Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36447 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36447 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA Avverso l’ordinanza del 15/04/2024 del Tribunale del riesame di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Roma ha accolto l’appello del Pubblico ministero avverso il rigetto della misura cautelare, richiesta per NOME COGNOME, da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, per il reato di direzione ed organizzazione di un’associazione dedita alla cessione di stupefacenti in una piazza di spaccio romana, ma non anche per i 21 reati-fine di detenzione e cessione di stupefacenti, in assenza di appello del Pubblico ministero.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME denunciando un unico, articolato, motivo di annullamento, per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari.
Sotto il primo profilo, il difensore rileva che Tribunale per il riesame si è limitato, in larga parte, a riprodurre, nell’ordinanza impugnata, la richiesta del pubblico ministero, cui ha aderito in modo apodittico. La motivazione è, inoltre, contraddittoria in riferimento alla riconducibilità della fattispecie concreta al delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 309/1990 e non, come aveva ritenuto il Giudice per le indagini preliminari, alla più lieve fattispecie di cui al successivo comma 6, considerato che agli atti non vi è la prova della capacità del gruppo di immettere nel mercato rilevanti quantitativi di stupefacente.
Quanto al profilo cautelare, rileva che l’ordinanza impugnata affronta solo il tema della inidoneità della diversa misura degli arresti domiciliari, ma non quello, ad esso presupposto, della esistenza di esigenze cautelari, che si devono ritenere insussistenti anche in ragione della risalenza dei fatti e della circostanza che il ricorrente, nel momento dell’emissione dell’ordinanza, era già detenuto per altra causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente si osserva che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattutto attraverso l’interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, il cui
apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quando manifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337).
3. L’ordinanza impugnata, lungi dal limitarsi a riprodurre la richiesta del pubblico ministero, dà conto della complessa attività investigativa sviluppatasi attraverso intercettazioni telefoniche dal contenuto inequivoco – in cui si parla della commercializzazione di chili di sostanza-, monitoraggi delle auto degli indagati, servizi di osservazione, sequestri e arresti in flagranza, che ha permesso di acquisire gravi indizi dell’esistenza di una associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, attiva nel quartiere romano di Montespaccato-Primavalle, facente capo al ricorrente, al figlio NOME e a NOME COGNOME. Dal tenore delle conversazioni emerge che l’attività di spaccio nei pressi dell’esercizio commerciale INDIRIZZO è stata continuativa, tanto che il ricorrente si è preoccupato di non lasciare la piazza troppo a lungo scoperta, per garantire il controllo del territorio. In tale associazione il ricorrente svolgeva un ruolo apicale: organizzava e gestiva il reperimento dello stupefacente, coinvolgendo altri associati che, dopo aver materialmente curato l’approvvigionamento, avevano anche il compito di smistarlo tanto sulla INDIRIZZO tanto nelle adiacenze del già menzionato esercizio commerciale INDIRIZZO (alle pagine 7-8 e 10 dell’ordinanza impugnata si riporta il quadro indiziario relativo all’approvvigionamento di due chili di droga leggera il 4 maggio 2019; di cinque chili di hashish il 6 maggio 2019 capi 17 lettera a) e capo 26); di due chili di hashish il 6 giugno 2019; di 500 gr. di hashish ceduti ad un minore, poi arrestato, e di un ulteriore chilo destinato, lo stesso giorno ad altro acquirente); a lui, inoltre, andavano rese note le vicende del sodalizio (ad esempio, in merito alla perdita di stupefacente da parte di tale Usov Rum). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sulla base di tali elementi è stata ritenuta sussistente una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, facendo corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la prova del vincolo permanente, nascente dall’accordo associativo, può essere data anche mediante l’accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610 – 01).
Manifestamente infondata è la censura relativa al difetto di motivazione in ordine alla riconducibilità della fattispecie concreta all’art. 74, commi 1, 2 e 3 d.P.R. 309/1990 piuttosto che a quella di cui al successivo comma 6.
L’associazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 costituisce una fattispecie autonoma di reato, non una mera attenuante della fattispecie maggiore (Sez. U. 34475 del 23/6/2011, COGNOME, Rv. 250352; Sez. 1, n. 13062 del 19/03/2015, COGNOME, Rv. 263106) e la sua specificità sta nell’essere stata costituita per commettere reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. In altri termini, tale delitto è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; in questa prospettiva, sono ritenute rilevanti sia la genesi della associazione sia la sua effettiva operatività (Sez. 6, n. 49921 del 25/01/2018, Rv. 274287).
Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di questi principi sottolineando che l’associazione non era stata costituita solo per commettere cessioni di lieve entità, che aveva una posizione di controllo sul mercato (tanto che il ricorrente si preoccupa di non lasciare troppo a lungo la piazza scoperta e organizza dei turni), che, ancora, a prescindere dal quantitativo della singola cessione (peraltro non sempre ridotto, tale non essendo neppure la cessione di gr. 500 di hashish che ha portato all’arresto del minore) era in grado di assicurare un ampio rifornimento di droga, tenuto conto del numero complessivo di cessioni (viene riportato, a titolo esemplificativo, l’episodio della cessione di stupefacente ai partecipanti alla manifestazione RAGIONE_SOCIALE March, in cui, in soli due giorni, sono state poste in essere cessioni di stupefacente per 3.000,00 euro).
A tali argomentazioni, logiche e coerenti, la difesa oppone un preteso vizio di motivazione che in realtà presuppone una alternativa lettura del contenuto inequivoco e convergente delle attività investigative compiute, non consentita nel giudizio di legittimità.
Manifestamente infondata è censura di difetto di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di
appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293 – 01).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo sussistenti esigenze cautelari tali da imporre l’adozione della massima misura coercitiva e desumendo il pericolo di reiterazione del reato dalla particolare capacità a delinquere, dimostrata dal fatto che il ricorrente non ha mai smesso di commettere reati «e operare nel mondo degli stupefacenti, in epoca antecedente, coeva e successiva ai fatti di interesse». Egli, infatti, quando ha posto in essere le condotte ascrittegli nel presente procedimento, ha operato con il figlio NOME, che si trovava già ristretto agli arresti domiciliari; è stato, poi, arrestato il 4 ottobre 202 per fatti della stessa specie.
In questo contesto non ha rilevanza il decorso di un apprezzabile periodo di tempo tra i fatti contestati e l’emissione della misura cautelare, che non costituisce elemento distonico rispetto alla presunzione di perdurante pericolosità dell’indagato prevista dall’ art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tale da vincerla, in quanto in tale arco temporale il ricorrente ha posto in essere ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, per le quali è stato arrestato (come sopra rilevato, è stato arrestato nell’ottobre del 2023 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 comma 1, d.P.R. 309/1990, quest’ultimo reato contestato dal luglio 2020 con condotta permanente).
Né incide sulla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari, al momento della assunzione del provvedimento di custodia per il reato associativo, la detenzione dell’indagato già, a diverso titolo, in atto, in quanto soggetta ad autonome vicende, cui non è connessa la ragione di cautela imposta dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 16/09/2024