Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45907 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45907 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTROVILLARI il 19/07/1999
avverso l’ordinanza del 22/07/2024 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno ha accolto parzialmente la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’artt. 416, cod. pen., sostituendo tale misura con quella del divieto di esercitare determinate attività professionali, per la durata di mesi sei.
L’imputazione provvisoria, rispetto alla quale anche il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contesta a COGNOME la partecipazione ad un’associazione, avente i requisiti della transnazionalità, volta alla commissione di delitti previsti dall’art. 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 288 (T.U. imm.), ed a delitti ad essi funzionali e conseguenziali, svolgendo, in particolare, COGNOME il compito, quale consulente/professionista incaricato da NOME COGNOME, di coadiuvare il gruppo dei sodali, diretto e organizzato dal medesimo COGNOME nella preparazione della documentazione attestante artatamente la sussistenza dei requisiti di legge, onde ottenere il rilascio di nulla osta per l’ingresso in Italia dei cittadini stranie
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a due motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt.416 cod. pen., 272 e 273, cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in punto di riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato.
Deduce che, come evidenziato in sede di richiesta di riesame, il compendio indiziario addotto a carico del ricorrente chiamava in causa una sola conversazione intercorsa fra lo stesso e Decimo Viola, intercettata in data 11 settembre 2023.
Il suo contenuto, secondo la tesi di accusa recepita dal Tribunale, si presterebbe a dimostrare un ruolo assunto nel sodalizio criminale da COGNOME, volto a creare, seguendo le direttive di COGNOME, attraverso società costituite, le condizioni per le richieste di rilascio a tali persone giuridiche di nulla osta all’ingresso in Ita dei cittadini stranieri, per svolgere attività lavorative artatamente rappresentate.
Senonché, COGNOME non aveva mai costituito società interessate ai fatti in esame e tantomeno quelle due, facenti capo a NOME COGNOME di cui si parlerebbe nelle conversazioni, ma, come documentato, aveva “lavorato”, tramite la sua iscrizione alla piattaforma TELEMACO, due sole “pratiche” relative unicamente alle due suddette società, da ciò risultando l’occasionalità delle attività poste in essere.
Il provvedimento, non confrontandosi con tale dato, ha invece continuato a configurare inesistenti reiterazioni di compiti funzionali ai fini associativ imbastendo congetture circa l’espressione di NOME “fanne altre” rivolta a COGNOME, per asserire che quest’ultimo avesse gestito un numero maggiore di pratiche.
Né è stato considerato, a smentita della partecipazione associativa attribuita a COGNOME, che lo stesso non compariva in alcun altro atto delle articolate indagini, neppure nei momenti dell’intensificarsi dell’attività delittuosa del sodalizio.
3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 274, comma 1, cod. proc. pen. e vizi della motivazione in punto di riconoscimento della sussistenza delle esigenze cautelari idonee a giustificare l’applicazione della misura cautelare.
La difesa, richiamando quan& dedotto nel precedente motivo, rileva che, a fronte di una condotta solo occasionale attribuita al ricorrente, non avrebbe potuto configurarsi il pericolo della reiterazione dei reati in termini concreti e attuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al primo motivo, va premesso che rimane incontestata la puntuale ricostruzione di merito della costituzione, delle finalità e delle modalità operative dell’associazione a delinquere di cui il ricorrente è stato ritenuto partecipe, così come non risulta specificatamente censurato l’iter motivazionale che ha illustrato come COGNOME, nella medesima associazione, abbia assunto stabilmente funzioni direttive, organizzative e di promozione dell’attività delittuosa, nel settore delle violazioni dell’art. 12 T.U.impl i predisponendo e inoltrando falsi titoli per l’ingresso in Italia dei cittadini stranieri, grazie all’ausilio di consulenti e di appo società, come per l’appunto quelle risultate formalmente facenti capo a NOME COGNOME
In tale contesto, i Giudici di merito hanno inquadrato il ruolo di partecipe al sodalizio del ricorrente operante nel settore del patronato e della consulenza del lavoro, poiché individuabile come uno dei soggetti resosi consapevolmente disponibile a seguire le direttive di NOME afferenti ai fini del programma criminoso.
