Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30343 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30343 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 24/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COGNOME il 16/08/1996
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento avverso l’ordinanza del 26/02/2025 del TRIB. COGNOME di LECCE Udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME impugnato.
Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. NOME COGNOME e avv. COGNOME NOME COGNOME che concludono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 26 febbraio 2025 depositata in data 24 marzo 2025 il Tribunale di Lecce, sez. Riesame, ha confermato l’ordinanza dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino del 7 gennaio 2025 nei confronti di NOME COGNOME con la quale è stata applicata all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari:
per avere partecipato ad un’associazione finalizzata all’acquisto e alla successiva cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana con il ruolo di fornitore di marijuana al fine di agevolare l’attività del clan Penza (capo 1: art. 74 commi 1,2,3,4, D.p.r. 309/90, art.416 bis.1 cod. pen.);
per avere acquistato a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo manjuana in diverse occasioni per rifornire Massafra Silvano (capol.3.1.: art. 73 D. p. r. 309/90).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato attraverso il difensore di fiducia con atto sottoscritto da quest’ultimo articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria delle contestazioni provvisorie.
Lamenta il ricorrente che il ruolo assegnatogli all’interno della compagine associativa non risulta sorretto dai necessari gravi indizi di colpevolezza.
L’ordinanza impugnata si è limitata a recepire acriticamente le risultanze contenute nell’ordinanza genetica, attribuendogli il ruolo di fornitore di marijuana e di canale di approvvigionamento del gruppo facente capo ad Urso senza rispondere alle specifiche doglianze difensive avanzate in sede di riesame.
In particolare, la difesa lamentava l’assenza di autonoma valutazione degli elementi indiziari nell’ordinanza genetica; il richiamo per relationem della stessa, in assenza di poteri integrativi da parte del giudice del riesame, non è sufficiente a superare i difetti motivazionali denunciati.
Non si ravvisa comunque la stabilità del contributo dal momento che, a fronte di una indagine protrattasi per circa 18 mesi, sono stati individuati due soli episodi di cessione concentrati in soli due mesi (5 settembre e 5 novembre 2021); nè si ravvisa il dolo di partecipazione, a fronte dell’occasionalità dei contatti di Manno con il solo Massafra Silvano, dell’esistenza di molteplici canali alternativi di approvvigionamento, della prosecuzione dell’attività del gruppo anche dopo l’interruzione dei rapporti con COGNOME
Sussiste un travisamento della prova avuto riguardo ad una conversazione in cui si attribuisce a COGNOME una frase (“la marijuana ceduta da NOME era stata fornita da loro”) che in realtà è stata pronunziata da tale NOME.
2.2.Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova avuto riguardo al requisito della indispensabilità dell’apporto di COGNOME
La accertata sussistenza di molteplici canali di approvvigionamento per la associazione consente di escludere che l’apporto di COGNOME possieda quel carattere di indispensabilità necessario ai fini della configurabilità del contributo causale all’associazione. Manifestamente illogica si presenta la motivazione dell’ordinanza laddove ritiene che è comunque ravvisabile la indispensabilità del contributo perché senza quell’apporto l’associazione avrebbe subito comunque un dissesto nell’attività economica complessiva.
2.3. Con il quarto e il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari in punto di attualità e di concretezza e in relazione alla idoneità della misura cautelare applicata.
Le condotte di cessione di stupefacente sono risalenti nel tempo; la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari è risultata cumulativa e non delineata individualmente.
La attualizzazione del pericolo di recidiva si fonda su due accadimenti:
un controllo di PG del 19 marzo 2022 in occasione del quale COGNOME era in compagnia di NOME;
il coinvolgimento di COGNOME e COGNOME in un episodio di minaccia in data 10 giugno 2024.
Si tratta di due episodi che non presentano alcun collegamento con i reati contestati in questo procedimento penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
Va premesso che in tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza non sono altro che “una prova allo stato degli atti”, valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna. (Sez.1, n. 19867 del 04/05/2005, COGNOME, Rv. 232601).
1.11 primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell’ordinanza impugnata la quale fornisce risposta in modo esauriente alle doglianze difensive fatte valere in sede di riesame e riproposte in questa sede.
Il Tribunale passa nuovamente in rassegna l’impianto indiziario relativo all’esistenza dell’associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente facente capo ad COGNOME NOME variamente articolata e dedicata anche all’approvvigionamento delle droghe leggere attraverso il coindagato COGNOME (p.6 e ss. ord. impugnata).
