Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18050 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE), nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 06/10/2023 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi Vinammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 06/10/2023, il Tribunale di Milano, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa (tra l’altro) nei suoi confronti, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 7 e 8) d.P.R. n. 309 d 1990.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta intraneità del COGNOME al sodalizio di cui al capo 1). Si censura la valorizzazione, da parte del Tribunale, delle sole due occasioni in cui il ricorrente era stato visto entrare nell’appartamento adibito, secondo l’accusa, a raffineria del sodalizio, e comunque non aveva tenuto
condotte penalmente apprezzabili. Anche gli sporadici contatti telefonici con il COGNOME erano stati indebitamente fatti assurgere a risultanze comprovanti l’appartenenza del COGNOME all’associazione.
2.2. Mancanza di motivazione in ordine alla doglianza relativa alla qualifica di organizzatore. Si censura il passaggio dell’ordinanza in cui la distinzione tra organizzatore e partecipe sarebbe priva di concreto rilievo, avuto riguardo alla rilevantissima differenza nel trattamento sanzionatorio.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta adeguatezza della sola misura carceraria. Si censura il mancato apprezzamento degli elementi indicativi di uno stabile radicamento del COGNOME in Italia, e l’idoneità della soluzione indicata per l’applicazione della misura domiciliare (in altra regione).
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avuto riguardo alla esaustiva motivazione offerta dal Tribunale alle censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve perciò essere rigettato.
Come già in precedenza accennato, la difesa ricorrente ha incentrato le proprie censure esclusivamente sull’imputazione associativa di cui al capo 1), senza porre in discussione la fondatezza delle ulteriori incolpazioni relative alle condotte di cessione di eroina e cocaina, contestate al COGNOME in concorso come meglio specificato ai capi 7) e 8) della rubrica.
In particolare, la difesa – senza porre in discussione la sussistenza ed operatività del sodalizio descritto nell’incolpazione provvisoria – ha censurato la ritenuta intraneità del COGNOME al sodalizio medesimo, e comunque la possibilità di attribuirgli la qualifica di organizzatore, ipotizzata nel titolo cautelare per vicinanza e condivisione delle strategie con COGNOME NOME (individuato come capo e promotore del sodalizio), e per le attività concretamente poste in essere dopo l’arresto di quest’ultimo.
Per le ragioni qui di seguito esposte, la prospettazione difensiva non può trovare accoglimento.
2.1. Appare anzitutto opportuno ricordare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del AVV_NOTAIO e del
tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, COGNOME, Rv. 269438 – 01. In senso analogo, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 5, n. 8923 del 07/11/2023, dep. 2024, Bianco).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le censure difensive concernenti l’intraneità del COGNOME al sodalizio non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è in questa sede evidentemente precluso.
D’altra parte, la Corte territoriale ha motivato in termini assai analitici e esaustivi le ragioni poste a base della conferma del titolo cautelare, valorizzando non solo gli elementi comprovanti i reati di cui ai capi 7) e 8) – in particolare, servizi di o.c.p. relativi alla prolungata presenza del COGNOME nel “covo raffineria” insieme al COGNOME, nonché le contestuali conversazioni di quest’ultimo con gli acquirenti (cfr. pag. 9 seg. della sentenza impugnata – ma anche le numerose altre conversazioni del tutto inequivoche nel dimostrare l’inserimento del COGNOME nel sodalizio, soprattutto dopo l’arresto di uno dei corrieri a disposizione (COGNOME NOME) e dopo quello dello stesso COGNOME, avvenuto a pochi giorni di distanza (sulle quali cfr. anche infra, § seg.: cfr. pag. 10 seg.).
Tra l’altro, proprio in occasione dell’arresto del soggetto in posizione apicale, era emerso un ulteriore significativo elemento di riscontro, costituito dal rinvenimento di un foglio manoscritto con cifre e il nominativo “COGNOME“, sostanzialmente sovrapponibile al nome del COGNOME (pag. 8).
