Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1310 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1310 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2022 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma il 13 aprile 2022, con la quale è stata applicata a COGNOME NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo A35), e 7 (capi A2 e A14) d.P.R. 309/90.
Il compendio investigativo si fonda su intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulle attività di osservazione, pedinamento e controllo della polizia giudiziaria, sui sequestri della sostanza stupefacente e sugli arresti di alcuni associati.
Si contesta all’indagata, moglie del capo della associazione, COGNOME NOME, di avere partecipato alla associazione a delinquere avente come scopo l’acquisto, la detenzione ai fini di spaccio e la cessione di chili di hashish, anche importati dalla Spagna.
Quanto ai reati fine, si contestano alla COGNOME due episodi di detenzione ai fini di cessione di stupefacente. Il primo – quello di cui al capo A2 – , vede l’indagata contribuire fattivamente alla attività delittuosa, fornendo supporto logistico al sodalizio nella custodia di 10 kg. di hashish occultato nella cantina del suo appartamento, custodendo, in particolare, le chiavi e mettendole nelle tasche dei pantaloni, sapendo di doverle fare sparire nel caso in cui fossero intervenute le forze dell’ordine.
Al capo A14 si contesta, invece, all’indagata di avere concorso nella decisione circa l’acquisto di 100 kg. di hashish, provandolo e attestandone la ottima qualità.
Avverso l’ordinanza, ricorre per Cassazione l’indagata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
2.1.Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli estremi del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 e al concetto di stabilità dei rapporti di COGNOME NOME con gli acquirenti e fornitori di stupefacente.
Nel procedimento in esame, tutti coloro che sono stati indicati come fornitori hanno agito in una unica occasione, così come gli acquirenti hanno acquistato un unico quantitativo. Dunque le affermazioni di stabilità, costanza e abitudinarietà sono mere astrazioni.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti rispetto alla selezione delle conversazioni intercettate, alla modalità di inserimento nel quadro probatorio e alla contestuale esclusione dei contenuti intercettati di segno contrario. L’affermazione di COGNOME circa il fatto che a Roma erano quattro gruppi, fra i quali il suo, a spartirsi le attività di spaccio, era una frase pronunciata chiaramente a titolo scherzoso. Di maggiore spessore probatorio appare, invece, l’intercettazione nel corso della quale COGNOME spiega all’interlocutore il suo progetto di vita, ben lontano da un suo inserimento in contesti associativi: il predetto riconosce di spacciare hashish e di volere stare tranquillo, prima di “tirare i remi in barca”. In tale quadro complessivo deve essere esaminata la posizione di
COGNOME NOME, convivente con NOME nell’abitazione, nella quale lo stesso incontrava gli amici, nonostante fosse contraria all’attività illecita del marito.
2.3. Vizio di motivazione in relazione al concorso contestato alla COGNOME nel reato di cui al capo A2.
L’indagata non ha posto in essere alcun ausilio per l’occultamento dello stupefacente, azione direttamente ascrivibile al COGNOME senza alcun intervento della moglie, del tutto inconsapevole di quanto accaduto sino alla consegna delle chiavi. L’ordine impartito non è quello di custodire le chiavi, in quanto tale azione era insita nell’uso legittimo dell’immobile pertinenziale all’appartamento in cui vivono i coniugi, né tantomeno quello di occultare lo stupefacente, ma solamente di fare sparire le chiavi in caso di intervento delle forze dell’ordine. Si tratta evidentemente di una ipotesi di favoreggiamento, subordinata alla condizione che si verifichi un intervento delle forze dell’ordine. Il possesso delle chiavi non coincide con il possesso dello stupefacente custodito nella cantina: la COGNOME non aveva nessuna facoltà di prenderlo o spostarlo, quindi non concorre nella detenzione dello stupefacente.
2.4. Vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato di cui al capo di incolpazione A14.
L’indagata non ha avuto alcuna incidenza nel percorso cognitivo e volitivo del marito, ma si è limitata ad annusare lo stupefacente e a definirne l’odore.
2.5. Vizio di motivazione rispetto all’ipotesi di concorso della ricorrente nella associazione contestata, in qualità di partecipe.
