Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34313 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 34313  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; i letti i motivi nuovi proposti nell’interesse del ricorrente dal difensore, avvocato NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento per motivi processuali disposto con sentenza di questa Corte del 3 aprile 2025, esclusi i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arresti dompiliari, che gli era stata applicata con ordinanza del 24 ottobre 2024 in relazione ai reati di cui agli artt. 74, d.P.R. n. 309/1990 (capo 2);
o
art. 629 e 513-bis cod. Pen. (ascritti ai capi 9 e 10) e art. 73, d.P.R. n. 309 cit., reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis. 1 cod. pen., sotto forma di essersi avvalso del metodo mafioso (quelli di cui ai capi 9) e 10) nonchè, tutti, dalla finalità agevolatrice.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME COGNOME denuncia:
2.1. mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione e del reato di cui all’articolo 513-bis ascrittigli al capo 9 e violazione di legge (art. 391-bis cod. proc. pen.) per il mancato esame delle indagini difensive. La motivazione sul punto è apparente e carente /non essendo stati:i . dimostratck la sussistenza del danno ingiusto che costituisce elemento essenziale della fattispecie incriminatrice. Il coinvolgimento dell’indagato è stato ricostruito sulla base del contributo causale del concorrente morale, tuttavia tale prospettazione non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare la prova della esistenza di una reale partecipazione alla fase ideativa e preparatoria del reato e di indicare le forme attraverso le quali essa si è manifestata. Oltretutto è necessario l’accertamento della conoscenza anche unilaterale della condotta altrui da parte del concorrente;
2.2. è stata ritenuta erroneamente applicata l’aggravante di cui all’articolo 416bis. 1 cod. pen. / che implica un accertamento rigoroso in sede di formazione della prova della condotta agevolatrice e della prova che il reato sia stato commesso al fine di favorire l’attività dell’associazione. La motivazione sul punto è del tutto assertiva indicando genericamente un accrescimentoeMpotere della RAGIONE_SOCIALE, sia con riferimento al metodo (in relazione ai reati di cui ai capi 9) e 10), sia della finalità, come-contestata in relazione agli ulteriori reati;
2.3. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti oggetto di contestazioni al capo 2), in carenza di elementi probatori in grado di coinvolgere il ricorrente nelle coltivazioni oggetto di sequestro /ovvero nel monitoraggio di attività dirette alla realizzazione e alla gestione delle coltivazioni stesse. Del tutto inconferente è la motivazione resa che trova il fondamento nel presunto coinvolgimento del ricorrente negli episodi di cui ai capi 68), 72) e 105) trascurando che l’elemento distintivo e aggiuntivo del reato di cui all’articolo 74 va individuato nel carattere dell’accordo criminoso e COGNOME permanenza del vincolo associativo che assicurino la disponibilità della condotta alla durata indefinita nel tempo del perseguimento del programma criminoso. I
fatti di cui ai capi indicati si sono svolti in un limitato arco lasso temporale e no sono acquisite ulteriori prove della gestione delle coltivazioni;
2.4. cumulativi vizi di motivazione con riferimento al coinvolgimento dell’indagato nei reati di spaccio di cui ai capi 72) e 105). La motivazione è del tutto apparente sia sul piano della identificazione del ricorrente / sia sul piano del contributo materiale alla commissione dei reati. Con riferimento al recupero dei crediti derivanti dall’attività di cessione rileva che tale elemento costituisce un dato equivoco i poiché il ricorrente svolgeva attività di riscossione dei crediti delle attività lecite del genitore che consistevano COGNOME vendita al dettaglio di legna e paletti;
2.5. ulteriore vizio di motivazione connota la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari / che sono state in ricostruite sulla base della possibilità di reiterazione =gran di condotte illecite omettendo tuttavia di accertare la sussistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati non meramente ipotetiche e astratte,ma probabili nel loro prossimo verificarsi. Per ritenere attuale il pericolo concreto di reiterazione del reato non è più sufficiente ipotizzare che la persona, presentandosene l’occasione sicuramente o con elevato grado di probabilità f continuerà a delinquere o commettere altri gravi reati, ma è necessario ipotizzare anche la certezza o l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà:anche sotto questo profilo l’ordinanza impugnata merita annullamento. (-aus-)
Con i “motivi nuovi” il ricorrente, richiamati sinteticamente gli ulterior motivi di impugnazione illustrandone la rilevanza quale vizio di mancanza di motivazione, ha evidenziato, con riferimento ai reati di estorsione e illecita concorrenza, che il mancato esame delle dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato ha avuto diretta incidenza sulla ritenuta responsabilità a titolo di concorso perché, in difetto di un contributo del ricorrente COGNOME fase di preparazione, la sua mancata partecipazione alla fase esecutiva incide sulla ritenuta sussistenza del contributo partecipativo al reato.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati.
2.11 primo motivo di ricorso concerne il coinvolgimento del ricorrente , 1 nell’estorsione e O, connesso reato di illecita concorrenza ai danni dei coniugi COGNOME, proprietari di un appartamento al quale era direttamente interessato, quale acquirente, il ricorrente.
Il Tribunale, a pag. 9, ha puntualmente ricostruito la vicenda COGNOME dalle intercettazioni telefoniche eseguite a partire dal 26 maggio 2023 e dalle quali risulta il coinvolgimento – e non solo l’interesse, quale acquirente dell’immobiledel COGNOME che aveva contattato la venditrice, la signora COGNOME, I preannunciandole un incontro con il marito, scongiurato dalla donna, incontro poi effettivamente gestito dal padre di NOME, NOME, al pari di quello che NOME COGNOME intratteneva con l’altro aspirante acquirente e nel corso del quale minacciava NOME AVV_NOTAIO per convincerlo a lasciar perdere la proposta di acquisto.
L’ordinanza impugnata ha puntualmente evidenziato le ragioni per le quali riteneva il ricorrente concorrente morale e, cioè, non per la ragione che questi era la persona effettivamente interessata all’acquisto 1 ma perché aveva dato luogo alla vicenda estorsiva recandosi sotto l’abitazione in vendita per avere contezza dei contatti tra i venditori e il concorrente acquirente (il AVV_NOTAIO) e perché autore del confronto diretto con la COGNOME, nel corso del quale le preannunciava che avrebbe avuto un incontro diretto con la COGNOME, moglie del AVV_NOTAIO, per imporle di ritirarsi dall’affare.
Non rileva, in tale contesto, che le minacce espresse – con un chiaro gioco delle parti – siano state proferite da NOME COGNOME, che non mancava di proporsi come pacificatore rivendicando con gli interlocutori di essere intervenuto per “bloccare” il COGNOME del figlio – cioè il ricorrente – di affrontare durament la COGNOMECOGNOME COGNOME che il ricorrente aveva manifestato, come si è detto, nel corso dell’incontro con la COGNOME.
Né rileva che le minacce non fossero state, fin dalla fase inziale della vicenda, proferite contro i coniugi COGNOME, proprietari dell’immobile che si erano liberamente determinati alla vendita, ma che venivano coartati, da qui la contestazione del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen., COGNOME fase della trattativa per la scelta dell’acquirente / dovendo preferire NOME COGNOME.
Anche la sussistenza dell’aggravante di essersi avvalso del metodo mafioso è stata correttamente argomentata dai giudici del merito (che, in relazione a tali reati, hanno escluso quella dell’agevolazione mafiosa / visto il fine personale che determinava l’iniziativa dell’indagato), evidenziando come fosse irrilevante la esclusione dell’addebito del reato associativo a carico del ricorrente nel presente procedimento e come la mafiosità dei fatti fosse attestata dall’appurata fama criminale di NOME COGNOME, che aveva eco diretta nelle reazioni allarmate della persona offesa e vittima dei reati, e dalle specifiche modalità del fatto e / in particolare i dalle esternazione di minacce velate di intervento diretto per la risoluzione della questione e, in seguito, di avvertimenti maggiormente incisivi
/
sfruttando la maggiore carica intimidatoria derivante dal ruolo associativo, COGNOME RAGIONE_SOCIALE di ndrangheta, di NOME COGNOME.
Quanto alla finalità di agevolazione dell’associazione mafiosa, contestata in relazione al reato associativo di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e ai reati i materia di stupefacenti, la questione sarà esaminata dopo la trattazione dei motivi che contestano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui ai capi 2), 68), 72) e 105), esaminati al punto che segue.
3.5i tratta di motivi – svolti ai punti 2.3 e 2.4.- infondati, ai limiti manifesta evidenza, sia COGNOME parte in cui denunciano vizi di motivazione che COGNOME parte in cui eccepiscono la configurabilità del reato associativo perché ritenuto, secondo il ricorrente, mera risultante dei reati in materia di stupefacenti, peraltro, essi pure, insussistenti.
Il Tribunale del riesame (a pag. 12) ha illustrato il compendio indiziario che fonda il reato associativo desunto dalla attività di geolocalizzazione con installazione di GPS e relativi tracciamenti, dalle immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza installati presso i siti di interesse investigativo, dai servizi di OPC e dai pedinamenti, dagli atti relativi ai sequestri delle piantagioni di marijuana eseguiti nei mesi di giugno, luglio agosto 2022 e dagli ulteriori sequestri eseguiti nei mesi di maggio-settembre 2022, dagli esiti dell’attività intercettativa.
Da tale compendio emerge, infatti, che i componenti della famiglia COGNOME avevano costituito una organizzazione dedita allo spaccio e alla coltivazione di sostanze stupefacenti.
Accanto alla commercializzazione di droghe pesanti, in particolare, l’associazione risultava particolarmente specializzata nel settore della coltivazione di cannabis indica, agevolata dalla complicità di alcuni appartenenti alle forze dell’ordine operanti sul territorio. Le indagini permettevano di individuare cinque piantagioni di cannabis indica, una delle quali in INDIRIZZO.
All’interno di tale coltivazione vi erano 800 piante per la produzione di circa 100 chili di marijuana..
Risultava, inoltre, dimostrato che l’associazione godeva del concreto contributo espletato dal militare COGNOME NOME, comandante della stazione CC locale. Egli garantiva, cioè, che l’attività proseguisse indisturbata e non vi fossero controlli sulle zone di interesse. Inoltre, contribuiva a che tutte le serre fossero coperte da documentazione che le facesse apparire come coltivazione di cannabis light.
Il modus operandi era il seguente: 1) costituire delle ditte individuali ad hoc, aventi ad oggetto la coltivazione di canapa sativa, attività lecita ai sensi della legge 242/2016, che venivano intestate, come nel caso in esame, a prestanome; 2) con
la complicità di COGNOME veniva attestato l’inizio dell’attività di coltivazione di canap sativa mediante la produzione di una denuncia di inizio semina, il  tutto correlato da fattura di acquisto e certificazione del lotto dei semi di canapa sativa; 3) in cambio, l’ufficiale riceveva la somma di 5.500 euro.
Quanto alla droga pesante, le indagini permettevano di accertare che il gruppo RAGIONE_SOCIALE si occupava dell’approvvigionamento dello stupefacente e ne curava lo smercio in diverse piazze di spaccio, proprio attraverso l’odierno ricorrente che coadiuvava stabilmente il padre NOME.
L’ordinanza impugnata motiva puntualmente sull’inserimento dell’indagato COGNOME associazione (pag. 21), evidenziando che a questi fa direttamente riferimento il padre NOME, in relazione ad aspetti connessi al narcotraffico, e sottolineandone l’attivismo nel traffico, attraverso la illustrazione della vicenda relativa a NOME COGNOME, e riportando, infine, il contenuto delle conversazioni intercettate che fondano il reato di cui al capo 105: risulta, in sintesi, che i ricorrente curava in prima persona non solo la consegna della droga e di provini in vista della cessione di maggiori quantitativi tma anche la riscossione di crediti del padre, crediti che genericamente, con il ricorso, il ricorrente riconduce ad attività ulteriori, di carattere lecito, ma indimostrate.
Il Tribunale, dopo averne richiamato la partecipazione e il coinvolgimento COGNOME commercializzazione di droghe pesanti , , che emerge dal compendio intercettato, ha indicato precisi elementi di prova (il contenuto delle conversazioni intercettate il 16 luglio, il 25 e il 10 agosto 2022), dai quali risulta che il ricorre – individuato attraverso i pertinenti riferimenti nominativi e al rapporto con il padre – è impegnato in continuo confronto con il padre NOME / che informa prontamente sulle tempistiche del recupero dei crediti (reato di cui al capo 105), ed evincibili dai dialoghi intrattenuti con NOME COGNOME COGNOME risoluzione di problematiche insorte nel rapporto di fornitura.
Emblematica la citata conversazione del 10 agosto / nel corso della quale NOME COGNOME commentava con NOME COGNOME la circostanza che il COGNOME avesse restituito parte della cocaina ricevuta consegnandola proprio al ricorrente. Ma non meno rilevanti sono le conversazioni intercettate che registrano la consegna, a cura del ricorrente, di un provino di crack al fine di saggiarne la qualità in vista di una prossima fornitura (conversazione del 14 giugno 2022 relativa al reato di cui al capo 68) e quella del 26 settembre 2022, relativa al reato di cui al capo 72).
