Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Biancavilla il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO del foro di Catania, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catania all’esito del giudizio abbreviato e appellata dall’imputato, la quale, ritenuta la continuazione, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di undici anni di reclusione in relazione ai delitt di cui agli artt. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), e 81, 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen. (capo 2).
Avverso l’indicata sentenza l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce, con un unico articolato motivo, il vizio di motivazione, l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di travisamento. Il difensore, in primo luogo, contesta la sussistenza del delitto associativo, in quanto la Corte di merito si è limitata a riferire la mera attività narcotraffico svolta dal COGNOME, senza dar conto degli elementi costitutivi della fattispecie in esame e, comunque, non vi è prova di un inserimento organico del ricorrente nel sodalizio criminoso. Aggiunge il difensore che le dichiarazioni del collaboratore COGNOME sono generiche e prive di riscontri e, in ogni caso, l’estraneità del COGNOME dall’associazione emerge da una conversazione captata, nel corso della quale COGNOME, parlando dell’arresto del COGNOME, afferma “a me non mi fermano”, senza utilizzare la prima persona plurale; allo stesso modo, la frequentazione con il COGNOME è indice non del vincolo associativo, ma solo del comune interesse al narcotraffico.
Il difensore contesta, inoltre, la sussistenza dell’aggravante sia dell’essere l’associazione armata, non essendovi alcuna intercettazione in cui si faccia riferimento ad armi detenute dal gruppo e tantomeno dal COGNOME, sia dell’agevolazione mafiosa, non risultando rapporti tra le associazioni criminali di cui fosse a conoscenza il COGNOME, e non essendovi prova di scambi finanziari tra i due sodalizi.
Infine, viene censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito considerato il periodo ridotto della condotta, la variabilità dei rapporti con i sodali, l’assenza di contatti con i fornitori e di collegamenti co consorterie mafiose.
Nel termine di legge, il difensore ha inviato “motivi nuovi da valere ove possa occorrere quale memoria difensiva”, con cui, nel richiamarsi alle argomentazioni illustrate nel ricorso principale, insiste nell’accoglimento dei motivi e, in particolare, di quello che contesta la mancata applicazione delle circostanze
attenuanti generiche, avendo la Corte di merito omesso di valutare la giovane età dell’imputato, la corretta condotta processuale, il limitato lasso temporale in cui sono stati commessi i fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché reitera doglianze che la Corte di merito ha rigettato con una motivazione immune da errori di diritto e da aporie logiche, e con la quale il ricorrente evita un effettivo confronto critico, limitandosi a formular censure del tutto generiche e di contenuto valutativo.
Quanto al delitto associativo, sulla base del copioso materiale probatorio compiutamente e diffusamente analizzato alle p. 5 ss. delle sentenza impugnata – attività di intercettazione, sequestri, arresti, immagini tratte da impianti d videosorveglianza e, non ultimo, le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da NOME COGNOME, ossia il promotore dell’associazione, che ne ha descritto l’organizzazione e il funzionamento -, la Corte ha ribadito l’esistenza di un’organizzazione stabile e strutturata della quale sono stati accertati tutti gl elementi costitutivi, come acclarato delle frequentazioni quotidiane tra i sodali, dalla intensità e dalla continuità delle forniture, dalla disponibilità di luoghi per custodia e il confezionamento della droga (ossia le abitazioni di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, classe DATA_NASCITA, ove il 22 maggio furono rivenuti 330 gr. di marijuana), dall’esistenza di una cassa comune, nella quale confluivano i proventi della vendita dello stupefacente, dalla disponibilità di una serie di pusher, dalla stabilità dell’attività di spaccio, nonostante i ripetuti sequestri e gli arresti operati delle forze dell’ordine, nonché dalla mutua assistenza tra i sodali e dal mantenimento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie.
Al cospetto di un simile apparato argomentativo, saldamente ancorato alle molteplici risultanze processuali, il ricorrente confeziona argomentazioni scarne e del tutto generiche, che non consentono di ravvisare i dedotti vizi della motivazione, né, tantomeno, asseriti travisamenti probatori.
Allo stesso modo, la Corte di merito ha dato ampiamente conto della partecipazione dell’imputato al sodalizio GLYPH – nettamente distinguendolo dall’omonimo classe 1998 – all’uopo indicando sia il contenuto di alcune captazioni ambientali (la Corte ne indica alcune successive all’arresto del COGNOME, la n. 954 dell’8 maggio 2018 e la 1775 del 13 maggio 2018, il cui chiaro e inequivocabile contenuto – laddove, ed esempio, COGNOME, l’organizzatore del sodalizio, afferma “ho NOME in galera… lo dobbiamo mantenere” – è riportato a p. 9 della sentenza
impugnata), sia le dichiarazioni del COGNOME, il quale ha riconosciuto il ricorrent in fotografia, indicandolo come colui che stabilmente lavorava nella piazza di spaccio, sia il coinvolgimento del COGNOME nei numerosi reati fine a lui addebitati e nemmeno oggetto di contestazione da parte del ricorrente.
Anche in tal caso, il ricorso non confuta le specifiche emergenze processuali attraverso la deduzione di elementi probatori e argomenti logici altrettanto specifici e decisivi, di talché le censure, rivelandosi del tutto generiche, appaiono inammissibili.
Quanto all’aggravante del possesso di armi da parte del sodalizio, la Corte d’appello l’ha logicamente desunta sia dalle immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza (in particolare, quelle del 4 e del 23 maggio 2018, in cui si vede COGNOME con una pistola), sia dal chiaro contenuto di talune intercettazioni (ad esempio, la n. 2304 del 16 maggio 2018, nel corso della quale il COGNOME fa riferimento all’occultamento di una pistola), sia dal rinvenimento di una pistola parzialmente modificata, unitamente a della droga, il 13 febbraio 2028, all’esito della perquisizione effettuata presso l’abitazione di NOME, soggetto che deteneva armi e droga per conto del COGNOME, che egli stesso ha ammesso.
La Corte d’appello, inoltre, ha evidenziato che la piena consapevolezza del COGNOME circa la disponibilità di armi da parte dell’associazione emerge dalla conversazione n. 1862 del 14 febbraio 2018, intercorsa tra il ricorrente e il COGNOME, nel corso della quale egli commenta proprio il sequestro dell’arma e della droga presso l’abitazione della NOME.
A fronte di tale motivazione, le censure appaiono generiche e, quindi, non superano il vaglio di ammissibilità.
Quanto, poi, all’aggravante del metodo mafioso, la Corte di appello ne ha ribadito la sussistenza, emergendo che le forniture di stupefacente provenivano dal clan RAGIONE_SOCIALE, associazione mafiosa di cui faceva parte il COGNOME per sua stessa ammissione, corroborata dal convergente narrato di altri collaboratori (COGNOME, COGNOME e COGNOME), e che il COGNOME era perfettamente a conoscenza di tale circostanza, avendo partecipato a diversi incontri finalizzati alla consegna della droga proprio con il COGNOME, della cui caratura mafioso egli era ben consapevole, in considerazione degli assidui e costanti rapporti diretti.
Si tratta di una motivazione logicamente argomentata ed immune da errori di diritto, con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente.
Infine, nessuna censura merita la motivazione, laddove, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non sindacabile in
questa sede di legittimità – ha negato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione delle gravissime modalità dei fatti, della particolare intensità del dolo, del ruolo centrale dell’imputato nell’ambito del sodalizio e dei suoi plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.