Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3364 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3364 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cata n zaro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 25 maggio 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal , ‘:onsigliere NOME COGNOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso; Sentito l’AVV_NOTAIO COGNOME in 3osi:ituzione del difensore del ricorrente, che si è richiamato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza descr cta n epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente riformato juella impugnata ex art 309 cod. proc. pen da NOME COGNOME, sottoposto NOME misura custodiale di maggior rigore perché, ad avviso
del Giudice per le indagini prelln -inari del Tribunale locale, gravemente indiziato di partecipazione sia all’associazione ex art 416 bis descritta al capo 1) della rubrica, sia all’associazione finalizzata al narcotraffico descritta al capo 93).
In particolare, il Tribunale, pur mantenendo ferma la misura applicata in esecuzione della misura genetica, ha escluso la gravità indiziaria relativamente NOME intraneità all’associazione mafiosa, confermandola, di contro, in relazione NOME associazione di cui al capo 93).
Propone ricorso la difesa dell’indagato e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, insussistente o meramente apparente e in ogni caso contradditoria, manifestamente illogica o frutto di una travisata lettura del dato indiziario, avuto riguardo NOME ritenuta sussistenza dei gravi indizi attestanti l’intraneità del ricorrente aWassociazione di cui al capo 93).
In particolare, si lamenta difetto integrale di motivazione sulle difese spiegate con il riesame laddove si metteva in evidenza °’assenza di elementi a conforto della ritenuta partecipazione associativa desumibili dalle dichiarazioni dei collaboranti sentiti nel corso delle ingaoini o dei diversi assuntori che solitamente si approvvigionavano dal grupeo in contestazione.
Per altro verso si rimarca la sostanziale inadeguatezza delle argomentazione spese a sostegno della conferma resa in parte qua del provvedimento sottoposto a riesame, frutto di considerazioni logiche del tutto congetturali con riguardo al consiglio dato a NOME COGNOME in occasione del fermo di polizia giudiziaria al quale lo stesso ebbe a trovarsi sottoposto 1’11 novembre 2018; o, ancora, prive di effettivi appigli al tenore delle emergenze indiziarie, apoditticamente evocate (quanto NOME partecipazione del ricorrente a riunioni con altri sodali nei quali si discuteva delle comuni strategie criminali) o comunque travisate nel loro portato (con riguardo all’attività d° occultamento della sostanza stupefacente resa dai fratelli COGNOME e tra questi dal ricorrente nei tratti di terreno adiacent all’abitazione del COGNOME NOME o al consiglio dato a quest’ultimo di spostare l’attività di spaccio presso altra abitazione per sottrarsi all’attivi investigativa in corso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita l’accoglimento.
Secondo l’impostazione accusatoria, validata dai giudici della cautela, l’indagato, cognato di NOME COGNOME, posto COGNOME al vertice del gruppo associativo in questione, sarebbe coinvolto in prima persona nell’attività di gestione e occultamento della sostanza commercializzata dal consorzio dedicato al narcotraffico descritto al capo, 93) nonché nelle relative dinamiche associative, fornendo decisivi consigli al COGNOME – in occasione dei momenti di fibrillazione
vissuti dal gruppo- quanto alle strategie da adottare per garantire continuità all’attività comune, sottraendola ai controlli delle forze dell’ordine, in quel determinato frangente particolarmente pressanti.
A supporto di siffaila ricostruzione, non risultano indicati reati fine specificamente ascritti allThdagato. Né, ancora, risultano espressamente valorizzati contributi offerti dai collaboranti, pure escussi nel corso del giudizio (anche se dal corpo compessivo della ordinanza si ricava un riferimento al propalato di Santo Mirarchi in forza del quaie, in termini di estrema genericità, NOME COGNOME veniva coadiuvato anche dal ricorrente nell’attività di spaccio di cocaina e eroina) o dai soggetti sentiti a sommarie informazioni testimoniale (gli assuntori, a)ituali clienti del gruppo facente capo al RAGIONE_SOCIALE).
