Associazione a Delinquere e Narcotraffico: Quando la Partecipazione è Stabile?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19350/2024, è tornata a pronunciarsi sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, come previsto dall’art. 74 del DPR 309/1990. Questa decisione offre importanti chiarimenti sulla natura del vincolo associativo e sui limiti del sindacato di legittimità, specialmente in presenza di una ‘doppia conforme’.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per la sua partecipazione a un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico. La sentenza, emessa dal Tribunale di Catania, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello locale.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo alla prova della sua effettiva partecipazione al sodalizio criminoso. Secondo la sua difesa, non vi erano elementi sufficienti per dimostrare un suo coinvolgimento stabile e consapevole nell’associazione.
I Criteri per l’Associazione a Delinquere secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia. Per la configurabilità di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, non è richiesta una struttura complessa e gerarchica, ma sono necessari e sufficienti tre elementi fondamentali.
Il Patto Associativo e le Risorse
Il primo requisito è l’esistenza di un patto associativo, anche sorto in modo informale e non contestuale, che vincoli almeno tre persone. Tale patto deve avere ad oggetto un programma criminoso da realizzare nel settore degli stupefacenti attraverso il coordinamento degli apporti personali. In secondo luogo, il sodalizio deve disporre, con sufficiente stabilità, di risorse umane e materiali adeguate a rendere credibile l’attuazione del programma.
La Stabilità della Partecipazione
Il terzo elemento, cruciale nel caso di specie, è che ogni associato, a conoscenza almeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo. La Corte ha sottolineato che è sufficiente una struttura anche ‘esile’, sulla quale i compartecipi possano fare reciproco e tacito affidamento per il perseguimento dei fini illeciti.
La Decisione della Corte: il Principio della “Doppia Conforme”
Un punto centrale della decisione riguarda il concetto di ‘doppia conforme’. Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado, esaminando le censure con criteri omogenei e facendo riferimento ai passaggi logici della prima decisione, le due motivazioni si saldano in un unico corpo argomentativo.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano logicamente e coerentemente evidenziato gli elementi probatori, come le numerose conversazioni telefoniche intercettate, da cui emergeva un coinvolgimento ‘stabile e incondizionato’ del ricorrente.
L’Inammissibilità del Ricorso per Aspecificità
La Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile anche perché ‘aspecifico’. L’imputato, infatti, non aveva contestato specifici passaggi logici della sentenza impugnata, ma si era limitato a proporre una argomentazione di mero fatto, puramente alternativa alla ricostruzione operata dai giudici di merito. Tale approccio non è consentito in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di Cassazione hanno chiarito che il loro compito non è quello di fornire una nuova valutazione delle prove, ma di controllare la coerenza logica e la correttezza giuridica del ragionamento seguito dai giudici dei gradi precedenti. Le prove, tra cui le intercettazioni, dimostravano una presenza costante e un contributo attivo del ricorrente ai programmi dell’associazione, rendendo irrilevante la tesi difensiva secondo cui il capo del sodalizio lo avrebbe escluso. Tale assunto è stato giudicato ‘totalmente contrario alle inequivoche risultanze probatorie’.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la prova della partecipazione a un’associazione criminale può basarsi su elementi che dimostrino un contributo stabile e consapevole, anche in assenza di una struttura organizzativa complessa. Un ricorso in Cassazione che non critica la logicità della sentenza ma propone una diversa lettura dei fatti è destinato all’inammissibilità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende è la diretta conseguenza procedurale di tale inammissibilità.
Quali sono i requisiti minimi per configurare un’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico?
Sono necessari tre elementi: a) un patto associativo, anche informale, tra almeno tre persone per un programma criminoso nel settore degli stupefacenti; b) la disponibilità stabile di risorse umane e materiali adeguate; c) la stabile messa a disposizione di ciascun associato, consapevole dei tratti essenziali del sodalizio.
È necessaria una struttura complessa e articolata per provare l’esistenza del reato associativo?
No, la sentenza chiarisce che il reato associativo non richiede una struttura complessa. È sufficiente anche una struttura ‘esile’ su cui i membri possano fare reciproco, anche tacito, affidamento per il perseguimento degli scopi illeciti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Pertanto, non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19350 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME) NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata l sentenza emessa dal Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all’art. 74 DP 309/1990.
2.L’esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordi alla sussistenza della condotta partecipativa. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai fini della configurabili un’associazione finalizzata al narcotraffico è infatti necessario e sufficiente (cfr. 6, sent. n. 7387 del 3/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796; Sez. 1, sent. n. 10758 del 18/02/2009, Rv. 242897): a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodali abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguat per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest’ultimo. Il reato associativo, specie con riferimento all’at di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede comunque una struttura articolata e complessa, essendo sufficiente una struttura anche esile cu compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Cass., sez. 5, n. 11899/97, Saletta, Rv. 209646). I giudici di merito hanno messo in risalto, in mod logico e coerente, gli elementi probatori acquisiti da cui è emersa l’esistenza e stabilità del patto associativo e della struttura. Va inoltre ricordato che, nel c specie, ci si trova davanti ad una” doppia conforme”, per cui ai fini del control legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sent appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequent riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’ana e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, richiama le plurime conversazioni telefoniche intercettate, minuziosamente citate ( cfr. pg . 3/8 della sentenza impugnata) dalle Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
quali emerge come il coinvolgimento del NOME fosse stabile e incondizionato, e come il predetto avesse assicurato una presenza costante, perseguendo e sostenendo i programmi della associazione, a nulla valendo, a contrario, il fatto che il capo d sodalizio avesse escluso che l’odierno ricorrente facesse parte dell’associazione (assunto totalmente contrario alle inequivoche risultanze probatorie analiticamente richiamate). Peraltro l’unico motivo di ricorso non solo non attacca i singoli passag della sentenza impugnata che analizzano, con lettura logica e coerente, il materiale probatorio acquisito ( ed è quindi aspecifico), ma propone una argomentazioni di 14.71. n mero fatto e puramente alternative alla ricostruzione dei giudici di merito, che ga trovano spazio in sede di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Qonsigliere estensore
Il F’í
-es)I dente