Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38477 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME la quale ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni della difesa del ricorrente in persona del difensore AVV_NOTAIO che ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha rigettato la richiesta di riesame avverso la ordinanza emessa dal GIP di Salerno che aveva disposto nei confronti di COGNOME NOME la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a ipotesi di acquisto di sostanza stupefacente dall’organizzazione criminale con sede in Scafati promossa da COGNOME NOME e da COGNOME NOME nel corso del mese di Maggio 2022 allorquando lo stupefacente gli veniva recapitato in Avigliano da alcuni corrieri dell’organizzazione (capo 36 della contestazione provvisoria) e di partecipazione all’associazione per delinquere diretta al traffico di sostanze stupefacenti diretta e organizzato da COGNOME NOME e da COGNOME NOME (capo 26) in quanto, in ragione del rapporto di stabile fornitura avviato in epoca risalente, lo stesso aveva contribuito in termini costanti ed assidui al finanziamento dell’organizzazione, mediante stabili e continuativi acquisti di stupefacente, nella consapevolezza, emersa nel corso di captazioni telefoniche e ambientali, di essere rifornito da un gruppo organizzato che poteva contare su importanti canali di rifornimento e su una capillare rete di vettori, garantendo al contempo una affidabile e costante fonte di finanziamento da impiegare per le finalità dell’organizzazione.
Confermava la gravità indiziaria in relazione alla prospettazione accusatoria sulla base di intercettazioni telefoniche sulle utenze intestate ai sociali che procedevano al trasporto dello stupefacente su disposizione di COGNOME NOME e di COGNOME NOME in più occasioni nel mese di Maggio 2022, pur emergendo dalle conversazioni che la fornitura al COGNOME era iniziata in epoca risalente, fino ‘arresto del COGNOME intervenuto in occasione della fornitura di circa 30 grammi di cocaina in data 31/05/ 2022.
Quanto alle esigenze cautelari richiamava i principi giurisprudenziali che coniugavano la doppia presunzione prevista dall’art.275 comma 3 cod.proc.pen., con la esclusione dell’emersione di elementi che potessero escludere la sussistenza di esigenze cautelari o che giustificassero una misura più gradata, soprattutto in relazione al decorso del tempo dalla realizzazione delle condotte illecite e, nella specie, escludeva che ricorressero tali eventualità, tenuto conto che, da un lato, il tempo decorso dai fatti non era particolarmente rilevante e, dall’altro, che l’assiduità e la costanza dei rifornimenti, in una prospettiva di rivendita autonoma dello stupefacente, costituissero espressione del pericolo di recidivanza criminosa nel traffico delle sostanze stupefacenti.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, il quale ha articolato quattro motivi di ricorso.
3.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale nella parte in cui era stata riconosciuta la gravità indiziaria in relazione alla ipotesi associativa, peraltro circostanziata dalle aggravanti di cui all’art.416 bis.1 cod.pen. e dall’essere una associazione armata. Rileva assoluta carenza di motivazione in ordine alla circostanza, data per assodata, che il COGNOME, a fronte di un limitato numero di acquisti per un arco temporale circoscritto, avesse consapevolezza di essere rifornito da un gruppo organizzato, piuttosto che da singoli soggetti e che modulasse la propria attività nel settore degli stupefacenti in ragione della disponibilità del fornitore, ovvero in una relazione stabile e affidabile che riconoscesse nella corrispettività delle prestazioni il nucleo fondante del proprio operato.
3.2 Con una seconda articolazione assume violazione di legge e nullità dell’ordinanza impugnata laddove, con memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale del riesame, aveva sollevato la questione, rilevante ai fini di escludere le contestate circostanze aggravanti, della assoluta mancanza di elementi da cui inferire che il COGNOME avesse consapevolezza del carattere armato dell’organizzazione, ovvero che i proventi degli acquisti di stupefacente, peraltro modesti, andassero a finanziare le intraprese di un can camorristico collegato al soggetto fornitore, così da giustificare la circostanza di cui all’art.416 bis -1 cod.pen.
