Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40860 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40860 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
Per il ricorrente NOME COGNOME è presente il difensore di fiducia avvocato COGNOME del foro di SIRACUSA il quale, dopo aver illustrato i motivi principali del ricorso conclude chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 19 gennaio 2023, con cui era stata applicata all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato della commissione dei reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 416-bis.1 cod. pen., contestatigli ai capi 1, 2, 9 e 11 della incolpazione provvisoria.
1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l’istanza con cui la difesa del COGNOME aveva richiesto l’annullamento dell’ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi nell’espletamento di servizi di videosorveglianza e localizzazione, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri di sostanza stupefacente, arresti in flagranza di soggetti coindagati e dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, che hanno consentito di ritenere comprovata l’esistenza e l’operatività, nel periodo compreso tra l’agosto 2018 e l’agosto 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania, diretto e organizzato dai fratelli COGNOME, dedito al traffico di sostanz stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina.
Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, NOME COGNOME è risultato essere organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, sia pure solo in qualità di partecipe e non di promotore o organizzatore, avendo effettuato costanti interventi volti a favorire operazioni di approvvigionamento e di trasporto della droga, con frequenti contatti con i suoi fratelli finalizzati acquisire notizie sulle operazioni illecite, di cui ha condiviso le relative modalità operative.
Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e della sua cointeressenza con personaggi connotati da particolare – spessore criminale, posti in essere espletando un non marginale ruolo in una struttura associativa professionalmente dedita all’illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe
condotte illecite, altresì tenuto conto dei vari precedenti da cui il COGNOME risult gravato, anche per condotte di evasione e di violazione di misure di prevenzione.
Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, eccependo due motivi di doglianza.
Con il primo ha dedotto erronea applicazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla · sussistenza della condotta di partecipazione alla fattispecie associativa ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, contestata al capo 1.
Lamenta il ricorrente l’erroneità delle argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di evincere la sussistenza di un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti, di cui invece latiterebbero i presupposti strutturali, nonché in ordine alla sua partecipazione ad essa in un ruolo di vertice, di direzione e organizzazione della struttura.
Le circostanze elencate nell’ordinanza impugnata non sarebbero sufficienti a comprovare la sua intraneità al sodalizio criminoso, potendo assumere rilievo la sola condotta rubricata al capo 9 di incolpazione, tuttavia perpetrata senza la consapevolezza di avere accompagnato il fratello NOME in un’operazione di cessione di sostanza stupefacente ad un soggetto da lui non preventivamente conosciuto.
Il NOME, infatti, avrebbe avuto contezza dell’attività di spaccio svolta dai suoi fratelli – cui, nell’indicata circostanza, avrebbe perfino inconsapevolmente partecipato – senza, tuttavia, avere mai offerto alcun tipo di contributo alla relativa realizzazione, in particolar modo non essendosi mai reso disponibile per reperire la droga, ovvero per sovvenzionarne l’acquisto.
I giudici del riesame, quindi, avrebbero erroneamente ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine all’avvenuta sua integrazione del delitto ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 in virtù di una limitata considerazione di un solo reato-fine e di una mancata contestualizzazione delle risultanze emerse dalle attività di intèrcettazione, che avrebbe consentito di accertare come da esse non potesse essere desunta la ricorrenza di un rapporto di collaborazione stabile e duraturo, destinato a produrre effetti anche oltre il singolo episodio delittuoso, in un programma potenzialmente indefinito di acquisti e di cessioni di sostanze stupefacenti.
Con il secondo motivo il COGNOME ha eccepito mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnata in punto di valutazione delle esigenze di cautela e dell’adeguatezza della misura inflitta, risultando, in particolare, errato il mancato rilievo conferito al tempo decorso dalla verificazione dei fatti per cui è giudizio.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed infatti, le censure dedotte dal COGNOME risultano del tutto generiche e assertive, oltre che reiterative di analoghe doglianze sottoposte all’esame del Tribunale del riesame, e da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta.
2.1. In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01).
Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).
Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, l valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti
del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione – come nel caso in esame – sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.
2.2. Orbene, nel caso di specie le doglianze eccepite dal COGNOME si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni circa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.
Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.
Ed infatti, l’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, da cui è stato possibile evincere come il COGNOME fosse organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, sia pur solo in qualità di partecipe e non in posizione di vertice come i suoi fratelli, avendo effettuato costanti interventi volti a favorire operazioni di approvvigionamento e di trasporto della droga, con frequenti contatti con i suoi congiunti volti ad acquisire notizie sulle operazioni illecite, di cui ha condiviso le relative modalità operative.
Dal cospicuo materiale intercettato è stato, in particolare, evinto come il NOME: si adoperasse per noleggiare autovetture necessarie per il trasporto della droga; si coordinasse con il fratello NOME NOME percorso da seguire e le auto da portare in vista di un’operazione di approvvigionamento; chiedesse informazioni su trasferte svolte per finalità illecite dai suoi fratelli; comunicasse a questi ulti l’intervenuto arresto di loro sodali (come, ad esempio, quello di NOME, loro custode della droga); discutesse con i congiunti in ordine a clienti cui cedere la droga ed al relativo prezzo di vendita; incontrasse, in loro compagnia, fornitori di stupefacente; si preoccupasse del numero eccessive di telefonate effettuate dai suoi fratelli, anche invitandoli ad adottare atteggiamenti più accorti, nonché ad utilizzare strategie volte ad evitare di essere localizzati ed intercettati.
Alla stregua degli indicati aspetti, allora, i giudici del riesame hanno potuto evincere, con argomenti logici ed esenti dai prospettati vizi, come il prevenuto avesse avuto uno stabile e duraturo rapporto di collaborazione con i suoi fratelli e con gli altri componenti dell’associazione dedita all’espletamento dell’attività di narcotraffico – di certo non limitato alla sola operazione di spaccio, asseritannente
perpetrata in modo addirittura inconsapevole, ascritta al COGNOME al capo 9 della rubrica -.
Il compendio probatorio in atti, quindi, ha consentito al Tribunale per il riesame di desumere l’inequivoca ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, evidenziato con motivazione del tutto logica e congrua, immune dalle censure dedotte, e comunque da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.
Parimenti priva di ogni fondamento è, poi, la doglianza con cui il COGNOME ha censurato l’intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, a suo dire adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti.
Orbene, il Collegio rileva come dal titolo di reato contestato ai sensi dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discenda la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
A fronte di tale aspetto, quindi, non può non essere osservato come le doglianze espresse dal ricorrente si risolvano nella rappresentazione di incongrue valutazioni, di puro fatto, in ordine – oltre che alla sussistenza della gravità indiziaria – alla ricorrenza delle esigenze cautelari, così come accertate dal Tribunale del riesame.
Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell’indagato.
L’esame dell’impugnata ordinanza, infatti, mostra la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come, pur considerandosi l’ampio lasso temporale decorso dalla commissione dei fatti, non vi siano elementi per poter superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate al COGNOME, dai precedenti su di lui gravanti e dalla cooperazione prestata nello svolgimento dell’attività di spaccio, posta in essere in un contesto criminale professionalmente dedito all’illecito traffico di sostanze stupefacenti – .
D’altro canto, il Tribunale del riesame ha anche congruamente valorizzato, in termini negativi, le circostanze per cui il prevenuto: non appena scarcerato, fosse subito tornato a delinquere, inserendosi in un gruppo criminale organizzato dotato di elevato spessore criminale; annoverasse plurime condanne per
violazione di misure di prevenzione ed evasione, a riprova della sua incapacità di rispettare misure autocustodiali.
Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l’emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Conclusivamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.
Ne consegue, quindi, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore
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