Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43433 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43433 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la COGNOME svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguito di appell sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. del Procuratore della Repubblica presso lo s Tribunale avverso la ordinanza emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Catania che aveva rigettato la richiesta di applica della misura della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME COGNOME ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha a al predetto la massima misura custodiale in COGNOME alla ritenuta gravità indi in ordine agli indicati reati.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore d NOME COGNOME deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e carenz illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in ordine associativo.
Ove si assuma la sussistenza del sodalizio criminoso, non vi sono ragio perché si possa ritenere ad esso partecipe il ricorrente sotto il profilo sogge quanto coinvolto in un solo episodio penalmente rilevante per il quale separatamente proceduto essendosi pervenuti a sentenza passata in giudicato.
Oltre questo dato, non vi è traccia di comunicazioni tra il COGNOME e gli membri del supposto sodalizio, ad eccezione del NOME NOMENOME né può ave rilievo alcuno la circostanza che la medesima condotta sia stata perpet secondo uno specifico modus operandi, condiviso anche dagli altri indagati, che è adottato solo per la buona riuscita dell’operazione secondo una pra tradizionalmente collaudata.
Manca nella specie la sufficiente gravità indiziaria della sussistenza consapevolezza in capo all’indagato della esistenza del peculiare li organizzativo, risultando piuttosto il contrario perché gli interventi dell’i avvengono esclusivamente in rapporto al NOME NOMENOME
2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 274, 275, comma 3, co proc. pen. e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE esige cautelari e alla adeguatezza della misura adottata.
Al contrario di quanto assume la ordinanza impugnata il tempo trascorso da fatti non è contenuto, ma assai rilevante da un punto di vista oggettivo, an COGNOME alle azzerate capacità e potenzialità criminali della supposta esi organizzazione, smantellata attraverso i provvedimenti giudiziari in esecuzione
Sotto l’aspetto soggettivo, il Tribunale omette di considerare la vic esecutiva relativa al giudicato nell’ambito della quale il ricorrente ha bene
e
della detenzione domiciliare, erroneamente valutata solo in COGNOME condizioni di salute, documentando, invece, la assenza di violazioni d prescrizioni imposte e in costanza della misura meno afflittiva.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’ar comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto.
Ferma restando la sussistenza della articolata organizzazione criminale a ba familiare della quale ampiamente la ordinanza dà conto in modo dettagliato, partecipazione del ricorrente è individuata, senza incorrere in vizi logici e giu attraverso il suo compito di elemento di congiunzione tra i vertici del sodalizi base deputata alle attività puramente esecutive, svolgendo il ruolo di corriere stupefacente o anche il ruolo di vedetta, occupandosi pure di segnalare acquirenti il luogo ove recarsi per l’acquisto della droga e, in alcuni casi, ve cedere lo stupefacente al dettaglio.
L’assunto è del tutto correttamente fondato sulle captazioní effettuate in ricorrente riceve – prevalentemente dal NOME NOME NOME ordini, talora impliciti, per lo svolgimento di compiti anche di rilievo. In particolar individuato un codice di squilli telefonici per far presentare il ricorren determinato luogo concordato per eseguire una cessione.
Il dato captativo e quello RAGIONE_SOCIALE immagini di videosorveglianza sulla piazza spaccio consentivano di ricostruire diversi episodi, fino a quello che – nell del 23.3.2022 – consentiva l’arresto in flagranza del ricorrente trovato in po di due grossi involucri sottovuoto contenenti marijuana.
L’arresto non fermava l’attività illecita del ricorrente, sottoposto agli domiciliari, quando si presentava presso NOME per chiedere soldi o quand veniva richiesto dal NOME NOME NOME portare sulla piazza di sp NOME COGNOME.
Quanto alle esigenze e all’adeguatezza, le censure sono manifestamente infondate oltre che genericamente proposte.
Oltre alla corretta valutazione presuntiva correlata alla ipotesi associat Tribunale considera la gravità dei fatti e alla spregiudicatezza del ricorrente
i precedenti per reati specifici e la prosecuzione della attività criminosa nonostant il regime domiciliare.
Quanto alla adeguatezza della misura, oltre te precedenti esaustive considerazioni, è valutata senza incorrere in vizi la allegazione difensiva COGNOME alla quale l’ordinanza osserva che la detenzione domiciliare era concessa al ricorrente solo per la residua pena da scontare, inferiore ai due anni.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/10/2024.