2.2. Con riferimento al secondo ordine di rilievi, la difesa ha censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la questione della qualifica di organizzatore attribuita al COGNOME nel titolo cautelare, trattandosi di elemento privo di concrete ricadute sull’an e il quomodo della misura (cfr. pag. 8, in nota).
Al riguardo, deve da un lato osservarsi che l’inciso motivazionale in questione appare in linea con un indirizzo interpretativo del tutto consolidato (cfr. per tutt Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 – 01). D’altro lato – ed è quel che più rileva in questa sede – il RAGIONE_SOCIALE è approdato a una valutazione di sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle “condotte addebitate” (cfr. pag. 16) all’esito di una puntuale analisi di risultanze investigativ pienamente idonee ad attribuire al COGNOME la qualifica ipotizzata nel capo di incolpazione.
Assumono decisiva rilevanza, al riguardo, le condotte del ricorrente successive al già citato arresto della COGNOME e alla mancanza di notizie relative al COGNOME, fino al suo arresto. È infatti proprio il COGNOME, acclarata l’impossibilità di contattare quest’ultimo, e temendo che ciò fosse collegato all’arresto della donna, a incaricare altro sodale (COGNOME NOME) del controllo delle abitazioni in uso al COGNOME, impartendogli istruzioni che dimostravano la sua conoscenza dello stato dei luoghi e del loro utilizzo (cfr. pag. 11, cui si rinvia anche per l’ulteriore analogo incari Conferito dal COGNOME a COGNOME NOME).
Per altro verso, viene in rilievo l’iniziativa del ricorrente di recarsi a parla con il difensore del COGNOME dopo il suo arresto: iniziativa anticipata al COGNOME e confermata, dopo tale colloquio, dalle allarmate considerazioni svolte con l’altro sodale COGNOME in ordine al loro possibile coinvolgimento proprio nell’ipotesi in cui la COGNOME avesse “parlato”, e alla necessità di chiamare “quelli in Albania” per rappresentare l’impossibilità di portare a termine “questo lavoro” (pag. 13). A tutto ciò occorre aggiungere che la madre del COGNOME aveva definito il COGNOME un “socio” del figlio: qualifica da collegare all’attività di intermediazione svolta da stessa donna per incarico del figlio (accusato di “fregare soldi), il quale le aveva tra l’altro detto di spendere con loro il nome di NOME (cfr. pag. 14: “digli che m accompagno con NOME“).
È allora evidente che la figura del COGNOME, minuziosamente descritta dal Tribunale, emerge in termini di assoluta centralità operativa proprio nel momento di massima fibrillazione del sodalizio: circostanza certamente in linea con la prospettata qualifica di organizzatore, al di là del rilievo circa la mancanza di un concreto interesse a sollevare la questione in sede di riesame.
I rilievi difensivi in punto di adeguatezza della misura carceraria appaiono manifestamente infondati.
Anche in questo caso, si è dinanzi ad una motivazione particolarmente attenta e dettagliata, con cui il Tribunale ha ritenuto recessivo (anche in punto di scelta della misura) il profilo del COGNOME, incensurato e alla prima esperienza carceraria, rispetto a quanto emerso in ordine alla condotta concretamente posta in essere, dapprima improntata al fattivo affiancamento del COGNOME, ed in seguito volta a sostenere il sodalizio anche dopo gli arresti, e quindi con la piena consapevolezza dei rischi correlati. Proprio la prosecuzione dell’attività associativa anche dopo l’arresto del COGNOME, che aveva dimostrato piena fiducia nel COGNOME comunicando con l’esterno attraverso vari canali, ha indotto il Tribunale ad escludere una prognosi di affidabilità del ricorrente quanto a misure meno restrittive.
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da criticità censurabili in questa sede, e che anzi appare addirittura sovrabbondante, tenuto conto della
presunzione relativa operante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del COGNOME, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consigl COGNOME estensore COGNOME
Il Presidente