Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1778 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1778 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d’Appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.02.2018, il Tribunale di Napoli, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 DPR 309/90 e, ritenuta quanto ai capi e) e f) l’ipotesi di cui all’art 73 co. 4 DPR 309/90, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, condannava COGNOME NOME alla pena di anni otto di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 74 DPR 309/90 (capo b) e dei delitti di cui all’art. 73 DPR 309/90, contestati ai capi e), f) e q).
La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai reati di cui ai capi E) ed F) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena inflitta a COGNOME nella misura di anni sette mesi sei di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, COGNOME, tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando cinque motivi.
2.1 GLYPH Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del COGNOME per il reato di
cui all’art. 74 DPR 309/90. La difesa lamenta che la Corte di Appello, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, non ha offerto ulteriori spunti motivazionali in ordine alle prospettazioni avanzate dalla difesa, limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado. La difesa ha quindi contestato la sussistenza del delitto associativo, sostenendo l’assenza di una organizzazione stabile e strutturata. Ha poi evidenziato che la partecipazione del COGNOME sarebbe limitata a soli tre episodi, ossia da maggio a settembre 2014 e, dunque, mancherebbe la stabilità del vincolo associativo. La difesa poi ha osservato che la casa dell’odierno imputato è stata ritenuta un possibile luogo di stoccaggio per gli stupefacenti solo perché, in un’occasione, veniva registrata la presenza del COGNOME presso l’abitazione del prevenuto, ma la Corte di Appello non aveva tenuto conto di un dato fondamentale e cioè che il COGNOME è amico di vecchia data del COGNOME. Secondo poi la difesa irragionevoli appaiono le considerazioni della sentenza impugnata in ordine alla scelta da parte di NOME di andare ad Ischia per fare dei bagni nel mese di maggio, dal momento che nel sud Italia si è soliti recarsi nelle mete balneari anche nei periodi invernali e ancor di più in primavera. La Corte di Appello avrebbe anche omesso di comparare la posizione di NOME con quella di NOME, che era la figura di riferimento per gli interessi dell’associazione sull’isola di Ischia e non avrebbe indicato lo specifico ruolo dell’odierno ricorrente nell’ambito del sodalizio. I particolare, allo stesso viene attribuito il ruolo di “finanziatore”, anche se manca qualsiasi prova che il COGNOME abbia fornito mezzi economici e finanziari tesi ad alimentare il traffico di sostanze stupefacenti posti in essere dagli altri partecipi.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il COGNOME avrebbe posto in essere al più delle condotte, in concorso e in maniera continuata, che integrano il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90. Si sostiene che i giudici di merito non hanno dato compiutamente conto della c.d. affectio societatis fra i sodali e non hanno vagliato la possibilità che potesse ricorrere solo un concorso di persone nel reato continuato di spaccio di stupefacenti.
2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti contestati ai sensi dell’art. 74 comma 6 DPR 309/90. Secondo la difesa, i fatti di spaccio accertati possono rientrare nell’alveo del V comma dell’art. 73 DPR cit.
2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del COGNOME in relazione ai fatti di cui al capo Q) della rubrica. La difesa sottolinea che dagli atti di indagine e dall’escussione dei testi non si evincono contatti tra COGNOME e NOME, incaricato del trasporto dell’eroina.
2.5 Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio. La difesa lamenta l’omessa motivazione in ordine alla determinazione della sanzione applicata nonché in ordine all’aumento operato per la continuazione tra la condotta di cui al capo B) e quella di cui al capo Q).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Orbene, è pacifico quindi che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano da adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione.
2.1 primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché sostanzialmente sovrapponibili.
In particolare, con il primo motivo la difesa contesta la sussistenza dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacente, censura che non è mai stata proposta nel giudizio di appello e come tale è tardiva ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
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Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge o un vizio della motivazione verificatisi asseritamente nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione o vizio come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez. 3, n. 34826 del 7/04/2025; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Rv. 270627-01).
Nel caso in esame, la difesa non ha contestato il riepilogo dei motivi di appello e, in ogni caso, non risulta censurata la sussistenza dell’associazione ex art. 74 DPR 309/90 nei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado.
Le doglianze difensive in ordine alla partecipazione del COGNOME al sodalizio non possono trovare ingresso in questa sede, in quanto sostanzialmente volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, la cui disamina da parte dei giudici di merito risulta adeguata e immune da censure.
I giudici di appello, con GLYPH motivazione priva di profili di illogicità, hanno ampiamente e congruamente motivato in ordine agli elementi da cui desumere la piena prova della partecipazione del COGNOME al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti. In particolare, viene richiamato il contenuto delle intercettazioni, che non sono oggetto di contestazione da parte della difesa, dalle quali emerge un ruolo di primo piano svolto dall’odierno ricorrente nell’ambito del sodalizio, come desumibile: dai diretti contatti con i fornitori; dal coinvolgimento nella ricerca d corrieri; dalla completa messa a disposizione della propria abitazione, quale luogo di stoccaggio dello stupefacente sull’isola e base logistica degli associati; dalla predisposizione della provvista per far fronte all’acquisto della sostanza stupefacente da spacciare sull’isola, tanto da indebitarsi nei confronti dei fornitori e dello stesso COGNOME, che spesso gli anticipava i soldi per l’illeci intermediazione. La difesa, in relazione all’abitazione del COGNOME come luogo di stoccaggio della droga, sostiene che il capo del sodalizio, NOME COGNOME, si recava a casa del ricorrente per i rapporti di amicizia che lo legavano all’odierno imputato. La difesa introduce un tema nuovo non sottoposto alla valutazione dei giudici di appello e non affrontato neppure nella sentenza di primo grado, sollecitando una diversa lettura degli elementi probatori a carico del COGNOME, non consentiti in questa sede. Anche le dichiarazioni di COGNOME sono state attentamente vagliate dai giudici di appello, alla luce del contenuto delle conversazioni intercettate e delle stesse ammissioni della donna sul trasporto di stupefacente.