Vengono valorizzati, piuLtostio, aspetti emergenti dalle intercettazioni o dalle videoriprese ricavate dNOME telecamera apposta nei pressi dell’abitazione del NOME COGNOME COGNOMEsita in INDIRIZZO), originario quartiere AVV_NOTAIO dell’azione associativa perché punto di riferimento per l’approvvigionamento garantito dai fornitori abituali nonché sito di occultamento della sostanza nei tratti di terreno adiacenti e luogo di elezione per lo smercio diretto e la lavorazione dela sostanza (attività, quest’ultima, in un secondo momento collocata presso la stNOME della detta abitazione, proprio in esito al disvelamento della detta tetecarnera).
Ne emerge, ad avviso della Corte, un complessivo quadro di indiziario che regge l’urto delle censure proposte dal ricorso, sostenendo adeguatamente e in termini non manifestamente illogici, la misura impugnata.
In particolare, viene dato Tilievo NOME circostanza relativa NOME lite occorsa tra NOME COGNOME e i cognati’ compreso il ricorrente, accusati dal primo di aver fatto accrescere l’attenzione delle forze dell’ordine rispetto all’attività svolt presso l’abitazione di INDIRIZZO avendo provveduto ad occultare presso i terreni adiacenti la detta abitazione la ‘sostanza stupefacente di interesse comune e ciò malgrado l’attività di osservazione garantita dNOME telecamera ivi piazzata dagli inquirenti.
Dissidio, questo, che, per quanti rimarcato dai giudici della cautela, giustificò un incontro chiarificatore tra NOME COGNOME e i fratelli COGNOME, sottoposto ad intercettazione, nel corso del quale il primo ebbe a rivendicare agli altri i rischi occorsi in ragione del loro comportamento. Ed in questo contesto trovano coerente collocazione i riferimenti operati alle immagini che in più occasioni danno atto della presenza dei fratelli COGNOME e, per quel che qui interessa, anche del ricorrente, nei detti tratti di terreno circostanti l’abitazione di NOME COGNOME (si veda gag. 11 del provvedimento gravato).
4.1. Il dato, letto nei ternini privilegiati dNOME prospettazione accusatoria e validati dai giudici della cautela, è all’evidenza dotato di una consistente forza logica a conferma del contestato profilo partecipativo, se si valorizzano sia la centralità, rispetto NOME comune attività criminale, del luogo interessato dNOME inopportuna condotta tenuta dai COGNOME in quel determinato frangente temporale; sia la necessità del chiarimento imposto da tale condotta, logicamente compatibile con una comune riferibilità, a tutti i soggetti coinvolti dNOME interlocuzione captata, delle. in iative criminali che in quel sito trovavano un riferimento determinante.
A fronte di una tale rilevanza inferenziale, la difesa contrasta siffatta emergenza indiziaria sostenendo che il materii3le di indagine acquisito non darebbe conto in alcun modo di tale attività di occultamento realizzata dai fratelli COGNOME, sostanziatasi semmai in una normale attività lavorativa, resa con picconi e pale.
In disparte la valenza meramente alternativa di tale lettura delle emergenze acquisite nonché la stessa genericità dell’assunto (non risultando in alcun modo chiariti i termini della asserita attività lecita resa in quel determinato contesto dai COGNOME), resta da evidenziare che, pacificamente, dal complessivo contesto dell’ordinanza emerge che sodali erano sciliti collocare presso quei terreni la sostanza da lavorare e poi smerciare (si veda pagina 11 della decisione gravata quanto all’attività resa in tal senso da NOME e NOME COGNOME e da NOME COGNOME); che il conflitto tra cognati giustificò l’intervento pacificatore d COGNOME, segno di un conflitto che non poteva che riguardare profili di natura criminale, considerata la caratura di quest’ultimo; che, per come emerso dNOME lettura dei provvedimento resa dai giudici della cautela, nel corso della intercettazione relativa al colloquio chiarificatore, sono piuttosto chiari i riferimenti operati da NOME COGNOME e dagli altri interlocutori, compreso il ricorrente, ai rischi occorsi dNOME comune attività criminale conseguenziali NOME intervenuta collocazione della videocamera da parte della polizia giudiziaria (si vedano le note riportate alle pagine 462 e sa dell’ordinanza genetica).
