Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9854 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9854 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/6/2023 del Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio quanto alla qualificazione del reato fine come tentativo di importazione e di dichiarare l’inammissibilità del ricorso nel resto; uditi gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, difensori del ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 giugno 2023 il Tribunale di Catanzaro – Sezione per il RAGIONE_SOCIALE delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 2
maggio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
A NOME COGNOME è stato contestato provvisoriamente il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, anche sul versante transnazionale, (capo 1) e il delitto fine di acquisto, a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti (capo 4).
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, che ha dedotto i motivi indicati di seguito.
3.1. Violazione di legge e vizi della motivazione, per avere l’ordinanza impugnata citato una serie di petizioni di principio in tema di delitto ex art 74 d. P.R. n. 309/90, senza indicare alcun elemento da cui comprendere l’iter logico adottato e senza specificare il ruolo, esercitato dal ricorrente nell’ambito del sodalizio, in termini di oggettiva valutazione degli elementi indiziari che comporrebbero tale ruolo o grado di compenetrazione. Il Tribunale, inoltre, avrebbe attribuito alle intercettazioni un significato illogico, essendosi ricorrente limitato ad affermare “chiama e fammi sapere se sta venendo”. L’ordinanza sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha affermato che nelle conversazioni tra COGNOME e NOME si sarebbe fatto riferimento al ricorrente come soggetto che avrebbe dovuto occuparsi dell’invio dei soldi per l’affare in itinere. Tale affermazione, però, sarebbe in antitesi logica con quanto la stessa ordinanza ha riportato ai fogli 10, 11, 12, laddove ha rilevato che NOME avrebbe predisposto l’invio del denaro attraverso tale Faillace.
3.2. Violazione di legge e vizi della motivazione, atteso che, essendosi affermato nell’ordinanza impugnata che il denaro, ricevuto dal broker, non era stato inviato al venditore, il quale avrebbe dovuto preparare il quantitativo di sostanza stupefacente, non si sarebbe potuto ritenere configurato l’accordo per l’importazione, inteso come consumazione del fatto solo in presenza di denaro, serietà e volontà di acquistare fra il compratore stanziato in Italia e il broke stanziato in Europa.
3.3. Violazione di legge e vizi della motivazione quanto alla ritenuta intraneità del ricorrente al presunto sodalizio indicato al capo 1), desunta dal contestato reato fine, che, però, non risulterebbe connotato da un grado di afferenza tale da costituire un indicatore dell’anzidetta intraneità.
3.4. Violazione di legge e vizi della motivazione, avendo l’ordinanza impugnata omesso di motivare in ordine alle esigenze cautelari, sottese ai titoli in questione, e al profilo dell’attualità e concretezza del pericolo, idoneo ad incidere sulla valutazione delle anzidette esigenze.
Sono stati depositati motivi nuovi nell’interesse del ricorrente, con cui, oltre a ripercorrere l’iter avuto dal procedimento in questione e a ricordare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema cli gravità indiziari si è ribadita l’assenza di elementi atti a far ritenere il ricorrente parteci dell’associazione, peraltro con il ruolo di promotore e organizzatore. Anche con riferimento al reato fine, da qualificarsi in termini di tentativo, il ricorrente sostenuto che il Tribunale della libertà avrebbe travisato la prova allorquando ha attribuito alle conversazioni richiamate, riportate nella stessa memoria, significati di fatto non emergenti dalla loro lettura. Dalle intercettazioni, infatti, n sarebbe emerso in alcun modo il presunto sodalizio al quale ricorrente avrebbe dovuto dar conto né che lo stesso sia stato interpellato né tantomeno che abbia dato un suo consenso alla presunta trattativa, indicata nella contestazione. Il discorso del giudicante risulterebbe apodittico perché frutto di sue mere deduzioni. In definitiva, secondo il ricorrente, anche per il reato fine non sussisterebbe quella gravità indiziaria necessaria per l’applicazione di una misura cautelare, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono nel complesso infondati.
Il primo e il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per l’evidente loro connessione, sono privi di specificità.
2.1. Il Tribunale di Catanzaro, dopo avere ripercorso le varie tappe dell’attività di indagine che aveva consentito di dare contezza nel dettaglio dell’esistenza e dell’operatività dell’associazione dedita al narcotraffico nel territorio coriglianese e transnazionale, ha illustrato il ruolo di vertice ricoper dal ricorrente all’interno della consorteria, atteso che egli assumeva le decisioni di maggior rilievo in ordine all’approvvigionamento e alla commercializzazione dello stupefacente, intratteneva stabilmente i rapporti con i fornitori, con i qual contrattava il prezzo della sostanza illecita, stabiliva le modalità di trasporto e d consegna della stessa, ricevendone anche dei campioni, al fine di testarne la qualità.