A fronte di censure del tutto generiche, contenute nei motivi di impugnazione, che non si confrontano con la motivazione della sentenza di primo grado, i giudici
di appello hanno dato conto in maniera puntuale di tutti gli elementi da cui ricavare la piena partecipazione del COGNOME al sodalizio, non limitandosi come sostenuto dalla difesa solo ad un richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello ha poi evidenziato la stabilità del vincolo associativo e del contributo offerto dal COGNOME non limitato ai singoli episodi di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti contestati, escludendo quindi il concorso continuato nel delitto di cui all’art. 73 DPR 309/90.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, in particolare dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021 rv. 282122 – 01).
Quindi, la durata della condotta del COGNOME – circoscritta ad un periodo di tempo limitato – non contrasta con la sussistenza dell’a ffectio societatis poiché gli elementi acquisiti denotano l’esistenza di un sistema collaudato ai quale i sodali facevano riferimento, contando sull’apporto di ciascuno, per assicurare la realizzazione del programma associativo e, in particolare, sull’apporto dell’odierno ricorrente, che si occupava dell’attività di spaccio, ma anche di reclutare i corrieri e di finanziare l’organizzazione.
Del tutto generica è la censura relativa alla mancata comparazione da parte della Corte di Appello della posizione di COGNOME con quella di NOME, censura che non è stata proposta nei motivi di appello.
Anche il terzo motivo è infondato.
La difesa non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che dopo aver riportato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità sull configurabilità della fattispecie autonoma di cui all’art. 74 co. 6 DPR 309/90, ha escluso in fatto la sussistenza dei presupposti.
La nota distintiva dell’associazione contemplata dall’art. 74, comma 6, risiede nel fatto di essere costituita per commettere i fatti qualificati dall’art. 73, comma 5, come di lieve entità.
La formulazione della norma lascia intendere che l’accordo criminoso stabile, accompagNOME da profili organizzativi, pur rudimentali, che valgono a disvelare la concreta pericolosità del sodalizio, così da giustificare la previsione di una siffatta ipotesi delittuosa, deve fondarsi su una progettualità criminosa relativa a fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità.
Occorre dunque che l’associazione presenti connotazioni strutturali e/o operative tali per cui possa affermarsi che non sia stata presa in considerazione ed anzi sia stata concretamente esclusa dai sodali, o da coloro che hanno concreta influenza sulle determinazioni operative del gruppo, l’eventualità di azioni destinate ad oltrepassare il limite della lieve entità.
La fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 3 n. 26526 del 2.4.2024; Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, Rv. 278098 – 01; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271708 – 01; Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Rv. 267267 – 01). Osta, dunque, alla qualificazione del reato associativo in termini di minore gravità la consumazione di reati-fine considerati come non lievi dal giudice di merito.
Facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, la Corte di Appello ha escluso che potesse configurarsi la fattispecie di cui all’art. 74 co. 6 DPR 309/90 sia per il dato quantitativo (al capo f è contestata la commercializzazione di un chilo di hashish), sia per le modalità operative e strutturali del sodalizio, che s riforniva e distribuiva diverse tipologie di sostanze stupefacenti, controllando il territorio dell’isola di Ischia.
Con il quarto motivo la difesa contesta la sussistenza del delitto di cui al capo Q) per la prima volta in questa sede, deducendo violazioni di legge non dedotte nei motivi di appello. Dette censure sono dunque inammissibili, ai sensi dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato risolvendosi nella denuncia dell’eccessività e ingiustizia della pena e nella richiesta di una riconsiderazione del trattamento sanzioNOMErio, non consentita nel giudizio di legittimità, poiché le relative statuizioni sono state adeguatamente giustificate dal giudice di merito.
Non è, quindi, ravvisabile alcun vizio denunciabile in sede di legittimità nella dosimetria della Corte territoriale. Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, la graduazione del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di Cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, come nel caso in esame, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua” o “pena equa” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).
Il Tribunale ha ampiamente spiegato le ragioni della propria decisione sia in ordine alla pena base, contenuta nel minimo edittale, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva infraquinquennale, tenuto conto della durata temporale limitata di partecipazione dell’odierno ricorrente, sia in ordine alla pena inflitta a titolo di continuazione. Ta valutazione è stata condivisa dalla Corte territoriale, che ha ridotto ulteriormente la pena sia per la declaratoria di prescrizione di due dei reati-fine, sia per l’aumento in continuazione per il residuo reato sub Q) «al fine di adeguare ulteriormente la pena alla concreta gravità del fatto».
Pertanto, la motivazione deve ritenersi incensurabile in quanto entrambi i giudici di merito si sono attenuti puntualmente ai principi di diritto enunciati dall giurisprudenza di legittimità.
GLYPH In definitiva, stante l’infondatezza delle censure sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 09/12/2025