Dal settembre 2021 i principali fornitori di COGNOME divengono NOME unitamente a COGNOME attuale ricorrente, attraverso la mediazione di COGNOME come risulta in particolare delle numerose intercettazioni.
1.1. Ferma restando la incontestata concludenza degli elementi indiziari riguardo la sussistenza dell’associazione criminale, riconducibile alla fattispecie
delineata dall’art.74 D.p.r. 309/90, oggetto di provvisoria incolpazione, dal testo dell’ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all’associazione sia stata ritenuta dimostrata attraverso:
la continuativa e significativa commercializzazione di sostanze stupefacenti;
la consapevolezza in capo al ricorrente di confrontarsi con l’esponente di un gruppo criminale molto organizzato desumibile ad esempio dalle sofisticate modalità di trasporto attraverso corrieri;
In proposito va ricordato, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, che questa Corte di legittimità ha chiarito come, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano nelle dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. (ex multis Sez.4, n.20129 del 25/06/2020, COGNOME, Rv.279521).
Nel caso di specie le plurime conversazioni intercettate sono state oggetto di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria e, come tale, non sindacabile, da questa Corte.
1.2. Quanto alla mancanza di autonoma valutazione della gravità indiziaria dell’ordinanza genetica, il Tribunale ha fornito ampia ed esaustiva risposta (p.3 e ss.): ha in primo luogo richiamato la giurisprudenza di questa Corte in ordine al significato e all’interpretazione del concetto di “autonoma valutazione” (Sez. 3, n. 35720 del 06/10/2020, COGNOME, Rv. 280581; Sez. 5, n. 1304 del 24/09/2018, dep.2019, COGNOME, Rv. 275339; in motivazione Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, COGNOME, Rv. 286527).
Ha quindi espressamente individuato e richiamato gli specifici passaggi motivazionali con i quali il giudice dell’ordinanza genetica ha espresso le proprie specifiche valutazioni rispetto al corposo materiale indiziario posto a sua disposizione nella richiesta cautelare ( p.5).
2. Il terzo motivo risulta infondato.
L’ordinanza chiarisce con motivazione immune da vizi che l’indispensabilità dell’approvvigionamento non deve intendersi come esclusività del rapporto dal momento che le imponenti attività di cessione del gruppo facente capo ad Urso necessitavano di una pluralità di canali di approvvigionamento.
Questa Corte ha chiarito che in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore e acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo di partecipazione necessita che la fornitura abbia assunto, per continuità, stabilità, modalità di esplicazione e rilevanza quantitativa ed economica, la connotazione di una somministrazione la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio, sempre che si accerti la coscienza e volontà del fornitore di far parte dell’associazione e di contribuire al suo mantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi. (Sez. 6, n. 47576 del 03/12/2024, COGNOME, Rv. 287375).
Nella motivazione dell’ordinanza impugnata, il Tribunale opera proprio siffatta valutazione: nella ricostruzione fattuale del contesto in cui gli indagati operavano, la mancanza delle forniture assicurate da COGNOME, avrebbe determinato un effetto destabilizzante per il gruppo criminale.
Rilevante è poi l’osservazione, già richiamata, secondo cui l’indispensabilità dell’apporto non coincide con l’esclusività dello stesso, ben potendo un’associazione di rilevanti dimensioni come quella in esame necessitare di plurimi canali di approvvigionamento.
Il quarto e il quinto motivo risultano manifestamente infondati.
L’ordinanza impugnata motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari e supera l’obiezione difensiva della motivazione cumulativa e non individualizzante valorizzando:
il ruolo di primo piano rivestito nell’attività di approvvigionamento e la commissione di reati in tema di stupefacenti quale habitus sedimentato;
i controlli effettuati dalla Polizia giudiziaria che vedevano COGNOME in compagnia di COGNOME e di Melissano anche in epoca successiva ai fatti per cui si procede, fatti questi univocamente rivelatori della mancata cessazione dei legami con la organizzazione.
Sul punto la ordinanza ha correttamente applicato i principi fissati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di misure cautelari disposte per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, nel caso di condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, posto che tale fattispecie è qualificata dai soli reati-fine e non postula necessariamente l’esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., sicché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, per quest’ultimo elaborata, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il
recesso individuale ovvero l’avvenuto scioglimento del gruppo. (Sez. 4, n. 19751
del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286527).
Pur essendo le vicende in esame non risalenti, l’ordinanza ha comunque valorizzato i contatti assai recenti intercorsi tra gli indagati, interpretandoli quali
espressione di attualità e concretezza del pericolo; sul punto, dunque, l’ordinanza impugnata appare immune da censure.
4.AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 24 luglio 2025
Il Consigli re estensore
Il Presid