Alla COGNOME è contestato di avere svolto il ruolo di trait d’union tra COGNOME e gli altri sodali.
In realtà l’indagata si è limitata a riferire al marito che NOME la aveva cercata su facebook per essere messo in contatto con lui e, nel corso della conversazione, la donna chiedeva al marito di toglierle qualsiasi incombenza e di gestirsi da solo il rapporto con NOME. Si tratta di un fatto storico unico, dal quale non può evincersi la partecipazione dell’indagata all’associazione.
La penetrante osservazione della vita coniugale attraverso i sistemi tecnici adottati ha dimostrato l’intenzionale scelta della COGNOME di non concorrere nelle azioni illecite del marito e la volontà di COGNOME di escludere la moglie dalle sue malefatte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto relativi al vizio di motivazione circa la sussistenza dell’associazione a delinquere, sono generici perché non si confrontano con la puntuale motivazione fornita dal Tribunale del riesame su ciascuno dei punti oggetto di ricorso e, comunque, sono interamente versati in fatto, fornendo una ricostruzione alternativa a quella dei giudici di merito, che risulta priva di illogicità manifeste.
2.1. La ordinanza impugnata si sofferma preliminarmente sulle intercettazioni e sugli atti di indagine, che, si ritiene correttamente, abbiano permesso di ricostruire i gravi indizi di colpevolezza circa la sussistenza della associazione e, in particolare:
-l’esistenza di una struttura gerarchicamente ordinata, al vertice della quale vi era COGNOME NOME, con funzione di capo ed organizzatore, pronto a intavolare contrattazione con fornitori – si pensi a COGNOME NOME, il quale forniva al sodalizio in più occasioni, novanta e trenta chilogrammi di hashish, nonchè mille chilogrammi della stessa sostanza importata dalla Spagna – e con più acquirenti, come COGNOME e COGNOME;
-l’esistenza di un organismo capace di esprimere tutta la forza attraverso le azioni ritorsive nei confronti di coloro che non pagavano lo stupefacente (si veda il sequestro di persona di COGNOME NOME) e nei confronti di coloro che non rispettavano le regole (si vedono le azioni ritorsive in danno di COGNOME NOME, reo, secondo i sodali di avere derubato l’organizzazione);
-il rapporto costante e continuativo con i fornitori e gli acquirenti (le intercettazioni sul punto sono inequivoche);
-la affectio societatis tra sodali e, in particolare, l’assistenza degli associati nei momenti di criticità e la preoccupazione dei sodali di approntare qualsivoglia cautela per difendere l’organismo dalle indagini dell’autorità inquirente. Emblematiche le affermazioni di COGNOME e COGNOME dopo l’arresto di NOME COGNOME dalle quali emergeva come i sodali si fossero preoccupati di essere attenzionati dalle forze dell’ordine e di reperire un altro luogo più sicuro rispetto alla abitazione del predetto;
-l’esistenza di luoghi di stoccaggio dello stupefacente e di luoghi dove i sodali si riunivano per decidere i traffici da porre in essere;
-la disponibilità di armi;
le comunicazioni criptate attraverso l’utilizzo di utenze telefoniche “dedicate” per le comunicazioni riservate;
una struttura radicata su un determiNOME territorio del quale il sodalizio aveva il controllo;
una reciproca assistenza finalizzata al conseguimento di comuni illeciti interessi;
il comune senso di appartenenza.
2.2. Va, inoltre, osservato che, in sede di legittimità, è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; sul punto anche Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili, come nel caso in esame, le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell’interpretazione offerta dai giudici di merito.
3.11 motivo relativo al vizio di motivazione in relazione al reato di partecipazione all’associazione è generico e, comunque, manifestamente infondato.
