Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Genk il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria.
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 dicembre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato provvedimento emesso il 13 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e del delitto fine di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90.
2. Avverso l’anzidetta ordinanza del Tribunale il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria rispetto al reato fine e alla qualifica di partecipe dell’associazione, dedita al narcotraffico. Secondo il ricorrente, il Tribunale, decidendo il gravame di NOME COGNOME con ordinanza del 27 ottobre 2023, aveva prudentemente escluso la gravità indiziaria del delitto fine di cui al capo C6), contestato anche al ricorrente, in considerazione del fatto che non fosse stata provata in alcun modo né la partecipazione al delitto dello stesso NOME COGNOME (odierno ricorrente), atteso che la preoccupazione e l’amarezza, da quest’ultimo manifestate nel dialogo attenzionato, erano riferibili a un sentimento di solidarietà tra stretti parenti (i RAGIONE_SOCIALE COGNOME sono cugini NOME COGNOME), pur nell’ambito di affari illeciti, né la partecipazione al finanziamento della partita di stupefacente, come si evinceva dalla telefonata tra NOME COGNOME e NOME COGNOME. Tali elementi non sono sarebbero stati valorizzati nell’ordinanza pronunciata nei confronti del ricorrente, in cui, invece, le frasi di NOME COGNOME, che aveva commentato testualmente “siamo fottuti”… “allora non solo la nostra …altra pure”, erano state ritenute indicative del chiar interesse personale all’importazione di cocaina, per aver contribuito al finanziamento del carico importato.
Quanto al delitto associativo il ricorrente ha dedotto che gli elementi, valorizzati per ritenere sussistente l’associazione, non sarebbero a lui riferibili avendo egli soltanto offerto ospitalità al cugino, che non aveva disponibilità economica per trovare un autonomo alloggio, a causa del lungo periodo detentivo. Inoltre, non avrebbe pregio l’affermazione contenuta nell’ordinanza, secondo cui le indagini avrebbero svelato che l’odierno ricorrente aveva svolto l’importante funzione di assicurare ai sodali una base logistica in Belgio, perché gli stessi potessero curare in modo immediato e diretto le importazioni di cocaina, che veniva spedita in navi che attraccavano nei porti del citato Paese. L’affermazione sarebbe infondata, poiché l’importanza dei traffici rilevati disvelerebbe che l’appoggio, fornito dal ricorrente, sarebbe stato totalmente neutro rispetto ai fini conseguiti.
In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale non avrebbe valutato il tempo decorso dalla commissione dell’unico delitto fine ascrittogli e l’assenza dell’indagato dalla mole dei delitti fine contestati, che deporrebbe per il difett del pactum sceleris e dell’affectio societatis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, NOME, Rv. 252178 – 01).
Correlativamente, allorché con ricorso per cassazione sia denunciato il vizio di motivazione del provvedimento, emesso dal Tribunale del RAGIONE_SOCIALE, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natu del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di meri abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, e di controllare l congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato è immune da vizi, sindacabili in questa sede.
3.1. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato fine, deve rilevarsi che, se è vero, come dedotto dal ricorrente, che nell’ordinanza pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, nell’annullare il provvedimento impugnato quanto al delitto fine di cui al capo C6), contestato anche al ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che la preoccupazione ed amarezza, manifestate da NOME COGNOME nel dialogo attenzionato, non comprovassero la partecipazione di quest’ultimo al delitto, è, però, altrettanto vero che nell’ordinanza oggi in disamina, emessa nei confronti di NOME COGNOME, il Tribunale ha preso in esame non singole frasi ma l’intero colloquio intercorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e ha valorizzato anche le frasi da quest’ultimo pronunciate, quali “siamo fottuti… allora non solo la nostra … altr pure”, ritenute indicative del chiaro interesse personale del ricorrente all’importazione di cocaina, per aver contribuito al finanziamento del carico importato.
Trattasi di motivazione logica, con cui il Tribunale ha dato atto di avere valutato le frasi, pronunciate dal ricorrente, nel loro insieme e non parcellizzandole.
Il Tribunale, inoltre, ha avuto cura di precisare che la posizione di NOME COGNOME era diversa da quella del ricorrente. NOME COGNOME, infatti, a fronte d
precedenti messaggi scambiati tra i coindagati per pianificare l’importazione, nei quali per nulla si faceva riferimento alla partecipazione dei RAGIONE_SOCIALE NOME, al notizia dell’avvenuto sequestro si era limitato a brevi dichiarazioni di circostanza, comunque ben meno chiare rispetto a quelle esplicite esternate dal fratello NOME, queste ultime indicanti in modo inequivoco l’avvenuto concorso morale e materiale nel contestato reato.
3.2. Quanto al delitto associativo, il Tribunale ha precisato, innanzitutto, che il materiale investigativo a carico del ricorrente era costituito da comunicazioni intercorse tramite sistema criptato Sky Ecc e ha rigettato l’eccezione sollevata dalla difesa, correttamente affermando che esse sono legittimamente utilizzabili.
Il Tribunale ha illustrato, poi, gli elementi emersi dall’attività investigativ atti a dimostrare l’esistenza di un’associazione, quali: la condivisione degli investimenti finanziari e di risorse materiali, specificamente finalizzate alla conduzione di affari nell’ambito del traffico di stupefacenti; il procacciamento comune di clienti a cui rivendere la sostanza stupefacente; la condivisione dei proventi della vendita; la predisposizione di appositi servizi di staffetta per i trasporto della cocaina da un luogo all’altro; la ricerca di nuovi e ulteriori contat con i quali espandere il business anche in importazioni che sarebbero dovute avvenire in paesi extraeuropei. Significativi sono stati ritenuti anche l’elevato numero di reati fine, oggetto del presente procedimento, e il lungo arco temporale nel quale gli stessi erano stati commessi, essendo l’associazione stata contestata come esistente dal gennaio 2020 al gennaio 2022, segnale inequivocabile della sussistenza non di uno sporadico e occasionale accordo per delinquere quanto di un vero e proprio patto associativo, volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti, non prefissati ex ante né nel numero né nella durata.
Con specifico riguardo alla partecipazione del ricorrente il Tribunale ha valorizzato il coinvolgimento nella commissione del reato di cui al capo C6) della provvisoria contestazione, relativo all’importazione di 40 chilogrammi di cocaina per conto dell’associazione.
Il ricorrente, inoltre, aveva svolto anche l’importante funzione di assicurare ai sodali una base logistica in Belgio, perché gli stessi potessero curare in modo immediato e diretto le importazioni di cocaina, che veniva spedita in navi che attraccavano nei porti del paese. In particolare, la pizzeria “RAGIONE_SOCIALE“, d titolarità del ricorrente e di suo fratello, era luogo di incontri tra gli associati fine di programmare le attività di importazione dello stupefacente. Il ricorrente, inoltre, aveva messo a disposizione dell’associazione modalità di invio in Sudamerica del denaro, corrispettivo delle partite di cocaina, ad esempio
fornendo contatti al cugino NOME COGNOME, finalizzati a compiere plurime operazione di pick up money dal Belgio verso la Colombia e Panama.
Il Tribunale ha rimarcato, quindi, che gli elementi investigativi non lasciavano dubbi nel ricostruire la figura di NOME COGNOME quale partecipe dell’associazione, sussistendo congiuntamente: 1) l’affectio societatis dell’aver preso parte all’associazione, intrattenendo rapporti con i soggetti apicali della stessa in modo non sporadico e occasionale ma reiterato e continuo, nella piena consapevolezza della caratura criminale dagli stessi rivestita, essendo, peraltro, a questi legato anche da rapporti di stretta parentela; 2) il contributo causalmente rilevante alla conservazione o al rafforzamento della consorteria, consistito nell’aver partecipato al finanziamento dell’ingente importazione di cocaina, sussunta al capo C6) (40 chilogrammi di cocaina provenienti da Santa Marta in Colombia e giunta in un porto del Belgio), oltre all’avere posto a disposizione dei sodali la propria pizzeria per le ingenti importazioni di cocaina e all’avere contribuito alla realizzazione di operazioni di pick up money, per inviare il corrispettivo delle partite di droga importate a favore dei rivendito sudamericani.
Siffatta motivazione è esente da vizi, avendo il Tribunale affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in ordine ad entrambi i delitti ascrittigli con argomentazioni prive di errori di diritto e fratture logiche.
A fronte dell’ordinanza impugnata i rilievi mossi dal ricorrente si sostanziano in censure di fatto e sono tese a ottenere una non consentita rivalutazione da parte del Giudice di legittimità delle circostanze esaminate dal Tribunale.
3.3. Immune da vizi è anche la motivazione sulle esigenze cautelari.
Il Tribunale, dopo aver ricordato che il reato di cui al capo C) è assistito dalla presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha aggiunto che sussisteva il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa, avuto riguardo sia alla gravità dei fatti commessi (acquisto di importazione di ingenti quantità di cocaina) sia alla negativa personalità del reo, avendo lo stesso mostrato piena intraneità al contesto del narcotraffico, nell’ambito del quale egli pure individualmente si mostrava in grado di ideare e organizzare importazioni per conto proprio (come nel caso in cui aveva proposto all’agente sotto copertura l’importazione di 100 chilogrammi di cocaina in data 4 febbraio 2019).
Il Tribunale ha ritenuto sussistente anche il concreto ed attuale pericolo di fuga, atteso che il ricorrente era residente in un altro Paese dell’Unione europea ed è indiziato di partecipare ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ormai diffusa in modo capillare in tutta Europa, con legami anche con narcotrafficanti operanti in Sud America, giacché la presenza di tali contatti
potrebbe certamente favorire l’allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente, se non sottoposto ad apposito regime di cautela.
L’applicazione di qualunque altra misura, ivi compresa quella domiciliare con lo strumento elettronico di controllo, secondo il Tribunale, si paleserebbe inidonea a soddisfare l’esigenza di cautela sottese al caso di specie, potendo il ricorrente commettere reati nell’ambito del traffico di stupefacenti anche dal luogo di privata dimora.
Con tale apparato giustificativo il ricorrente non si è adeguatamente confrontato, posto che, nella sostanza, si è limitato a contestare in maniera assertiva e generica il ragionamento articolato dal RAGIONE_SOCIALE, senza però evidenziare profili di effettiva illogicità.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. attuaz. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 12/7/2024