Il convincimento in ordine ai gravi indizi di colpevolezza al riguardo è stato espresso sulla base del motivato e logico apprezzamento della conversazione fra il ricorrente e NOME intercettata il giorno 11 settembre 2023, evidenziandosi come nella stessa non si fosse parlato solamente delle due pratiche funzionali ai fini associativi, riferibili alle società formalmente intestate al RAGIONE_SOCIALE che il COGNOME‘COGNOME ne circostanza assicurava essere state curate, ma compariva anche la direttiva rivolta a quest’ultimo da NOME di “fare” altre pratiche del genere poiché “mi servono”.
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COGNOME, da parte sua, mostrava di condividere e di gestire i meccanismi criminosi sottesi all’attività associativa, facendo presente a NOME che era necessario creare artificiosamente situazioni reddituali plausibili per far risultare le ditte intestatarie nelle condizioni di potere accedere alle richieste dei nulla osta.
Su ciò, a prescindere da quanto accertato sulle due pratiche formalmente riferibili a COGNOME, si è fondato il percorso rappresentativo della ripetitività di un di attività di preziosa collaborazione consapevolmente prestata dal ricorrente, secondo un ruolo assunto nell’organizzazione, da leggere anche alla luce delle altre risultanze tutte nel senso della rilevanza associativa di quel genere di compiti.
Ne deriva che la motivazione ha logicamente dato conto del consapevole ruolo dinamico e funzionale del ricorrente, in esplicazione del quale lo stesso ha potuto prendere parte al fenomeno associativo, ponendosi attivamente a disposizione del sodalizio, tramite il suo vertice, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Condizioni, queste, che delineano la condotta di partecipazione ad un’associazione a delinquere, distinguendola da quella del mero concorso nei singoli reati fine, pur riconducibili al programma criminoso del medesimo sodalizio.
Le doglianze esposte nel primo motivo del ricorso, dopo alcune affermazioni critiche prive di qualsiasi specificità, censurano l’apprezzamento di merito del contenuto della predetta conversazione, introducendo sovrapposizioni valutative fondate su circostanze genericamente affermate e che, comunque, non intaccano mai i contenuti dei ragionamenti motivazionali decisivi nel delineare i gravi indizi.
Così procedendo, la difesa cita risultanze che attengono alla costituzione delle società del Trailli, mentre si era discusso di pratiche fittizie a queste intestate. Fa riferimento, senza alcuna specifica indicazione, a contenuti dell’ordinanza genetica della misura e ad informative ivi richiamate, che avrebbero riguardato la cura delle pratiche afferenti alle società del Trailli. Allega un verbale di interrogatorio d quest’ultimo, assegnando valenza alla circostanza che fosse stato menzionato il patronato facentefr COGNOME e COGNOME, piuttosto che al ricorrente, a proposito della presentazione delle pratiche. Circostanza, questa, che peraltro in sé neppure smentirebbe il tipo di collaborazione e di consulenza del ricorrente desunto dalle conversazioni. E per le stesse ragioni alcuna rilevanza possono assumere le altre allegazioni relative alle due pratiche curate dal ricorrente con la sua iscrizione, o alle restanti affermazioni che evocano null’altro che l’assenza di altre acquisizioni.
Tanto sempre a fronte dell’intero ragionamento di merito che assegna rilevanza a più richieste rivolte dal COGNOME e a una disponibilità assicurata da COGNOME che ne delinea un ruolo nel dinamismo associativo già in sede di predisposizione delle condizioni artificiose volte all’avvio dell’iter amministrativo in violazione dell
norme, così da risultare del tutto logici i riferimenti nel provvedimento alla non occasionalità, ma anzi alla costanza nel tempo di un contributo cui far affidamento.
Ne discende l’infondatezza di tutte le doglianze mosse con il primo motivo.
Le censure dedotte con il secondo motivo, con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, non possono che ritenersi parimenti infondate, poiché poggiano, in termini decisivi, sempre sugli stessi assunti volti a negare i gravi indizi di colpevolezza, in modo da ignorare i ragionamenti motivazionali (pagg. 28 e 29 del provvedimento impugnato) in ordine al concreto pericolo di recidiva, come precisamente ancorati alle ritenute modalità della condotta e rapportati al tipo di capacità criminale in concreto da essa rivelata, secondo una ragionevole prognosi.
Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/10/2024.