3.3 Con una terza articolazione assume violazione di legge e nullità dell’ordinanza impugnata (per omessa considerazione degli argomenti contenuti nella memoria difensiva depositata) in ordine alla circostanza che, in relazione all’episodio di cui al 31 maggio 2022 (richiamato nel capo 36 della contestazione provvisoria), il ricorrente era stato già giudicato con sentenza passata in giudicato, ponendosi pertanto una questione di ne bis in idem processuale, e che comunque i due capi di imputazione provvisoria (26 e 36) costituivano una sorta di duplicazione in quanto contenevano la medesima contestazione per fatti sviluppatisi nello stesso arco temporale;
3.4 Assume infine la violazione degli artt.274 e 275 cod.proc.pen. atteso che il ricorrente, tratto in arresto per l’episodio verificatosi in data 31 Maggio 2022, era stato giudicato per tale fatto e aveva scontato la pena allo stesso applicata, elemento che non poteva ritenersi irrilevante ai fini della adozione di una nuova misura cautelare, ma che imponeva una rivalutazione globale dei requisiti della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari, in ragione del tempo già passato in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso risultano infondati e vanno rigettati.
Va ricordato, in proposito, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. In questa prospettiva, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Tale controllo di logicità, comunque, deve rimanere “interno” al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (sez.2, n.27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv.276976; sez.4, n.26992 del 29/05/2013, PM in proc.Tiana, Rv.255460).
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale, con riferimento alla riconosciuta gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione criminosa, capeggiata da COGNOME NOME e da COGNOME NOME, risulta coerente con le risultanze investigative e, in particolare, con il materiale captativo, dal contenuto univoco, che portano a indicare il COGNOME quale stabile e affidabile acquirente di sostanza stupefacente dall’organizzazione diretta da COGNOME NOME e da COGNOME NOME, nella consapevolezza di rifornirsi con assiduità da tale compagine che gli faceva recapitare lo stupefacente presso il proprio esercizio commerciale in Avigliano attraverso un collaudato sistema di corrieri, con una frequenza e un affidamento che andavano oltre il mero scambio sinallagmatico tra stupefacente ricevuto e corrispettivo versato agli emissari.
2.1 Invero, quanto alla specificità dei ruoli rivestiti dai singoli associati, ricorre configurabile la partecipazione all’associazione anche in relazione a colui che è stabile fornitore o acquirente dello stupefacente
commercializzato dall’organizzazione: è stato affermato che tali soggetti devono essere ritenuti compartecipi, anche se si relazionano soltanto con alcuni dei sodali, purché tale attività di fornitura o di rivendita sia svolta in maniera continuativa e con la consapevolezza di interagire con un’organizzazione nella quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché il rifornitore-rivenditore sia stabilmente disponibile a cedere o a ricevere le sostanze stupefacenti “con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa” (Sez. 4, Sentenza n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la sua adesione al programma criminoso. Nello stesso solco si è sostenuto che “l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall’identico interesse alla realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale” (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, COGNOME, Rv. 251574; sez.4, n.4497 ‘ del 16/12/2015, COGNOME e altri, Rv.269545); non è richiesto, pertanto, per il riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, che le successive condotte delittuose dei singoli, di cui all’art. 73, siano compiute in nome e per conto dell’associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa (sez.3, n.6871 del 8/07/2016, Bandera, Rv.269150).
3. Infondati sono pertanto il primo e il terzo motivo di ricorso proposti dal COGNOME i quali, nell’assumere violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla riconosciuta gravità indiziaria della partecipazione del COGNOME all’associazione criminosa dedita alla commercializzazione della sostanza stupefacente, omettono di confrontarsi adeguatamente con il gli argomenti introdotti dall’ordinanza impugnata, i quali valorizzano la pluralità di rifornimenti ricevuti dal COGNOME dall’organizzazione diretta dal COGNOME (almeno quattro nell’arco di un mese oggetto di monitoraggio rilevati tramite intercettazioni ambientali e telematiche, laddove il COGNOME veniva tratto in arresta in coincidenza con l’ultimo rifornimento), la circostanza che
l’attività investigativa aveva consentito di appurare che le trasferte dal salernitano verso il potentino per attività di rifornimento si susseguivano da almeno un anno e che il COGNOME era solito rifornirsi nella misura di cento grammi di sostanza stupefacente per volta e che pagava in mani dei corrieri, dopo essersi relazionato con i vertici dell’organizzazione (COGNOME, COGNOME), ma anche con i sodali che trasportavano lo stupefacente, secondo un sistema collaudato e costante.
Del tutto coerentemente con la giurisprudenza sopra evidenziata, pertanto, il giudice della impugnazione cautelare ha riconosciuto la ricorrenza di gravità indiziaria sul ruolo del COGNOME quale stabile e affidabile acquirente dal sodalizio, di cui conosceva i vertici e i fornitori, che faceva affidamento sulla costanza e sulla regolarità dei rifornimenti da parte dell’organizzazione la quale, a sua volta, poteva confidare su finanziamenti costanti e regolari onde promuovere rilevanti acquisti di stupefacente e proseguire nel programma criminoso senza soluzione di continuità.
