Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4620 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 3550/2025
GIORGIO POSCIA
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2025 del TRIB. LIBERTÀ di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME che chiedeva dichiararsi entrambi i ricorsi inammissibili
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 7 luglio 2025, annullava l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato ex art. 416 bis cod. pen. contestato sub a) e alle aggravanti ex art. 416 bis .1 cod. pen., e sostituiva la misura originaria della custodia cautelare con gli arresti domiciliari; confermava invece l’ordinanza impugnata con riguardo a COGNOME NOME.
1.1 Quanto alla posizione di COGNOME NOME, il Tribunale richiamava gli indizi di colpevolezza circa il fatto che egli fosse co-detentore della cassa e circa il ruolo avuto nella ricettazione della autovettura Fiat Panda, ma rilevava anche il fatto che egli avesse concorso in specifici episodi criminosi a richiesta del cugino NOME che lo aveva indicato come soggetto disponibile a fare alcuni piaceri.
Il coinvolgimento certo nel fatto di ricettazione era reputato scarsamente evocativo di un contesto delinquenziale di stampo mafioso; per contro il Tribunale riteneva sussistenti gli elementi conducenti ad una partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Richiamava il contenuto delle captazioni, assolutamente inequivoco e delineava la posizione del COGNOME come di uno stabile acquirente del gruppo di trafficanti, ma escludeva la sussistenza delle aggravanti mafiose non essendo emersa la consapevolezza che COGNOME
fosse consapevole delle finalità mafiose, nØ sotto il profilo della agevolazione, nØ sotto il profilo del metodo mafioso.
Il Tribunale riteneva dunque necessario adeguare il trattamento cautelare prescelto al livello di effettivo allarme sociale e alla gravità in concreto dei comportamenti criminosi, cessati nel dicembre 2021, e, pertanto, sostituiva la misura originaria con gli arresti domiciliari.
1.2 Quanto alla posizione di NOME, il Tribunale riteneva di confermare integralmente l’impugnata misura.
Egli avrebbe ricoperto un ruolo di non secondaria importanza nella consorteria mafiosa gestita da NOME.
La partecipazione di COGNOME ad una consorteria di stampo mafioso era evidente indipendentemente dal legame con COGNOME.
L’indagato aveva partecipato a diversi episodi estorsivi, come emerge dalle conversazioni captate, nonchØ dalle riprese delle telecamere di sicurezza.
L’inserimento stabile di COGNOME nel gruppo di NOME e la sua partecipazione a tutte le attività criminose del gruppo erano gli elementi che conferivano la cifra del coinvolgimento e della consapevolezza in capo all’indagato che tali attività erano finalizzate ad agevolare la consorteria mafiosa.
Le conversazioni captate davano conto anche del concorso nella detenzione e nel porto di una varietà di armi che in parte deteneva presso la sua abitazione.
Il Tribunale riteneva sussistere l’aggravante di cui all’art. 416 bis1 cod. pen., nonchØ dei gravi indizi circa la ricettazione di una Fiat Panda e di una rapina aggravata in danno di COGNOME NOME, come emerge dalle stesse parole di COGNOME.
L’indagato risultava stabilmente inserito nel gruppo criminoso capeggiato da NOME a disposizione per compiere ogni genere reati, era a conoscenza degli obiettivi, delle finalità e delle strategie del gruppo, alla cui realizzazione collaborava in prima persona.
NOME aveva dato ulteriori apporti all’attività della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.
Veniva confermata altresì la scelta della misura massima operata nell’ordinanza genetica, in ragione della presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza propone ricorso COGNOME NOME per il tramite del difensore di fiducia, esponendo due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 273 cod. proc. pen.; illogicità e contraddittorietà, ovvero carenza di motivazione.
Il ricorrente rileva l’assenza di evidenze circa la sussistenza di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, differente dall’associazione camorristica.
I medesimi elementi valutati dal Tribunale per escludere la sussistenza di gravi indizi circa la partecipazione dell’indagato all’associazione camorristica, infatti, vengono utilizzati per ritenere sussistente la partecipazione del medesimo alla associazione dedita al narcotraffico, nonostante egli abbia avuto solo il ruolo di acquirente di tre panetti di hashish.
Ciò che manca sarebbe la motivazione in ordine alla sussistenza di un vincolo durevole che lo accomuni al fornitore, dell’ affectio societatis , nonchØ di uno stabile rapporto finalizzato alla realizzazione del programma criminale comune.
Mancherebbe, inoltre, la motivazione anche sulla sussistenza del dolo partecipativo,
sotto il profilo della consapevolezza e volontà di partecipare insieme ad altre due persone, ad una associazione criminosa.
2.2 Con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
Nonostante, infatti, l’incensuratezza dell’indagato, il fatto che fosse stato coinvolto dal cugino per pochissimo tempo nelle attività criminose e la risalenza nel tempo dei fatti, il Tribunale ha comunque ritenuto di applicare gli arresti domiciliari, non valutando l’assenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso anche COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando cinque motivi di doglianza.
3.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di valutare le considerazioni difensive, travisando anche elementi di prova decisivi.
La condotta associativa si sarebbe esplicitata nel periodo di libertà del NOME dal 7 luglio 2021 al dicembre di quell’anno e NOME avrebbe preso parte a tale attività solo a fare tempo dal 18 ottobre 221.
In appena un mese e mezzo l’indagato avrebbe avuto il ruolo di partecipe dell’associazione.
Di estrema rilevanza per il ricorrente Ł un dato che il tribunale non valorizza affatto, e, cioŁ, il fatto che NOME abbia agito senza tenere in alcun conto le indicazioni di COGNOME, ed anzi spesso andando di contrario avviso rispetto alle stesse.
Inoltre, i manovali del COGNOME nulla sapevano nØ del COGNOME, nØ tantomeno del clan COGNOME.
Non irrilevante, poi, Ł il collegamento con il COGNOME, poichØ, se si dovesse escludere, si dovrebbe ritenere che il gruppo così formatosi sia una mafia nuova, rispetto alla quale Ł necessario dimostrare in concreto la sussistenza della forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo per come manifestatasi nel territorio di riferimento.
Tale aspetto fondamentale non Ł stato in alcun modo indagato dal Tribunale nonostante nelle poche settimane di operatività del sodalizio non ci sia stato il tempo perchØ si consolidasse alcuna capacità intimidatrice diffusa sul territorio, neppure un clima di terrore scaturente dalla precedente risaputa commissione da parte dei componenti del gruppo di gravi fatti di reato.
In realtà manca qualunque elemento che caratterizzi la durata nel tempo, la sistematicità e la diffusività della capacità intimidatoria.
3.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del NOME al reato contestato.
Contesta che dalla messa a disposizione dell’autovettura, dal tenore di due conversazioni e dalla presenza in loco quando i correi vennero arrestati si potesse desumere la prova del concorso nel reato di estorsione; le due chiamate avrebbero potuto interpretarsi diversamente e la presenza nel bar non era certa.
3.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento al capo D) e, in particolare, al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416 bis .1 cod. pen.
3.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione sul punto della ritenuta sussistenza dell’aggravante mafiosa con riferimento ai reati di cui ai capi I), L) ed M).
3.5 Con il quinto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 ed anche della ipotesi di cui al 6 comma di tale
norma.
La modestia dei quantitativi di stupefacente commercializzati e dei ricavi escluderebbe la sussistenza anche dell’aggravante mafiosa.
Il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi entrambi i ricorsi inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi infondati e debbono essere rigettati.
Preliminarmente Ł necessario ricordare che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01)
Analogamente si Ł affermato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione Ł ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di, Rv. 269884 – 01)
Il ricorso di NOME deve essere rigettato.
2.1 Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Sebbene il Tribunale non ritenga sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., nondimeno ritiene che sussista l’associazione dedita al narcotraffico di cui COGNOME Ł ritenuto partecipe.
Il Tribunale individua la pluralità degli affari conclusi da COGNOME che Ł un rivenditore di stupefacente al dettaglio e che si rifornisce dai sodali, con cui ha un rapporto stabile, con delle condizioni predefinite, pagando loro una somma predeterminata ad approvvigionamento e ciò, come del tutto ragionevolmente ritenuto dal Tribunale, integra una stabilità nel rapporto che va oltre il concorso nelle singole forniture.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato enuclea una condotta di partecipazione insieme ad almeno altri due soggetti ad una attività di narcotraffico, organizzata in forma stabile, con ruoli predeterminati e canali di approvvigionamento e smercio definiti che vanno al di là del singolo affare.
Gli elementi indiziari così individuati integrano quanto richiesto da questa Corte ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ove non Ł richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, essendo sufficiente l’esistenza di strutture, pur se rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. (Conf.: Sez. 6, n. 9320 del 1995, Rv. 202038-01). (Sez. 4, n.
36658 del 25/09/2025, Pg, Rv. 288651 – 01)
In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non Ł richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma Ł sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un’associazione e non quella di concorrere, piø o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).
¨ poi del tutto irrilevante che il sodalizio si sia protratto oltre la cessazione della condotta.
2.2 Il secondo motivo del ricorso COGNOME Ł infondato.
In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa, nØ alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 – 01).
In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, in quanto tale fattispecie associativa Ł qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., di talchØ risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest’ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153 01).
Il Tribunale del riesame, valutando sia l’incensuratezza dell’indagato, sia il tempo decorso dalle condotte, e soprattutto l’annullamento in parte qua dell’ordinanza genetica in ragione della non ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto ex art. 416 bis cod. pen., si Ł limitato ad attenuare la misura originariamente applicata all’indagato, ma non del tutto, poichØ ha comunque ritenuto sussistente un forte elemento di spregiudicatezza nella condotta del ricorrente che ha aderito ad una associazione dedita al narcotraffico.
La motivazione Ł dunque convincente, ragionevole e non affetta da alcuno dei vizi individuati dal ricorrente.
Il ricorso di NOME Ł infondato.
3.1 Il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la questione che la consorteria che fa capo al NOME fosse o meno una costola di una vecchia mafia Ł stato esplorato dal Tribunale, che ha fornito sul punto alle pagine 14 e seguenti del provvedimento impugnato una motivazione convincente.
Da un lato, infatti, il Tribunale ritiene che i frequenti contatti fra COGNOME e COGNOME, ove il primo esorta il secondo a riprendere il controllo di alcuni territori, siano espressione del fatto
che la consorteria sia una emanazione della vecchia mafia; anche laddove ciò non sia ritenuto sufficiente, sotto il profilo della consapevolezza da parte del COGNOME del legame fra COGNOME e COGNOME, le modalità operative della consorteria che utilizza l’intimidazione mafiosa e che opera come evidente emanazione di un preesistente cartello, rimarcano il fatto che ci si trovi di fronte ad una associazione ex art. 416 bis cod. pen.
Nonostante l’ incipit della motivazione appaia non prendere posizione, nel prosieguo emerge con evidenza come il Tribunale ritenga la associazione facente capo al COGNOME come una emanazione del clan COGNOME di cui COGNOME era perfettamente consapevole.
Afferma il Tribunale che sono l’inserimento stabile di NOME nel gruppo di NOME e la sua effettiva partecipazione a tutte le attività criminali a testimoniare il suo grado di coinvolgimento e di consapevolezza che dette attività erano finalizzate ad agevolare il clan COGNOME, cui NOME aveva aderito.
3.2 Il secondo motivo Ł inammissibile.
Il ricorrente, lamentando un vizio di motivazione insussistente, cerca di sollecitare, in relazione al capo b) una rilettura degli elementi indiziari già ampiamente e correttamente esplorati dal Tribunale, senza alcuna evidente discrasia o strappo logico: di fatto sollecita una operazione non consentita in sede di legittimità.