3.1.Con motivazione congrua e immune da vizi logici, l’ordinanza impugnata evidenzia che la partecipazione all’associazione della COGNOME è desunta da numerosissime intercettazioni telefoniche dalle quali emergono la consapevolezza dei rapporti illeciti intrattenuti dal marito con gli altri indagati, la conoscenza e i coinvolgimento in tutti gli affari illeciti posti in essere da COGNOME, il supporto fattivo offerto al predetto (come quando questi le chiedeva dì accompagnarlo per verificare l’effettivo esito di una transazione illecita che si sarebbe dovuta concludere nella mattinata, ma era saltata a causa della condotta negligente di un associato), il fattivo intervento nelle questioni inerenti i rapporti con gli alt indagati (come quando, commentando con il marito, con COGNOME NOME e la compagna NOMENOME la condotta di COGNOME NOME, incolpato di avere sottratto al sodalizio dieci chilogrammi di narcotico nascosto nella cantina di pertinenza dell’abitazione di COGNOME, criticava il fatto che il predetto commettesse l’errore di consentire a tutti di entrare nell’abitazione e, quindi, di scoprire anche i luoghi deputati allo stoccaggio stupefacente).
3.2. Come correttamente evidenziato dal Collegio della cautela, non osta alla partecipazione della indagata alla associazione investigata il fatto che la stesse fosse la moglie di COGNOME; la Suprema Corte ha più volte statuito che, in tema di associazione per delinquere, l’esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest’ultimo ancora più pericoloso. (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 268184 – 01).
3.3. Correttamente il Tribunale del riesame mette anche in evidenza la partecipazione della ricorrente ai reati fine.
Occorre, infatti, osservare che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell’associazione, può integrare l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell’assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 279505 – 02).
Il motivo relativo al vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo A2 (detenzione, a fini di cessione, di trenta chili di stupefacente ceduta da COGNOME a COGNOME) è generico e, comunque, manifestamente infondato.
Il Tribunale del riesame evidenzia puntualmente, che risulta dalle indagini che il marito dell’indagata aveva ceduto a COGNOME NOME trenta chili di hashish prima dell’arresto di quest’ultimo avvenuto il 17 novembre 2018. L’attività di COGNOME era poi proseguita da altri correi, i quali, il 27 novembre 2018, restituivano la parte residua – pari a dieci – a COGNOME, perché non buona. Tale sostanza, per paura di essere intercettati dalla polizia che aveva notato movimenti sospetti, era stata nascosta da un associato nella cantina di COGNOME, di solito usata da altra associata per nascondere la droga.
In questo contesto si inserisce la condotta della COGNOME, la quale, avendo appreso dell’ inconveniente occorso a un sodale il quale – mentre viaggiava in motorino con la borsa contenente i dieci chili di hashish – era stato notato dalla polizia e si era precipitato ad occultare la droga nella cantina in questione -, consigliava allo stesso di fare la denuncia di furto del motorino perché la polizia non potesse risalire a lui e poi si incaricava di custodire la chiave della cantina dove si trovava la droga e di buttarla nel caso di un controllo di polizia. Infine, quando i sodali si accorgevano che la droga non era più dove era stata da loro lasciata, perché sequestrata a loro insaputa dalla polizia, la ricorrente era la prima a rivolgersi a COGNOME, ipotizzando che un loro sodale si fosse impossessato della sostanza, e invitando, quindi, il marito a convocare immediatamente il predetto per metterlo alle strette e costringerlo a confessare il furto.
In definitiva, con motivazione congrua ed esaustiva, il Tribunale del riesame fa emergere come COGNOME NOME abbia preso parte attivamente, con condotta fattiva, alla detenzione dello stupefacente, essendo la sua condotta dimostrativa della consapevolezza e della adesione all’attività illecita a lei ascritta.
Infine, quanto al contestato reato di concorso nell’acquisto di cento chili hashish, il Tribunale del riesame evidenzia correttamente che la COGNOME era sta puntualmente informata dal marito di un nuovo canale per l’acquisto del fumo ed era stata invitata ad assaggiare un campione del prodotto. Al che la Faloc trovando particolarmente buono il prodotto, aveva invitato il marito ad acquistarlo i 1 -1A itr 1:111 -P d’ap.ra ha, quindi, esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz’altro non affetta da vizi rilevabili in quest sede) le ragioni del proprio convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi reato, quantomeno a titolo di concorso morale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Co costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragion di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, dispo che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2022