Il Tribunale del riesame ha dunque ben descritto gli elementi indiziari che fondano la contestazione del reato associativo, riconducibile alla famiglia COGNOME, /W( evidenziandckcfie l’attività svolta nelle serre costituiva interesse comune dei fratelli COGNOMECOGNOME i quali le gestivano secondo modalità condivise, arrivando a siglare un
patto di mutuo soccorso qualora una delle coltivazioni fosse andata persa / e la connessa attività di cessione, anche di droghe pesanti, COGNOME quale era direttamente impegnato l’odierno ricorrente che si adoperava con continuità per garantire e incrementare l’attuazione del programma associativo con un contributo direttamente funzionale al rafforzamento del vincolo associativo, di stampo ndranghetista, facente capo alla famiglia COGNOME.
Il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139).
Anche se sul piano temporale le condotte ascritte al ricorrente appaiono riconducibili ad un periodo circoscritto e con condotte prevalentemente incentrate nelle operazioni di cessione, la durata della condotta – circoscritta secondo le risultanza illustrate ad un periodo di tempo limitato – non contrasta con la sussistenza dell’affectio societatis poiché gli elementi acquisiti denotano l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti facevano riferimento, contando sull’apporto di ciascuno, per assicurare la realizzazione del programma associativo (cfr. Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122), e al quale rinviava il contributo del ricorrente che, stante le concrete modalità dei fatti, risulta affatt occasionale.
4.Corretta, infine, anche la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo agevolativo, avendo i giudici del merito accertato che l’attività di spaccio consentiva di generare profitti illeciti finalizza ad accrescere la forza economica, il prestigio criminale e la capacità operativa della RAGIONE_SOCIALE – diffusamente illustrata alle pagg. 4 e ss. dell’ordinanza impugnata – poiché il narcotraffico rappresentava uno dei principali settori di operatività della RAGIONE_SOCIALE, tanto a prescindere dalla diretta partecipazione del ricorrente al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per il quale si è esclusa la gravità indiziaria.
Il RAGIONE_SOCIALE era capeggiato, secondo la ricostruzione dell’ordinanza impugnata non contestata dalla difesa, da NOME COGNOME, DATA_NASCITA, padre dell’odierno ricorrente che, in un contesto reso difficile dallo stato di detenzione di molti aderenti ai vari RAGIONE_SOCIALE, era stato individuato come il soggetto fattivamente impegnato sia COGNOME creazione e mantenimento in vita dei rapporti tra i sodali (ai quali procurava, essendo ristretti agli arresti domiciliari, schede telefoniche), sia COGNOME gestione di una cassa comune, in cui affluivano i guadagni illeciti utilizzati per mantenere gli associati detenuti e i loro congiunti e far fronte alle spese legali.
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L’ordinanza richiama inoltre, l’impegno di NOME COGNOME COGNOME soluzione di contrasti sul territorio (cfr. pagg. 4 e 5) e il ruolo della ndrina COGNOME COGNOME, quale referente mafioso sul territorio, deklla “RAGIONE_SOCIALE“, ricostruita in complesse attività investigative culminate nel processo cd. “RAGIONE_SOCIALE” e in altri processi ancora in corso.
E’, dunque, a tale complesso di rapporti che va ricondotta anche l’attività in materia di stupefacenti fche costituiva, secondo le descritte evidenze investigative, , uno dei settori di operatività della ndrina.
5.Quanto alle esigenze cautelari, premesso che con provvedimento successivo all’ordinanza impugnata l’indagato è stato ammesso agli arresti domiciliari, va ricordato che, secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame ed essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023).
Nel caso in esame, con motivazione logica ed immune da vizi, il Tribunale ha evidenziato che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede emerge dalla personalità dell’indagato / la cui attività risulta radicata in un contesto associativo e svolta con continuità e professionalità.
Il Tribunale ne ha evidenziato anche il coinvolgimento COGNOME vicenda estorsiva che ne denota come sia soggetto disponibile all’uso del metodo mafioso per il conseguimento dei propri interessi con un giudizio privo di evidenti illogicità.
Ne consegue la genericità del motivo di ricorso concentrato COGNOME ricostruzione delle coordinate normative di riferimento attraverso la riproduzione di principi di questa Corte COGNOME materia, ma privo di reale confronto critico con le argomentazioni poste a fondamento della misura applicata al ricorrente.
Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe deptfC. ), Così deciso il I – EIME:ra 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente