Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47138 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47138 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, detto “NOME“, nato in Belgio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando estinti per prescrizione alcuni reati, assolvendo l’imputato da un ulteriore reato contestatogli e rideterminando la pena finale – e confermava nel resto la medesima pronuncia del 9 maggio 2018 con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato NOME
(Y
COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. cit., per avere fatto parte di una associazione per delinquere, dedita all’acquisto, all’importazione in Italia (dal Marocco via Spagna), alla detenzione illegale, al trasporto, alla vendita e successiva commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo hashish: sodalizio operante in varie zone del territorio italiano, in particolare in Toscana, con fatto accertato il 15 aprile 2010.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 230 e 586 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di nullità delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni telefoniche, in quanto eseguite da un perito nominato d’ufficio che non aveva fatto partecipare alle sue operazioni il consulente tecnico nominato dalla difesa dell’imputato e che, perciò, non aveva ascoltato le registrazioni nel contraddittorio con quel consulente.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 121, 125, 523 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale disatteso l’eccezione di nullità formulata dalla difesa in occasione della discussione finale nel giudizio di primo grado, allorquando al pubblico ministero era stato consentito di produrre una propria memoria scritta: “produzione documentale” che avrebbe dovuto obbligare il Tribunale a rinnovare la discussione dibattimentale.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 210 e 392 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito disatteso l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME nel corso dell’incidente probatorio svoltosi durante l’udienza preliminare.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di rispondere alla questione posta dalla difesa in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato COGNOME, che aveva depositato una memoria in arabo, patteggiato la pena, ottenuto gli arresti domiciliari ed evaso dalla sua abitazione, e che aveva pure accusato altro imputato, il COGNOME, che era stato invece mandato assolto.
2.5. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte fiorentina confermato la condanna di primo grado, benché gli atti del processo avessero escluso che il COGNOME si identificava con lo “zio NOME” di cui vi è traccia nelle intercettazioni telefoniche: tenuto conto che la moglie del ricorrente viveva all’epoca in Francia e non in Spagna, e che il prevenuto aveva viaggiato in Italia
con un’auto diversa da quella indicata dagli inquirenti come controllata con il gps.
2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di spiegare quale vincolo associativo esistesse tra i presunti aderenti al sodalizio e per quale ragione il COGNOME dovesse considerarsi partecipe di quel gruppo criminale e non anche mero concorrente di singoli reati in materia di droga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME sia inammissibile.
Il primo motivo del ricorso, oltre ad essere stato formulato in termini molto confusi – in quanto non è stato dato comprendere esattamente in cosa sia consistito l’impedimento del consulente tecnico di parte a partecipare alle operazioni svolte dal perito dell’ufficio – è manifestamente infondato.
L’art. 230 cod. proc. pen. non attribuisce al consulente tecnico di parte il compito di effettuare necessariamente in forma collegiale le specifiche attività tecniche il cui svolgimento il giudice ha demandato al perito, ma solamente di presenziare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione (in questo senso Sez. 1, n. 35187 del 10/07/2002, Botticelli, Rv. 222516): attività questa che, nel caso di specie, non risulta né è stato altrimenti dimostrato che sia stata preclusa.
3. Il secondo motivo è del tutto privo di pregio.
Fermo restando il diritto di ciascuna parte e dei difensori di presentare al giudice memorie scritte ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il deposito da parte del pubblico ministero, all’esito della discussione conclusiva del dibattimento, di una memoria riassuntiva degli argomenti svolti nella sua requisitoria orale non legittima il difensore dell’imputato ad intervenire ulteriormente a titolo di replica, a meno che la succitata memoria non contenga elementi di novità rispetto a quelli presentati nel corso della discussione orale sui quali la difesa non abbia avuto modo di interloquire in precedenza (così Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, Rubino, Rv. 246913): situazione, questa, che nel caso di specie non è statct neppure accaduta.
Il terzo e il quarto motivo del ricorso sono generici.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato .(così, tra le tante, Ser. 3, n. 5020 del 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245907).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in ordine al rapporto tra i tempi di durata delle indagini preliminari e il momento di ammissione dell’incidente probatorio, senza tuttavia specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata; peraltro, lamentando la inattendibilità delle dichiarazioni rese da un coimputato, senza tuttavia precisare quanto e in che misura quella deposizione avesse inciso sul quadro probatorio valorizzato a carico.
Il quinto motivo del ricorso è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua impugnazione, il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione della decisione gravata, non avendo prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appe di Firenze aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante le indagini e, in specie, al contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche e degli ulteriori accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi,
sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalle difese una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il·vizio di ‘travisamento · della prova’, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del ‘travisamento del fatto’, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato come l’identificazione dell’odierno ricorrente con lo “NOME” – di cui vi sono ampi riferimenti nelle conversazioni captate – fosse stato possibile perché, da un lato, tale “NOME” era stato ascoltato mentre colloquiava al telefono con una donna, tale “NOME“, che corrisponde esattamente al nome della moglie del COGNOME (essendo irrilevante che la predetta in quel periodo si trovasse in Spagna e non anche in Francia, dove sembrerebbe essere anagraficamente residente); e, da altro lato, che i finanzieri avevano collocato un apparecchio gps nella vettura guidata da “NOME“, alla guida della quale, una volta fermata dai carabinieri per un controllo che era stato fatto apparire come casuale, era stato trovato appunto l’odierno imputato, identificato con documenti francesi (essendo ininfluente l’errore commesso da un teste che aveva assegnato a quell’auto una targa corrispondente ad altra vettura – v. pagg. 8-10 sent. impugn.). Elementi conoscitivi contestati in forma generica, con un atomistico tentativo difensivo di lettura dei singoli dati scollegati tra loro e sganciati dal contesto AVV_NOTAIO delle prove acquisite.
Resta, dunque, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione
di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se – come nella fattispecie è accaduto – la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724).
Il sesto motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché avente ad oggetto questioni che, negli specifici termini indicati, sono state poste per la prima volta con il ricorso per cassazione.
L’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023