Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2717 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2717 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Nicastro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza rese il 10 luglio 2025 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla gravità indiziaria in ordine al reato associativo, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio; hAtk GLYPH v-7A Q- 1(1 GLYPH 31g. f cLUd GLYPH 13)0(2( GLYPH / kekksz )4.4?. ZO
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, decidendo sul rinvio RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, che con sentenza n. 134 del 2025 aveva parzialmente annullato il provvedimento di riesame, ha confermato il giudizio di gravità indiziaria nei confronti dell’indagato in relazione ai reati di associazione a delinquere e corruzione di cui ai capi 1 e 38, e ha sostituito la misura degli arresti domiciliari, già disposta con ordinanza del GIP del 7 gennaio 2025, con quella RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici, interdicendo il COGNOME dall’esercizio delle attività ad essi inerenti per la durata di mesi, come già disposto all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio di cui all’udienza del 6 Febbraio 2025.
Si contesta a NOME COGNOME di essere a capo di un’associazione a delinquere finalizzata a consentire l’utilizzo dei detti stabulari universitari, nonostante l gravi condizioni igienico sanitarie in cui versavano, lesive RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del benessere animale, al fine di consentire ai docenti universitari di effettuare attività di ricerca vivo; di avere agevolato la figlia del capo veterinario nell’ambito RAGIONE_SOCIALE graduatoria per l’inserimento nella scuola di specializzazione; di avere posto in essere falsi ideologici per realizzare e per occultare le proprie finalità illecite. Il predetto era dal 2017 Magnific AVV_NOTAIO dell’Università Magna Grecia di RAGIONE_SOCIALE ove erano in esercizio, presso le sedi di Roccelletta di Borgia e di Germaneto, alcuni stabulari animali (topi e ratti) per lo svolgimento di attività di ricerca.
L’ordinanza impugnata riassume le risultanze delle operazioni di intercettazioni telefoniche e ambientali e le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e ricostruisce una situazione di grave degrado ambientale nella gestione degli stabulari universitari, che tuttavia veniva tollerata e coperta al fine di consentire all’università ai singoli docenti il conseguimento di contributi ministeriali in materia scientifica, grazi ai progetti di ricerca.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato deducendo, con un unico articolato motivo, violazione di legge processuale penale e vizio di motivazione sul rilievo che il Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto sussistente il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla condotta di corruzione di cui al capo d’accusa n. 38, in forza di argomentazioni illogiche e in assenza di indizi che dimostrino un contatto tra COGNOME e COGNOME, da cui desumere che la selezione per la scuola di specializzazione non sia stata operata nel rispetto delle regole, considerato che COGNOME NOME aveva riportato un punteggio molto elevato quale esito dei quiz e pur non avendo altri titoli poteva legittimamente aspirare al posto poi conferitole nella graduatoria.
Osserva il ricorrente che:
dall’esame incrociato dei due verbali allegati al ricorso emerge che nessun voto è stato alterato per avvantaggiare alcun candidato la somma dei punteggi non ha subito alcuna modifica;
i posti in graduatoria erano cinque e un posto è stato assegnato alla dottoressa COGNOME e la COGNOME non ha superato alcun altro candidato e non ha ricevuto alcun vantaggio dalla valutazione dei titoli poiché non ne aveva presentato alcuno;
anche per le ipotesi di falso ravvisate ai capi 39 e 40 non si rinviene alcun elemento indiziario che possa avvalorare la prospettazione accusatoria e da una attenta lettura delle trascrizioni dei progressivi 10 e 11 del decreto di intercettazione 914/2023 non emerge che l’indagato abbia modificato il punteggio ma, piuttosto, che gli siano stati richiesti dei consigli come supervisore, anche perché le nomine avvengono sempre con decreto del AVV_NOTAIO, sicché è prassi metterlo a corrente dell’esito delle prove di ammissione;
che non è stata indicata e precisata l’utilità per il AVV_NOTAIO di porre in essere delitti di corruzione e di falso contestatigli;
che contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura e dal Tribunale il responsabile del benessere degli animali è il rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE e quindi il veterinario dello stabulario, non già il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Università. La violazione delle regole sul trattamento degli animali non può che essere addebitata al veterinario che è l’unico soggetto che deve tutelare e garantire tali condizioni negli stabulari universitari.
Il Tribunale del riesame è, pertanto, incorso in un’enorme confusione dei fatti acquisiti agli atti e nella ricostruzione sia RAGIONE_SOCIALE vicenda corruttiva di cui al capo n. 3 sia in relazione alla ipotesi associativa contestata al capo 1, fondata su ricostruzioni congetturali, senza indicare gli elementi indiziari dell’ordinanza genetica e le pagine dell’ordinanza da cui avrebbe tratto gli elementi in questione.
L’ordinanza genetica, inoltre, individua COGNOME quale soggetto apicale del reato associativo contestato al capo 1, semplicemente perchè AVV_NOTAIO dell’Università e cioè dell’ente che cura e segue i progetti che vengono realizzati nello stabulario di Roccelletta, ma il Tribunale non considera:
che l’indagato fu responsabile soltanto di quattro progetti di ricerca a fronte di altri 10 progetti realizzati da altri docenti.
che non sono state indicate le condizioni previste dalla legge che avrebbero consentito la regolare tenuta e gestione degli stabulari, né le condizioni mancanti, in ragione delle quali dovevano essere chiusi e non utilizzabili;
che il provvedimento valorizza l’assenza di registri dei farmaci e di impegnative per acquisto farmaci che invece sono allegati agli atti di indagine;
che il compendio indiziario richiamato dall’ordinanza impugnata è costituito dal tenore di alcune intercettazioni oggetto di interpretazioni ipotetiche sganciate dalla realtà;
che il giudice del rinvio non ha rispettato il mandato rescindente ricevuto e si è limitato a reiterare gli stessi argomenti già ritenuti illogici dalla Suprema Corte mentre non avrebbe dovuto ripetere gli stessi errori motivazionali che avevano determinato l’annullamento;
che il Tribunale ha formulato una valutazione collettiva e non ha spiegato perché COGNOME dovrebbe essere considerato capo dell’associazione, limitandosi a indicare alcune condotte e a richiamare gli incontri avvenuti sul balcone del rettorato.
Di contro la Corte di Cassazione nel provvedimento di rinvio aveva espressamente evidenziato la necessità di individuare gli elementi dimostrativi del pactum sceleris.
La contraddittorietà del provvedimento emesso in sede di rinvio si evince a pagina 16, laddove viene richiamata una intercettazione in cui parlerebbero COGNOME, COGNOME e COGNOME, mentre in tale progressivo non si rinviene tra gli interlocutori il professor COGNOME.
Con nota trasmessa 1’11/12/2025 l’AVV_NOTAIO ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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NOME-e’
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1.11 ricorso, articolato in un unico complesso motivo, è inammissibile poiché in parte manifestamente infondato e in parte non consentito.
Appare necessario ribadire in questa sede che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudic di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza RAGIONE_SOCIALE motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni RAGIONE_SOCIALE logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi GLYPH e tende all’accertamento non RAGIONE_SOCIALE responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. GLYPH (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 – 01).
Nel caso di specie, il riesame dell’ordinanza cautelare, è stato esattamente compiuto in sede di rinvio dai giudici di RAGIONE_SOCIALE, che,tenendo conto delle indicazioni ricevute dalla sentenza rescindente in ordine ai reati di associa e 40 ) orruzione, hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine a dette ipotesi delittuose attribuite all’indagato e poste a sostegno RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, tra cui anche il giudicato cautelare formatosi in ordine ai delitti di falso contestati ai capi 5, 39 e 40, connessi alle finalità del sodalizio.
Giova premettere che la sentenza di questa Corte di legittimità, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero, aveva annullato il primo provvedimento del Tribunale del riesame, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria in ordine al reato di corruzione di cui al capo 38, ritenendo che non risultasse accertato il patto corruttivo tra COGNOME e COGNOME e la promessa di utilità in favore di NOME COGNOME, figlia del diAVV_NOTAIO del dipartimento di prevenzione dell’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Cassazione aveva ritenuto questa parte del provvedimento affetta da una lettura non coerente delle conversazioni intercorse tra padre e figlia, in cui COGNOME
rassicurava la figlia sulle garanzie ricevute per farla entrare alla scuola di specializzazione, e le conversazioni intercorse tra COGNOME e la coindagata COGNOME, da cui emerge la chiara consapevolezza da parte del primo RAGIONE_SOCIALE importanza di garantirsi un rapporto di favore con il COGNOME, capo veterinario dell’RAGIONE_SOCIALE, agevolando l’inserimento utile RAGIONE_SOCIALE figlia nella graduatoria finale, anche tramite i reati di fa contestati ai capi 39 e 40.
Tanto premesso, deve osservarsi che le censure mosse dal ricorrente sono per lo più generiche poiché il Tribunale, nel rispetto del mandato ricevuto dalla Corte di Cassazione in ordine al delitto di corruzione di cui al capo 38, ha motivato correttamente sulla gravità indiziaria in ordine all’accordo corruttivo tra COGNOME e COGNOME e al vantaggio perseguito dal COGNOME.
In particolare l’ordinanza impugnata a pagina 8 riporta diversi passaggi delle intercettazioni e valorizza le condotte di falso contestate ai capi 39 e 40, rispetto ai quali il giudizio di conferma RAGIONE_SOCIALE gravità indiziaria ha assunto il crisma del giudicato, per desumerne il coinvolgimento attivo del COGNOME nell’attività finalizzata ad agevolare l’inserimento utile RAGIONE_SOCIALE figlia di COGNOME nella graduatoria di ingresso alla scuola di specializzazione, al fine di garantirsi la disponibilità del padre a coprire e non dare seguito alle irregolarità riscontrate in occasione delle ispezioni negli stabulari universitari.
Il corrispettivo per l’utilità indiretta concessa a COGNOME è la disponibilità d quest’ultimo, in qualità di diAVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE struttura complessa del servizio sanitario dellRAGIONE_SOCIALE e diAVV_NOTAIO del dipartimento di prevenzione, a far sì che durante le ispezioni veterinarie venissero dissimulate le criticità presenti negli stabulari, cercando di celare gli abusi e le irregolarità riscontrate. A sostegno di tale prospettazione, i Tribunale ha richiamato la conversazione del 17 Febbraio 2023, registrata subito dopo un’ispezione effettuata presso lo stabulario di Roccelletta di Borgia, da cui emerge la volontà del COGNOME di incidere sull’esito delle ispezioni, che infatti registravano condizioni igienico sanitarie non problematiche, a dispetto di quanto emergeva negli scambi tra indagati nelle conversazioni captate.
2. In accoglimento del ricorso proposto dall’indagato, la Corte di legittimità aveva anche annullato il giudizio di gravità indi .a i in ordine al reato associativo, ritenendo che non fossero stati adeguatamente =II= gli elementi essenziali RAGIONE_SOCIALE fattispecie e cioè la stabilità del vincolo e l’esistenza del programma criminoso del sodalizio, in quanto pur evidenziando la gestione caotica e irregolare degli stabulari, l’ordinanza non aveva esposto il collegamento tra questa situazione e le finalità illecite perseguite dal COGNOME, nella veste di AVV_NOTAIO, e dal sodalizio, attraverso la predisposizione dei progetti presentati al RAGIONE_SOCIALE per il conseguimento di finanziamenti pubblici.
Va osservato che si palesano correlati al programma dell’associazione, indicato nel conseguimento di contributi pubblici ai fini di ricerca, il reato di falso di cui al ca 5), relativo alla dichiarazione, sottoscritta dal AVV_NOTAIO, secondo cui “la gravità delle
procedure era stata al di sotto delle aspettative, di un punto”, nell’ambito dell’autorizzazione n. 447/2016 autorizzato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; nonché i reati di falso di cui ai capi 39 e 40 connessi all’episodio di corruzione contestato al capo 38 in favore di NOME COGNOME.
Anche sotto questo profilo, il Tribunale valorizzando il compendio indiziario già acquisito, ha rispettato le indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, evidenziando che il programma criminoso del sodalizio accertato era volto a continuare senza problemi le attività di sperimentazione in corso, insabbiando le numerose criticità in modo da consentire ai ricercatori e ai docenti dell’Ateneo di proseguire i loro progetti e perpetuare il sistema dei finanziamenti a sostegno RAGIONE_SOCIALE sperimentazione, a dispetto delle condizioni critiche e insalubri in cui versavano gli stabulari con grave pregiudizio per gli animali.
Il Tribunale, nel provvedimento impugnato, non ha soltanto evidenziato gli elementi che attestano l’esistenza di un accordo criminoso stabile tra i soggetti che operavano all’interno dell’ateneo e anche nelle istituzioni tenute a controllare e a vigilare sul rispetto dei criteri di legge, ma ha poi fornito singola adeguata motivazione in ordine al ruolo apicale di NOME COGNOME, il quale non soltanto era responsabile scientifico RAGIONE_SOCIALE maggior parte dei progetti realizzati presso lo stabulario, ma nella sua veste di AVV_NOTAIO aveva anche un dovere di vigilanza sui progetti realizzati e sulle condizioni degli stabulari che consentivano ai docenti di effettuare ricerche scientifiche in vivo. Nel complesso, dal tenore delle intercettazioni si evince una gestione gravemente irregolare degli stabulari, di cui tutti i protagonisti erano pienamente consapevoli e che dolosamente concorrevano ad occultare, anche ponendo in essere falsi ed omissioni, al fine di potere proseguire gli esperimenti e i progetti di ricerca i modo irregolare; detta gestione era consentita dallo stabile accordo che intercorreva tra i diversi soggetti preposti al controllo e all’utilizzo di queste strutture.
Il Tribunale, GLYPH dopo avere riportato diversi passaggi significativi delle intercettazioni, ha evidenziato che il sistema facente capo a COGNOME era aduso alla commissione di delitti contro la RAGIONE_SOCIALE animale e di falsi al fine di continuare le attivit di ricerca negli stabulari universitari, nonostante le condizioni contrarie alla normativa di settore.
Anche in ordine alla affectio societatis il Tribunale ha evidenziato che gli indagati erano consapevoli delle conseguenze che si sarebbero verificate, ove le condizioni degli stabulari fossero state portate a conoscenza del RAGIONE_SOCIALE, e avallavano reciprocamente i comportamenti illeciti per consentire di proseguire l’attività con vantaggi per tutto il gruppo.
3.In conclusione, per le ragioni sin qui evidenziate, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare nella misura di 3.000 C in favore RAGIONE_SOCIALE
Cassa delle ammende, in proporzione al grado di colpa nella presentazion dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro 3000 in favore RAGIONE_SOCIALE cassa delle ammende
Roma 17 dicembre 2025
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