioni perdono qualsiasi valenza, dal momento che oggetto dell commercio erano beni destinati all’alimentazione, che possono liberamente essere acquistati e anche lecitamente detenuti, anche per lungo tempo e in grande quantità. Deriva cla tale intrinseca caratteristica del materiale commerciato, dunque, il fatto che gli accordi intercorsi fra COGNOME, COGNOME e i vari acquirenti delle sostanze adulterate mancassero del connotato della imprescindibilità, potendosi comporre le intese finalizzate alla vendita anche in modo estemporaneo e occasionale.
7.2. Con tale punto dell’ordinanza impugnata, il Pubblico ministero omette di confrontarsi, pur trattandosi di un aspetto nodale della COGNOMEone dedotta.
Altra affermazione, di fondamentale rilievo, fatta dal Tribunale del riesame è quella secondo la quale, a ciascun ordinativo, corrispondesse il relativo pagamento, definito nel provvedimento impugnato “non fungibile o cumulabile con altre pattuizioni”; e ciò, in maniera similare rispetto a quanto ordinariamente accade in ogni compravendita di carattere lecito. Il rischio di un eventuale sequestro dei beni, pertanto, restava a carico del singolo acquirente, senza riverberarsi sulla condizione economica della presunta associazione. Si tratta di un elemento che il Tribunale del riesame ha ritenuto scarsamente conciliabile, con la presunta sussistenza del vincolo associativo ex 416 cod. pen. Anche in ordine a tale profilo problematico, però, il ricorrente è restato del tutto silente, omettendo
quindi di confutare tale affermazione, sia sotto il profilo logico, sia sul versante giuridico.
Il Tribunale del riesame rimarca poi l’insussistenza di una collaudata, nonché comunemente condivisa, modalità di esecuzione delle pluirime transazioni negoziali, dato di fatto ritenuto mal collimante, con la pretesa sussistenza del vincolo associativo. Anche in ordine a tale specifico profilo, nulla viene addotto, da parte del ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.