3.1 A nulla rileva che, in relazione all’episodio di cui al 31 maggio 2022 (arresto in flagranza di reato), il COGNOME sia stato separatamente giudicato, atteso che lo stesso episodio ha formato oggetto di valutazione da parte del giudice della cautela solo quale ulteriore elemento sintomatico della reiterazione e della costanza dei rifornimenti di stupefacente richiesti dal COGNOME e delle relazioni privilegiate da questi mantenute con il gruppo criminoso facente capo a COGNOME NOME, al fine di avvalorare la gravità indiziaria con riferimento all’adesione del ricorrente al programma criminoso e pertanto al di là di qualsiasi intento di duplicazione del disvalore penale della contestazione.
4. Infondata risulta altresì la deduzione, contenuta nel secondo motivo di ricorso, volta a denunciare la illegittimità della contestazione delle circostanze aggravanti dell’associazione armata e delle finalità di agevolazione di un’associazione di stampo mafioso (art.74 comma 4 dPR 309/90 e art.416 bis -1 cod.pen.), laddove il ricorrente risulta privo di interesse ad una diversa qualificazione giuridica nella presente fase cautelare, in quanto pure a escludere la partecipazione qualificata dalle circostanze aggravanti oggetto di contestazione e riconosciuta la ipotesi di cui all’art.74 comma 1 dPR 309/90, risulterebbero comunque sussistenti le condizioni di cui agli artt.273 e 280 cod.proc.pen. ai fini dell’adozione della misura cautelare custodiale, né risulterebbero modificati i termini di durata della misura in corso (sez.6, n.10941 del 15/02/2017, COGNOME, Rv.269783; n.41003 del 7/10/2015, COGNOME, Rv.269783), circostanza peraltro neppure contestata nei motivi di ricorso.
5. Infondato è infine il motivo di ricorso concernente la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l’adozione della misura cautelare in carcere. Del tutto corretto è infatti l’apprezzamento sviluppato in ordine sia alla concretezza sia all’attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell’articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'”attualità” dell’esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua “concretezza”. Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l’uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l’altro (l’attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Il Tribunale, difatti, anche circa il presupposto dell’attualità, lungi dall’aver posto alla base della valutazione in merito alle esigenze cautelari il mero richiamo alla gravità dei reati per cui si procede, ha sul punto argomentato non solo in ragione della doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, ultima parte, operante con riferimento al capo d’incolpazione relativo al delitto associativo e esplicitamente ritenuta non vinta dalla difesa, ma anche in considerazione del ritenuto attuale inserimento del COGNOME in circuiti criminali legati al traffico di stupefacenti e dal pericolo di recidiva desunto dalla gravità, reiterazione e costanza dei reati commessi nel settore del narcotraffico. Il giudice del riesame ha infatti rispettato i principi formulati dalla decisione della Corte Costituzione in relazione all’operatività della presunzione di cui all’art.275 comma 3 cod.proc.pen., evidenziando le ragioni da cui ha desunto un’alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie (contesto criminoso associativo, collegamenti con il settore del narco traffico, reiterazione di condotte criminose della stessa specie) ma nel contempo, non ha certo trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, evidenziando come la misura sia stata emessa dopo neppure un anno e mezzo dall’epoca in cui la struttura associativa era ancora operante (maggio-luglio 2022). In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze appaiano generiche e prive di confronto con la motivazione della ordinanza impugnata. Il giudice del riesame ha rispettato pertanto l’obbligo motivazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta probabilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie), così da riconoscere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24.4.2018, COGNOME, Rv.273674.01; sez.5, 29.11.2018, COGNOME, Rv.277242.01; sez.5, n.12869 del 20/01/2022,
NOME, Rv.282991). COGNOME In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all’epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall’analisi della personalità dell’indagato, che sull’esame delle concrete condizioni di vita di quest’ultimo. Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (rifornimento continuativo di sostanza stupefacente, collegamenti con mondo del narcotraffico e in particolare con l’organizzazione criminosa operante in Scafati, precedente penale specifico, commissione dei reati durante l’affidamento in prova), costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell’attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa, a nulla rilevando l’eventuale detenzione sofferta, per altro titolo cautelare, nel corso del periodo silente, ovvero in esecuzione pena, in ragione dell’intensità dei pericula sopra evidenziati.
Il ricorso deve pertanto essere rigetto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente