Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41804 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41804 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nata a Catania il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 2/05/2024 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il
Tribunale di Catania, che applicava a COGNOME NOME la misura della custodia in carcere in quanto gravemente indiziata della commissione dei delitti di cui ai capi 2) e 3) della imputazione provvisoria, per avere fatto parte di una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.
1.1. In relazione alla sussistenza del sodalizio di cui al capo 2) – unica questione che ha formato oggetto dell’istanza ex 309 cod. proc. pen. -, il Tribunale del riesame ha evidenziato che:
-nell’ambito del quartiere catanese di Librino operava una stabile piazza di spaccio articolata attraverso pusher e vedette, con turni orari sia su strada che all’interno di talune abitazioni, capi piazza, stabili fornitori di stupefacenti, capi promotori;
a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME era emerso che la famiglia COGNOME gestiva una delle piazze di spaccio più importanti e cioè quella sita in INDIRIZZO, operativa dalle 16.00 alle 01. 30 di notte;
-le telecamere avevano un permesso di appurare che davanti allo stabile di INDIRIZZO e all’interno dello stesso si consumavano centinaia di cessioni di sostanze stupefacenti al giorno; vi era un preciso modus operandi che consisteva 1) nella perlustrazione della zona circostante il palazzo al fine di evitare la presenza delle forze dell’ordine; 2) nella distribuzione di ricetrasmittenti ai soggetti adibiti ai compiti di vigilanza; 3) nell’impartire precipue istruzioni i ordine ai turni da osservare e alle posizioni da occupare nell’attività di vedetta;
-i servizi di intercettazione telematica e ambientale nei luoghi di riunione e in quelli di vendita, eseguiti da dicembre 2021 a gennaio 2022, avevano consentito di appurare che COGNOME NOME, all’epoca detenuto, disponeva di un apparecchio cellulare all’interno del carcere, attraverso il quale impartiva i suoi ordini;
-l’organizzazione criminale aveva al vertice COGNOME NOME, mentre COGNOME NOME e il figlio NOME, entrambi capi promotori, erano i responsabili diretti della piazza di spaccio;
le indagini portavano alla luce una seconda piazza di spaccio sita in INDIRIZZO gestita dalla famiglia COGNOME, complementare e strettamente collegata a quella sopra descritta. La piazza di spaccio operava di mattina dalle 06.00 alle 15.00, trattando marijuana, cocaina e crack; lo stupefacente era fornito dai COGNOME e le modalità operative erano similari.
1.2. Quanto alla posizione di NOME COGNOME, il Tribunale del riesame ha sottolineato che dalle indagini emergeva che la predetta aveva il compito di mettere a disposizione la propria abitazione per lo stoccaggio e il confezionamento dello stupefacente.
Oltre che custodire la sostanza stupefacente, la donna era impegnata anche nel confezionamento delle dosi, ospitava i sodali che volevano sfuggire ai controlli di polizia e ricaricava le ricetrasmittenti in dotazione.
L’ordinanza del G.i.p., richiamata dal Collegio della cautela, indicava, inoltre, giorno per giorno le occasioni in cui i sodali si servivano dell’appartamento della indagata, la quale, per l’attività svolta, riceveva uno stipendio fisso.
Il Tribunale del riesame ha, infine, indicato, come ulteriore riscontro investigativo, i numerosi sequestri di stupefacenti e gli arresti in flagranza degli associati.
1.3. Quanto alle esigenze cautelari, e, in particolare, al pericolo di reiterazione del reato, nella ordinanza impugnata si fa riferimento, oltre che alla previsione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., alla gravità della condotta della COGNOME, che si valuta abbia agito in maniera seriale e altamente professionale tanto da fare ritenere che la stessa abbia, con ragionevole probabilità, continuato a delinquere ben oltre la chiusura delle indagini.
Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione l’indagata, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di partecipazione all’associazione ex art. 74 d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309. L’ordinanza è fondata su mere congetture e il quadro indiziario si limita a un arco temporale molto ristretto, e cioè circa quattro mesi. È contraddittoria e illogica la motivazione nella parte in cui ritiene che l’indagata, prossima ai settant’anni possa, con attività di sporadica custodia, avere fornito un contributo essenziale alla vita dell’associazione. Non risultano, inoltre, contatti con altri coindagati, se non con COGNOME NOME.
2.2. Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha ritenuto, assertivamente, che la COGNOME «dedicasse la propria esistenza alla realizzazione professionale di illeciti» e, conseguentemente, in maniera congetturale, ha sostenuto il pericolo di reiterazione del reato. Nelle conversazioni intercettate emerge il ruolo marginale dell’indagata, la quale non annovera alcun pregiudizio penale. Nessuna attività di custodia di stupefacente è a lei addebitabile dopo il maggio 2022, motivo per cui è assente qualsiasi pericolo concreto e attuale di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato.
2.La censura contenuta nel primo motivo non si misura con la motivazione del provvedimento impugnato che, sulla scorta dell’ordinanza del G.i.p. e senza incontrare puntuali censure, mette in luce un’articolata e costante collaborazione dell’indagata consistita: a) nella messa a disposizione del proprio appartamento per la custodia della sostanza stupefacente smerciata sulla piazza di spaccio del quartiere Librino e per il confezionamento delle dosi, contributo che, come correttamente osservato dal Tribunale, trascende le singole occasioni focalizzate dall’indagine intercettiva; b) nel diretto coinvolgimento nell’attività d confezionamento delle dosi e di occultamento della sostanza in occasione dei controlli di polizia, nonché nella segnalazione dell’avvistamento delle forze dell’ordine; c) nella puntuale esecuzione delle direttive impartite dal capo COGNOME sulle cautele da osservare e i sui luoghi ove occultare lo stupefacente.
Di rilevante spessore sintomatico è poi stata correttamente ritenuta la percezione di uno stipendio, con la quale la difesa ricorrente non si confronta minimamente.
Il secondo motivo sulle esigenze di cautela è, anch’esso, generico e le deduzioni difensive non introducono significativi elementi di prova contraria.
Della stabilità e continuità del contributo si è già detto.
L’assunto secondo il quale si sarebbe trattato di una collaborazione offerta per soggezione verso il capo, piuttosto che per schietta adesione al programma criminale, è declinato in termini puramente congetturali ed è smentito dalla retribuzione ricevuta dalla COGNOME.
Con motivazione congrua e logica il Tribunale del riesame ha evidenziato che la circostanza che l’attività investigativa sia terminata nel 2022 non comporta, di per sé, la cessazione dell’attività criminosa. Il Collegio della cautela si è soffermato sul punto, spiegando, con motivazione immune da censure, che, proprio lo svolgimento a livello “professionale” dell’attività richiesta dall’associazione all’indagata, induce a ritenere la prosecuzione della stessa anche ne periodo successivo alla chiusura delle indagini.
Infine, la realizzazione delle condotte più significative in ambito domestico giustifica, come puntualmente osservato dal Tribunale, la valutazione d’inadeguatezza del presidio domiciliare, sia pure corredato da sistemi di vigilanza elettronica.
4.Alla inammissibilità dQlgritorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24 settembre 2024