Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2708 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2708 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2025 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 06/06/2025, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’appello cautela proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen nell’interesse di COGNOME NOME avver l’ordinanza applicativa della misura cautelare personale interdittiva di cui all’art. 290 cod pen. del divieto di esercitare attività di impresa e uffici direttivi delle persone giuridic imprese per dodici mesi, disposta in relazione alla contestazione provvisoria del reato di all’art. 416, commi 1, 2 e 5 cod. pen, con l’aggravante del numero dei partecipi superiori a per aver partecipato, unitamente al compagno NOME COGNOME e ad altri soggetti, a un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delit di emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché di altri reati tributari, autoricic riciclaggio dal 2019 al 2023, di cui era a capo NOME COGNOME.
Si precisa che si contesta alla COGNOME, nella qualità di soda della RAGIONE_SOCIALE e di collaboratrice di NOME COGNOMECOGNOME rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE cooperat RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di aver coadiuvato il compagno nella ricezione, nel pagamento e nell’utilizzo di fa per operazioni inesistenti; in particolare, in un’occasione precisa aveva ricevuto una somm di denaro in contanti da parte di NOME COGNOME in restituzione dei pagamenti effettuati bonifico bancario al fine di creare una parvenza di effettività, a seguito dell’emissione fatture per operazioni inesistenti; somma di danaro in contanti corrispondente all’impor fatturato, decurtata la provvigione riconosciuta all’emittente.
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione Dos COGNOME NOME NOME affidando il ricorso ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazion ordine al fumus del reato associativo. Il giudice a quo ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato in quanto socia e vicepresidente della RAGIONE_SOCIALEva di cui era rappresentante legale compagno convivente NOMENOME pur riconoscendo che la donna non ha mai intrattenuto contatti diretti di tipo telefonico di rilievo con il vertice del sodalizio. Pertanto, evidenzia la l’aver ricevuto direttamente in una qualche occasione da NOME COGNOME la restituzione d contanti a fronte di finti pagamenti delle fatture passive non implica alcun coinvolgimento sodalizio associativo che è stato contestato al compagno COGNOME NOMENOME rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, quale stabile acquirente delle fatture per operazioni inesistenti. Tale con occasionale e sporadica, si riconduce piuttosto al legame sentimentale con il COGNOME e non sintomatica di alcuna consapevolezza di partecipazione ad una struttura associativa e de perseguimento di un programma indeterminato di reati. Ne segue che è erronea l’applicazione dell’art. 416 cod. pen., ed è illogico l’asserto secondo cui la coniuge convivente del parte ((:), sia, per ciò solo, anche ella partecipe consapevole dell’associazione a delinquere di cu partecipe il compagno.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Si premette, in linea generale che, in tema di misure cautelari personali, allorchè, co nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare na del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito ab adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di di governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, co mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinan cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all’ art. 546 cod. proc. pen., adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata s prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificat probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli indizi no giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risul articolato attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità (Sez. U, 22/03 Audino; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla astratta configurabilità del reato contestato, in giurisprudenza si è affer che integra la condotta di partecipazione ad un’associazione finalizzata alla commissione di rea di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti il costante e continuo rico copertura fiscale assicurata dal rilascio di fatture per operazioni inesistenti da parte di cartiere costituite e organizzate da un’associazione per delinquere, la cui operativit finanziata dalle illecite provvigioni versate dagli apparenti acquirenti su ogni transaz trattandosi di condotta che determina uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibil all’utilizzo del pianificato meccanismo fraudolento, mediante la costituzione di un vin reciproco durevole, che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singo operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso (Sez. 3 n. 8472 del 17/01/2023, Rv. 284201 – 01); si è peraltro precisato che non costituisce ostaco alla configurazione del reato associativo la diversità o la contrapposizione degli scopi pers
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perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816 – 02).
1.1.Nel caso in disamina, il giudice a quo, dopo aver ravvisato il reato associativo tra una pluralità di soggetti, nel novero dei quali rientrava oltre sia colui che “vendeva” fatt operazioni inesistenti al fine di trarre un profitto, consistente nel corrispettivo di tale ce colui che le “acquistava” per conseguire vantaggi fiscali illeciti, ha partitamente esamin ruolo della ricorrente, la quale, lungi dall’essere una semplice “segretaria esecutiva”, oper sotto le strette direttive del convivente COGNOME NOMENOME la carica di socia e presidente della medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEva utilizzatrice delle fatture per operazioni inesiste rappresentata dal convivente, con effettivo ruolo operativo, in quanto la COGNOME si occupav stabilmente di effettuare i bonifici di pagamento delle fatture per operazioni inesistenti alcune circostanze, di ricevere direttamente nelle proprie mani le restituzioni di denar contante, decurtati dalle provvigioni, a fronte dei pagamenti effettuati per le suddette fa passive. Il COGNOME, quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è risultato essere uno d imprenditori che stabilmente, dal 2019 al 2023, richiedeva e riceveva numerose fatture per operazioni inesistenti emesse da cartiere facenti parte della “RAGIONE_SOCIALE“. Quanto precipuo ruolo di partecipe contestato alla ricorrente, lo stesso NOME COGNOME ha conferma la fittizietà delle fatture e affermato di aver lasciato il denaro personalmente nelle dell’indagata, la quale, pertanto, nel ricevere ed effettuare i pagamenti, era piename consapevole del meccanismo fraudolento volto a determinare una apparenza di effettività e di fornire un contributo al sodalizio criminoso.
La COGNOME, pertanto, NOME un effettivo ruolo di operativo e non meramente formale nell’ambito della RAGIONE_SOCIALE emittente rappresentata dal COGNOME, in quanto si occupava stabilment della parte amministrativa e contabile della suddetta RAGIONE_SOCIALE da oltre un quinquennio, compres il periodo in contestazione, in tal modo fornendo uno contributo al sodalizio criminoso stabil continuativo, con conseguente emissione di ben 36 fatture per operazioni inesistenti nel trienn contestato per un importo complessivamente assai elevato.
Pertanto, le doglianze sono manifestamente infondate.
2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 novembre 2025