3.3 Il terzo motivo Ł infondato.
Il Tribunale, per sostenere la sussistenza dell’aggravante ex art. 416 bis .1 cod. pen. in relazione del delitto di ricettazione, fa rimando alla ordinanza genetica che dalla pag. 161 in avanti aveva illustrato che il sodalizio utilizzava auto rubate per commettere reati; il Tribunale a sua volta afferma che il reato di ricettazione era finalizzato a foraggiare l’organismo delinquenziale, visto che disponeva – come affermato nell’ordinanza genetica – di autovetture noleggiate e/o ricettate e di una cassa comune.
Conseguentemente, sotto tale profilo viene correttamente evidenziata l’aggravante dell’agevolazione dell’attività del sodalizio.
3.4 Il quarto motivo Ł aspecifico.
Circa i reati sub I), L) ed M) la lettura della ordinanza genetica alla pag. 181 evidenzia l’ampia motivazione circa la sussistenza dell’aggravante contestata.
Il provvedimento afferma che si configura l’aggravante, per un aspetto sotto il profilo del metodo mafioso, in ragione dell’azione concertata e realizzata in gruppo e della coercizione della vittima, e, per altro aspetto, anche sotto il profilo della finalità agevolatrice, in quanto attività finalizzata a foraggiare la cassa comune del sodalizio, come indicato da pag. 150 dell’ordinanza genetica, ove si afferma l’esigenza di fare «cassa».
In ogni caso i motivi di ricorso sulle aggravanti scontano un evidente profilo di inammissibilità per carenza di interesse in quanto in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi Ł carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502 – 01).
Nel caso in esame, stante i limiti edittali, di pena l’eventuale esclusione dell’aggravante mafiosa non incide sui termini di efficacia della misura che sono già i massimi anche senza l’aggravante l’invocata; la invocata esclusione delle aggravanti non incide neppure sul regime cautelare in presenza di un quadro indiziario di art. 416 bis cod. pen. che dunque reca con sØ la presunzione di cui all’art. 275, comma 3 cod proc pen non superata.
3.5 Il quinto motivo Ł infondato.
Gli elementi da cui dedurre la sussistenza della associazione dedita al narcotraffico
sono individuati a pag. 11 del provvedimento impugnato e quelli da cui dedurre la partecipazione del ricorrente a pag. 21 e sono del tutto convincenti e completi; il Tribunale rende esplicita la ragione per la quale non può ritenersi sussistente il comma 6 del medesimo art. 74 d.P.R. 309/90: in ragione, infatti degli affari conclusi con COGNOME che avevano ad oggetto quantitativi di 100 grammi per «plancia» ceduta si evidenzia come il giro di affari non possa essere ritenuto minimale.
Quanto, poi, alla sussistenza dell’aggravante Ł necessario richiamare ancora una volta l’ordinanza genetica alla pag. 150; dal dato intercettivo emerge che il gruppo dispone di una cassa comune custodita all’interno di un immobile in uso al gruppo; detta cassa era accessibile a tutti i sodali ed era gestita da COGNOME COGNOME; Ł da quella cassa che vengono prelevati i soldi necessari per le spese sostenute dal gruppo criminale ovvero sia per l’acquisto di stupefacente sia per il mantenimento dei sodali, pertanto emerge con evidenza una osmosi contabile fra l’attività associativa di tipo mafioso e l’attività associativa di narcotraffico.
In ogni caso anche quanto al motivo di ricorso avente ad oggetto detta aggravante, se ne deve rilevare la carenza di interesse da parte del ricorrente, perchØ la eventuale esclusione non incide sui termini di efficacia della misura, operando già i termini massimi, nØ il ricorrente individua una utilità concreta nella sua esclusione.
Per le ragioni testŁ esposte entrambi i ricorsi debbono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Lo stato detentivo del NOME importa la necessità degli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME