Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13393 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno del 25 marzo 2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 25 marzo 2022, pronunciando sul gravame propostatglia NOMENOME NOME NOME GUP presso il Tribunale di Salerno unitamente ad NOME coimputati per i reati d cui agli artt. art.74 e 73 DPR 309/1990, ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.
La Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità, con la sentenza n.39453 emessa in data 23.2.2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal COGNOME.
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. deducendo di non avere ricevuto avviso della fissazione dell’udienza per la trattazione del procedimento davanti alla Corte di legittimità.
La Quarta sezione penale, investita del procedimento, dopo aver rilevato che è deducibile con il ricorso straordinario l’omesso rilievo che l’avviso per l’udienza davanti alla Corte di Cassazione non sia stato notificato all’unico difensore dell’ imputato ( Sez. 2 n. 24809 de124/07/2020, Rv. 279493), ha riconosciuto che la Corte era incorsa in un errore percettivo sulla regolarità della notifica, causato da un equivoco sull’indirizzo di post elettronica non afferente al difensore del ricorrente, ma ad un difensore omonimo. Conseguentemente, ha pronunciato la revoca della sentenza pronunciata dalla Sezione terza della Corte di Cassazione n.39453 del 2302-2023 limitatamente alla posizione di COGNOME NOME e ha fissato udienza pubblica per la discussione del procedimento il 7.03.2024 .
Va invero ricordato che il procedimento introdotto ai sensi dell’ad 625 bis cod. proc pen. implica GLYPH una GLYPH ‘scissione’ tra momento rescindente (trattazione camerale della sola idoneità dei motivi dì ricorso straordinario a determinare la revoca della sentenza impugnata) e momento rescissorio (trattazione dell’originario ricorso per cassazione) . Come evidenziato da Sez. U. 27 marzo 2002, Basile, una volta apprezzata l’esistenza di un ‘errore percettivo’, la definizione del ricorso straordinario può avvenire con la immediata pronunzia della nuova decisione, ovvero la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio; secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole GLYPH situazioni GLYPH processuali GLYPH (Sez. 1 – n. 7189 del 13/02/2024, Pieraccini, Rv. 285792 – 01).
Va quindi esaminato il ricorso proposto dal COGNOME NOME.
Il ricorrente deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 74 DPR 309/1990. Sul punto inerente al legame associativo la sentenza impugnata si era limitata ad una ripetizione delle argomentazioni della pronuncia di primo grado, che aveva tratto la prova della partecipazione all’associazione dalle occasionali vendite e scambi di droga senza alcuna prova in ordine alla consapevolezza di operare per una compagine associativa. Non vi era alcuna compartecipazione a perdite e utili del sodalizio, lo stupefacente non veniva consegnato senza aver ricevuto in anticipo i pagamenti, non vi erano prassi collaudate per gli incontri con gli NOME sodali, non vi erano stabili pagamenti da part dell’associazione, anzi era emerso il contrario, in quanto i cap dell’associazione, i fratelli COGNOME, avevano fatto sapere al COGNOME COGNOME avrebbero disconosciuto tutti i debiti nei suoi confronti, Il material istruttorio acquisito deponeva per una assoluta occasionalità del rapporto di fornitura senza alcuna coscienza e volontà di inserimento nella compagine associativa. Si poteva dunque ipotizzare una posizione di concorso nel reato, e non di partecipe ad una associazione criminosa.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta dimostrazione degli episodi di cessione contestati per i reat fine di cui al capo 36, non potendosi trarre univoca conclusione dal contenuto del materiale intercettivo. Inoltre, non risultava motivato l’aumento di pena detentiva disposto ex art. 81 cpv cod. pen.
Il Procuratore Generale, cui per errore era stato trasmesso il fascicolo dell fase rescindente e tardivamente quello della fase rescissoria, ha rinunciato a depositare le proprie conclusioni scritte
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va rammentato che, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, l’associazione si distingue per il carattere dell’accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilit duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio. E’ stato in proposito chiarito che nell’associazione
di cui all’art. 74 DPR 309/1990, il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa (si tratta di comprare da chi vuole vendere e vendere a chi vuole comprare); si è in presenza, il più delle volte, organizzazioni per così dire “leggere”, che a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, non escludono il perseguimento d’interessi individuali. In definitiva, dunque, perché sia configurabile l’associazione di cui all’art. 74 DPR 309/90 la prova del vincolo può desumersi dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura d rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti; e la stessa affectio societati nell’associazione in esame, si risolve nel fatto che tutti gli aderenti so portati ad operare nel settore del traffico della droga nell consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all’attuazione del programma criminale (Sez.4, n. 51716 del 16/10/2013, COGNOME ed NOME, Rv. 257906; sez.4, n. 36341 del 15/05/2014, COGNOME ed NOME, Rv. 260268; nello stesso senso Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013 Rv. 255491; Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, Rv.266286).
I giudici di merito, con le sentenze di primo e secondo grado che formano un unico corpo argomentativo, hanno fatto corretta applicazione di tali principi e hanno puntualmente ricostruito i forti e pregnanti elementi connotanti l’attivo e stabile ruolo del ricorrente nella attività sistematico apporto, in qualità di stabile fornitore, all’organizzazion dedita allo spaccio di droga. La sentenza della Corte d’appello evidenzia come, dal materiale intercettivo, emergeva un continuo e consolidato rapporto di affari tra il COGNOME e ì fratelli COGNOME; come il Rag incontrasse anche gli NOME sodali, quali il NOME NOME; che i luoghi di incontro erano abituali, segno di una frequentazione stabile; che il COGNOME aveva dunque piena contezza di trattare e di interfacciarsi non con un singolo soggetto, ma cono compagine associativa; che il modus operandi della fornitura consisteva nell’anticipazione, da parte del COGNOME, de corrispettivo per l’acquisto della droga, che poi veniva rimborsato dai COGNOME. La Corte, con ragionamento del tutto immune da vizi logici sottolinea come tale prassi fosse indicativa proprio di un rapporto fiduciario e abituale tra fornitore e acquirenti. E, allo stesso modo, de
tutto logico, coerente ed esaustivo, la Corte territoriale dà conto dell incomprensioni sorte in ragione del debito accumulato dai fratelli COGNOME con il COGNOME, emergente dal tenore delle conversazioni captate in carcere tra il COGNOME ed il fratello che, fungi dallo smentire il vinc associativo, risultano invece dimostrative della evoluzione del costante ed assiduo rapporto intercorso tra gli associati.
E’ dunque evidente che la Corte territoriale ha compiutamente esaminato tutto il compendio probatorio acquisito e ne ha tratto una ricostruzione logica e coerente che si sottrae alle censure dedotte nel ricorso, fornendo puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza e procedendo alla corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. I motivi dedotti svolgono sostanzialmente censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente più favorevole – ricostruzione dei fatti, nonché i riconoscimento di presunti errori in sede di valutazione del compendio probatorio. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di apprezzamento della prova e di ricostruzione del fatto, essenzialmente riservati alla cognizione de giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Sono infatti precluse al giudice di legittimità l rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente com maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merit (Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). In sintesi, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatori ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicit quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o Corte di Cassazione – copia non ufficiale
evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probator del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965; Sez. 6 -, n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589 – 02). Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l’inaffidabilit degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo dell violazione dell’obbligo motivazionale imposto dalla sentenza di rinvio, pone solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell’offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevol valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità ( Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è formulato in modo aspecifico perché non si confronta con il compendio motivazionale dei giudici di merito, reiterando, senza alcuna argomentazione a supporto, la doglianze già proposte, attinenti, sostanzialmente, alla configurabiilità de raggiungimento degli accordi per l’acquisto della sostanza stupefacente. Orbene, è del tutto consolidato il principio per cui l’interpretazione de linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione de giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime d esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389). La decisione impugnata riporta il testo di una serie di conversazioni, prima tra tutte quella del 30 agosto 2017, a seguito della quale il COGNOME, fermato dalle forze dell’ordine,veniva trovato in possesso di 308 gr. di cocaina, univoco e conclamato elemento di riscontro dell’accordo di cessione, e riporta altresì il testo delle conversazioni captate relative alle singole partite stupefacente trattate, di contenuto esplicito ( il COGNOME riferisce COGNOME che ” tra un paio di giorni arriva un lavoro buono che dici lo vuoi provare., ti porto un provino…”); la conversazione tra il COGNOME un’amica nella quale egli riferisce alla predetta che il COGNOME gli aveva consegnato una cosa per un’altra”; il colloqui tra NOME e
COGNOME, del 25 luglio 2017 e i progressivi n.199 e 217 – relativi a fissazio di incontri in posti in cui si erano già visti e di sollecito delle forni Nessuna illogicità si coglie nelle argomentazioni rese dalla Corte salernitana in punto di valutazione del materiale intercettivo esaminato che peraltro, come detto, è ancorato a puntuali riscontri fattuali: tratta, come esposto, di una lettura piana, esauriente e logica, ch sfugge alle proposte censure. Quanto, infine, alla doglianza sull’aumento disposto per la continuazione, la Corte rileva ( e lo specifico passaggio non risulta censurato) che la contestazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. rendeva del tutto congruo e giustificato l’aumento di nove mesi di reclusione disposto per i reati -fine.
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e dì una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7.3.2024