Risulta così smentito l’assunto difensivo, che, contraddittoriamente, del resto, si fonda sul richiamo operato al tenore delle dette captazioni (pag. 10 del ricorso), senza tuttavia offrire adecuatl elementi per contraddire la lettura del dato privilegiata, in senso opposto, dai giudici della cautela.
5. A conforto dell’ipotesi accusatoria, ancora, il Tribunale richiama il colloquio tra il ricorrente e il cognato NOME NOME NOME perquisizione operata presso l’abitazione ove ea stata terriaoraneamente spostata l’attività di spaccio del gruppo NOME luce della sopravvenuta fragilità del quartier AVV_NOTAIO collocato in INDIRIZZO.
In tale colloquio COGNOME intercettato, COGNOME il COGNOME icorrente, COGNOME oltre ad COGNOME interloquire consapevolmente sul punto, avrebbe anche preso posizione sull’ottimizzazione logistica dell’attività di spaccio, suggerendo una alternativa resa solo poco praticabile dalle ricerche, in atto in quel determinato contesto territoriale, del latitante COGNOME.
5.1. Anche sul punto la difesa, senza nulla obiettare sul portato logico del dato ove confermato, peraltro d immediata evidenza, ha contestato l’inconsistenza effettiva dello stesso, assertivamente smentito dalle intercettazioni acquisite, richiamate facendo riferimento NOME ordinanza genetica.
Quest’ultima, tuttavia, Ji fatto richiamata dal Tribunale nel confermare il portato indiziario del dato, contrariamente a euanto sostenuto nel ricorso contiene un puntuale sviluppo argomentativo del colloquio captato, destinato a supportare la prospettazione accusatoria. Sviluppo argomentativo che la difesa contrasta apoditticamente, senza segnalare le ragioni effettive della ritenuta inconsistenza indiziaria del dato, non immediatamente disvelate dai portato della interlocuzione (si veda pag. 466 dell’ordinanza genetica).
In questo più ampio contesto, infine, assume un contenuto non manifestamente illogico l’ulteriore dato emarginato dal Tribunale a sostegno della ritenuta gravità indiziaria, quelle offerto dNOME intercettazione del 1° novembre del 2018 allorquando il ricorrente ebbe a suggerire a NOME COGNOME, sottoposto a fermo per un fatto di resistenza, di non farsi collocare agli arresti domiciliari presso la sua aPitazione bensì presso quella suocera (madre del ricorrente). Tanto, ad avviso dell’accusa, per non mettere a rischio la comune attività criminale in corso presso l’abitazione del cognato.
Anche sul punto la difesa contrasta la relativa emergenza indiziarla non nel suo portato inferenziale bensì rimarcando la non coincidenza tra la lettura dell’intercettazione in questione (della quale è stato riportato uno stralcio e non l’intero contenuto) favorita dai giudici della cautela e il tenore effettivo della stessa, dNOME quale, secondo guanto sostenuto dal ricorso, emergerebbe con chiarezza che le ragioni di tale suggerimento trovavano fondamento semmai nei rapporti tesi che in quel frangente correvano tra il cognato e la moglie, tali da giustificare il consiglio dato ( :n linea, del resto, con quanto messo in evidenza dallo stesso Tribunale nel mettere in evidenza che questa fu la giustificazione formalmente data dal ricor -ente ad un operatore di polizia presente in quel determinato contesto: si veda pag. :11 della decisione gravata).
6.1. All’evidenziz, tuttavia, la doglianza si risolve esclusivamente in una non consentita lettura alternativa del tenore della detta captazione senza offrire elementi destinati a disvelare effettive e manifeste incongruenze della valutazione resa sul punto dai giudici della cautela. E ciò ancor di più se il relativo elemento
indiziario viene letto senza scorporarne il portato dal complessivo contesto di acquisizioni già valorizzge, destinate a supportare adeguatamente, secondo i parametri di giudizio tipicamente propri della verifica cautelare, la gravità indiziaria relativa NOME intraneità associativa ascritta al ncorrente quale soggetto pienamente inserito all’interno delle trame strutturali e partecipative proprie del consorzio criminale in questione.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda NOME Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 comma 1 ter disp att cod. proc. pen.