Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24196 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio, rideterminava la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni otto di reclusione in relazione a ipotesi di cui all’art.74 dPR 309/90 e a COGNOME NOME in anni otto mesi sei di reclusione in relazione alla medesima fattispecie e a due reati di cessione di sostanza stupefacente, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’affermazione di responsabilità nei loro confronti in relazione alla ipotes associativa, escludendo la sussistenza di indici rivelatori del loro stabile inserimento nella compagine criminale dedita allo spaccio, prospettando altresì ipotesi meno grave della partecipazione a struttura associativa dedita a ipotesi di traffico di stupefacent riconducibili all’art.73 comma 5 dPR 309/90. La difesa del NOME lamenta altresì i profili del trattamento sanzionatorio per essere stata la riduzione per le attenuanti generiche limitata pur in presenza di una riconosciuta ridotta capacità criminale del prevenuto e del suo ruolo defilato.
Manifestamente infondate sono le censure proposte dagli odierni ricorrenti con riferimento alla ritenuta esclusione della loro responsabilità dalla partecipazione al reato associativo, di cui all’art.74 dPR 309/90. I giudici di merito hanno invero rappresentato come i ricorrenti, seppure non rivestendo un ruolo preminente all’interno della compagine associativa, in ragione degli elementi dichiarativi e delle risultanze delle intercettazioni telefoniche costituivano fedeli e stabili punti riferimento nello svolgimento di incarichi esecutivi (trasporto e consegna dello stupefacente, il NOME anche in relazione alla ricezione di ordinativi), in costante collegamento con la gestione di una piazza di spaccio curata dai fratelli COGNOME nell’ambito del clan Vigilia. Il giudice distrettuale ha poi dato conto delle ragioni p cui tale ruolo, sostanzialmente ammesso dal COGNOME, in ragione del rapporto di parentela e della colleganza con COGNOME NOME, non può ritenersi escluso in ragione della sporadicità dei contatti con gli altri associati, ovvero del breve arc temporale in cui la collaborazione suddetta si era sviluppata, né dalla asserita occasionalità del “servizi” resi dal ricorrente COGNOME, in presenza di quadro indiziario, avvalorato dagli esiti intercettivi, da cui risulta che i prevenuti erano sostanzialmente a disposizione dei fratelli COGNOME in sistematiche condotte di ausilio e di supporto, essendo infatti emerso che da un lato il COGNOME era stato dotato di una autovettura Fiat Panda al fine di eseguire le consegne di stupefacente, il che rende evidente il rapporto di collaborazione con i vertici dell’organizzazione al di là degli episodi d cessione in concreto accertati, mentre il NOME era solitamente indicato dal
COGNOME quale prossimo congiunto in grado di assecondare le richieste di rifornimento che gli provenivano ed era in più occasioni invitato ad utilizzare le utenze dedicate intestate al COGNOME che erano in uso al COGNOME esclusivamente per le finalità proprie del traffico degli stupefacenti. A tale fine il giudice distrettuale, motivazione del tutto resistente alle censure, in fatto e prive di analisi censoria, proposte dalla difesa del COGNOME, ha indicato una serie di conversazioni telefoniche intervenute tra l’indagato e il COGNOME e tra quest’ultimo con terze persone, dalle quali emerge in tutta chiarezza il rapporto di stretta colleganza tra i due sodali, se non di subordinazione del COGNOME alle direttive del COGNOME. Sul punto poi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione delle registrazioni di captazioni telefoniche secondo la quale l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice d merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , COGNOME, Rv.282337).
3.1 Né risultano fondate le censure articolate dalla difesa del NOME con riferimento alla corretta identificazione dell’utilizzatore delle utenze dedicate intestat al COGNOME a fronte di riconoscimento vocale di NOME e alla spendita del suo nome in alcune registrazioni; a tale proposito risulta pacifico l’insegnamento del S.C. secondo cui, qualora sia contestata la identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di po giudiziaria che hanno riferito sul riconoscimento delle voci di taluni imputati (Sez.6, n.18453 del 28/2/2012, COGNOME e altri, Rv. 252712) così come può essere utilizzata qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez.2, n.12858 del 2/01/2017, COGNOME e altri, Rv.269900; Sez.5, n.20610 del 9/03/2021, Sadikaj, Rv.281265).
3.2 Infondate sono altresì le censure svolte da entrambi i ricorrenti, volti a contestare la qualificazione giuridica dei fatti di spaccio e di quelli di partecipazion all’associazione criminosa, nella prospettiva del riconoscimento del fatto di lieve entità, avendo il giudice distrettuale escluso, con motivazione logica e priva di contraddizioni che i fatti potessero essere riconnpresi nella ipotesi di minore gravità in ragione del contesto organizzativo dello spaccio, dei quantitativi trattati, della varietà degli stupefacenti e del collegamento con ambienti criminali di ancor maggiore spessore sotto il profilo della pericolosità criminale.
3.3 Le censure concernenti il trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondate in quanto il giudice distrettuale ha correttamen esercitato la discrezionalità nella graduazione della sanzione penale, la quale è modulata sulla base di criteri minimi edittali, con riconoscimento ad entrambi imputati delle circostanze attenuanti generiche e con adeguata motivazione sul ragioni per cui la riduzione non è stata apportata nella misura massima.
Evidenziato che all’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma i favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilato del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a gius stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il re idente li