Con particolare riguardo alla partecipazione del ricorrente al reato di cui al capo 4), concernente l’acquisto di 50 chilogrammi di cocaina, che dal Sud America sarebbero dovuti giungere in Germania e, infine, in Italia per essere smerciati nelle piazze di spaccio della sibaritide, il Tribunale ha affermato che la
prova cautelare emergeva dal contenuto delle conversazioni captate, la cui lettura complessiva, effettuata alla luce delle ulteriori emergenze investigative (quali le immagini della sostanza drogante, offerta in vendita da NOME, e le osservazioni di COGNOME, che avevano riscontrato la presenza dell’indagato sul territorio tedesco insieme con gli altri sodali), non lasciava dubbi sul pieno coinvolgimento dell’indagato. Nello specifico, la condotta illecita, che si traeva dalle conversazioni riportate, era stata quella di impartire direttive al nipot NOME (dicendogli di contattare NOME COGNOME affinché quest’ultimo si recasse a Francoforte al summit e prendesse gli accordi dovuti, non prima di essersi interfacciato con lui) e di occuparsi di organizzare il trasporto della droga.
Il Tribunale ha rimarcato che dal delitto fine di cui al capo 4) emergeva la centralità del ruolo del ricorrente nelle attività di commercializzazione della sostanza stupefacente, «in quanto è colui con cui si confrontano sempre – prima di chiudere l’accordo – il nipote NOME e NOME COGNOME ed è lui che si era impegnato ad individuare le modalità di trasporto del denaro e della merce».
Da tale reato si evinceva anche la condotta di organizzatore, tenuta dal ricorrente nell’associazione di narcotraffico, «che rappresenta un agire consapevole e volontario in grado di arrecare un contributo concreto, apprezzabile, non sporadico al raggiungimento delle prerogative dell’associazione».
2.2. A fronte di siffatte argomentazioni deve ricordarsi, innanzitutto, che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il ricorso per cassazione, con cui si deducano vizi della motivazione del provvedimento del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consente a questa Corte, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti all’adeguatezza delle ragioni addotte dal Giudice di merito rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto c governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal Giudice di merito (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17;06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).
Alla luce di tale regula iurís deve affermarsi che la motivazione dell’ordinanza impugnata sfugge a ogni censura rilevabile in questa sede.
2.3. Non è superfluo rimarcare che non è possibile operare una reinterpretazione del contenuto delle captazioni acquisite, sulla scorta di quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, essendo tale operazione di ermeneutica processuale preclusa alla Corte di cassazione, conformemente al principio di diritto secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, costituiscono
questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato dal giudice di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 11794 dell’11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439 – 01). Profili, questi ultimi, non sussistenti nel caso in esame, non ravvisandosi nel provvedimento impugnato alcuna incongruità valutativa.
2.4. Del pari, nella valutazione dei gravi indizi in ordine a entrambi i reat contestati non si riscontrano violazioni di legge o illogicità.
Il Tribunale, infatti, ha adeguatamente desunto dagli elementi agli atti la partecipazione del ricorrente al sodalizio indic:ato al capo 1) e la commissione del reato di cui al capo 4).
Al riguardo deve premettersi che, come affermato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 36958 del 27/05/2021 (COGNOME, Rv. 281889), sulla scia della precedente sentenza sempre del massimo Consesso n. 33748 del 12/7/2005 (COGNOME, Rv. 231670), la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza non per l’assunzione di uno “status” ma per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua ‘messa a disposizione’ in favore del sodalizio, per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Al fine della valutazione dell’appartenenza, assume, quindi, assoluta decisività la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivogl “apporto concreto”, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell’associazione, tale da far ritenere avvenul:o il dato dell’inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva. Come hanno sottolineato le Sezioni Unite nel 2021, anche la commissione di delitti – scopo è uno dei sintomi, normalmente quello più evidente, anche se non l’unico, dell’inserimento nel sodalizio.
Tali principi sono stati osservati dal RAGIONE_SOCIALE che – come innanzi riportato – si è diffuso nell’indicare il ruolo verticistico assunto dal ricorrente sodalizio, desunto anche dalle modalità di commissione del reato fine, che costituiva un indicatore dell’intraneità del ric:orrente, in quanto il ricorrente colui con cui si confrontano sempre – prima di chiudere l’accordo – il nipote NOME e NOME COGNOME».
Deve quindi affermarsi che le censure sollevate dal ricorrente sulla mancata individuazione dell’apporto, fornito al sodalizio, non riescono a scalfire l’ordit motivazionale del provvedimento impugnato.
Del resto, neppure possono giovare al ricorrente le sentenze di annullamento indicate in sede di discussione, pur concernenti le medesime vicende.
In tali pronunce, infatti, sono stati rilevati vizi nella identificazione ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME e, quindi, nella riconducibilità ad essi dei reati contestati, così che da esse non possono trarsi elementi favorevoli al ricorrente. In particolare, con la sentenza n. 2758/2024 questa Sezione ha annullato con rinvio, avendo rilevato che il Giudice del merito cautelare non aveva dato idonea risposta alla tesi del ricorrente COGNOME, volta ad accreditare la riferibilità dell’uso del telefonino criptato (element valorizzato al fine della ritenuta partecipazione al reato) a soggetto diverso da lui, in particolare ad COGNOME NOME.
Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che correttamente il ricorrente ha segnalato che l’operazione, oggetto del reato di cui al capo 4), non potesse qualificarsi come acquisto, ormai perfezionato.
Si condivide al riguardo il principio per cui «ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, che consiste nell’attività di immissione nel territorio nazionale di sostanze provenienti da altri Stati, non è sufficiente la mera conclusione dell’accordo tra acquirente e venditore finalizzato all’importazione dello stupefacente, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione, ma è necessaria l’assunzione da parte dell’importatore della gestione dell’attività volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente n territorio nazionale» (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283942 01).
In tale prospettiva si rileva che il Tribunale ha dato conto della riferibili dell’operazione ad un intermediario che si trovava in Germania, a cui era stato già inviato il denaro, destinato ai trafficanti sudamericani, e che avrebbe dovuto seguire le fasi della spedizione della droga, da immettere nel territorio italiano. I Tribunale ha tuttavia segnalato che l’intermediario, resosi conto dell’impossibilità di provvedere alla fornitura entro tempi brevi, non aveva disposto la spedizione del carico.
In concreto, dunque deve escludersi che l’importatore avesse effettivamente assunto la gestione dell’attività volta al trasferimento dello stupefacente.
Peraltro, il Tribunale ha sottolineato che sussistevano seri contatti con i sudamericani e il carico di cocaina era già pronto per la spedizione: circostanze idonee a dar conto di un tentativo punibile di importazione in ragione del carattere «affidante» delle trattative intercorse (sul punto Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, COGNOME, Rv. 278484 – 01).
4. Riguardo alle censure sulla sussistenza delle esigenze giustificative della misura cautelare di massimo rigore, applicata al ricorrente, deve premettersi che il Tribunale di Catanzaro, dopo avere ricordato che per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 opera la doppia presunzione relativa – di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere – prevista dall’art. 275, comma 3, terzo periodo, cod. proc. pen., ha aggiunto che «dal complesso delle risultanze acquisite si evinceva a carico dell’indagato un quadro cautelare notevolmente allarmante, deponendo in tal senso non solo la gravità della condotta, come descritta, ma anche i precedenti giudiziari, avendo egli riportato una condanna per associazione di stampo mafioso».
Secondo il Tribunale, quindi, mancava qualsiasi elemento positivo atto a far ritenere cessate o affievolite le esigenze di prevenzione. Nonostante il tempo decorso dalle investigazioni, era emerso un fenomeno allarmante di gestione dello spaccio di sostanze stupefacenti, organizzato anche su base transnazionale. Ciò consentiva di ritenere assolutamente concreto e attuale il pericolo che, se non sottoposto all’estremo presidio del carcere, il ricorrente potesse «agevolmente ristabilire i contatti con l’ambiente criminale di appartenenza e la rete di fornitori acquirenti che alimentano i suoi traffici illeciti, in tal perseverando nel compimento di condotte analoghe a quelle per cui si procede».
Il Tribunale poi ha evidenziato «l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, non potendosi formulare nei confronti del ricorrente un giudizio prognostico favorevole all’osservanza degli obblighi derivanti dall’esecuzione di tale misura, rimessa esclusivamente alla sua capacità di autodeterminazione e controllo, nella specie del tutto assente».
Siffatta motivazione, logica e adeguata, è esente da vizi sindacabili in questa sede.
L’ipotesi di reato contestata al capo 1) assoggetta l’indagato alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, in quanto relativa, può essere superata in presenza di elementi certi, dedotti dall’interessato o, comunque, emergenti dagli atti, indicativi dell’attenuata o della cessata pericolosità sociale del soggetto.
Questa Corte ha già affermato che, in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 apri 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale, privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche
di perdurante pericolosità. Il tempo, infatti, può rientrare tra gli “elementi da quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce lo stesso art 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53028 del 6/11/2017, COGNOME, Rv. 271576 – 01; Sez. 6, n. 29807 del 4/05/2017, COGNOME e altri, Rv. 270738 – 01; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, COGNOME, Rv. 267995 – 01). In altri termini, deve ritenersi che la presunzione menzionata – in particolare nelle ipotesi in cui sono contestati un reato per sua natura non permanente oppure un reato permanente, come quello associativo, ma oggetto di contestazione “chiusa”, perché corredata dall’indicazione del momento di cessazione della condotta partecipativa – tenda ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell’intervento cautelare.
Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato l’assenza di elementi in grado di escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari ovvero l’inadeguatezza di misure meno afflittive, avendo preso in considerazione anche il dato temporale, che rispetto per di più a un reato permanente, perdeva rilievo a fronte della gravità della condotta e della personalità dell’indagato.
Deve precisarsi che la ritenuta diversa qualificazione del reato fine (da consumato a tentato) non può avere valenza annullatoria, atteso che non influisce né sul quadro indiziario, per come illustrato dal Tribunale, non comportando una modifica dei fatti presi in considerazione, né sulle ritenute esigenze cautelari, che fanno perno precipuamente sul delitto associativo di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria.
In definitiva il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
La Cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/2/2024