Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21341 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21341 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME COGNOME il DATA_NASCITA
NOME COGNOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE di ASSISE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugCOGNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati NOME COGNOME e COGNOME NOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso rispettivamente presentati.
RITENUTO IN FATI -0
La CORTE di ASSISE di APPELLO di PALERMO, con sentenza del 1°/7/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di PALERMO I’8/6/2020, nei confronti di
–NOME COGNOME in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere una pluralità di delitti di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, capo A) di cui all’art. 416, commi primo, secondo terzo, quinto e sesto cod. pen., due ipotesi di
ingresso illegale nel territorio dello stato di cittadini extracomunitari, capi C) ed F) di all’art. art. 12, commi 1, 3 lett. a) e d), 3 bis, 3 ter, lett. b) D.Lgvo 286/1998, e per avere assunto il ruolo di promotore e capo in un’associazione finalizzata a commettere più reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, capo G) di cui all’art. 291 quater, commi 1, 2 e 3 D.P.R. 43/1973;
–COGNOME in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere una pluralità di delitti di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, capo A) art. 416, commi primo, secondo terzo, quinto e sesto cod. pen. e per avere partecipato a un’associazione finalizzata a commettere più reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, capo G) di cui all’art. 291 quater, commi 1, 2 e 3 D.P.R. 43/1973;
–COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 291 bis D.P.R. 43/1973, così come già diversamente qualificato dal primo giudice il reato originariamente contestato nel capo G) ex art. 291 quater, commi 1, 2 e 3 D.P.R. 43/1973.
Le indagini hanno preso le mosse dalle dichiarazioni di NOME COGNOME e si sono riferite a un’attività strutturata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di contrabbando di tabacchi esteri lavorati posta in essere tra la Tunisia e la Sicilia. Tra l originarie imputazioni vi erano anche ulteriori ipotesi di cui all’art. 12, comma 5 D.Lgvo 286/1998 per le quali il NOME è stato assolto in primo grado. Il reato di cui all’art. quater D.P.R. 43/1973 originariamente contestato a tutti gli imputati è stato diversamente qualificato per il NOME e per un altro imputato ora non ricorrente.
Il primo giudice, infatti, ha per tali soggetti ritenuto di escludere la partecipazion all’associazione e, comunque, considerata provata la condotta di abituali acquirenti dei tabacchi, ha qualificato i fatti ai sensi dell’art. 291 bis D.P.R. 43/1973.
Le prove sulle quali si fondano le pronunce di condanna sono sostanzialmente costituite dalle dichiarazioni rese da alcuni correi e da numerose conversazioni intercettate.
La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Assise d’Appello.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi.
AVV_NOTAIO COGNOME NOME imputato per i reati di cui at capi A), art. 416, commi primo, secondo terzo, quinto e sesto cod. pen., C) ed F), art. 12, commi 1, 3 lett. a) e d), 3 bis, 3 ter, lett. b) D.Lgvo 286/1998, e G), art. 291 quater D.P.R. 43/1973.
3.1. Violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. in ordine ai capi A) e G) dell’imputazione. Nel primo motivo la difesa, come già dedotto con i motivi di appello, rileva che il ricorrente era stato processato per le medesime ipotesi di reato ora contestate ai capi A) e G) dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo che, in data 20 dicembre
2018, ha pronunciato sentenza di assoluzione. A fronte di tale sentenza, pertanto, l’attuale giudizio sarebbe precluso e la diversa conclusione cui è addivenuta la Corte territoriale sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, infatti, il fatto sarebbe il medesimo in quanto entrambe le associazioni, sia quella finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione che quella dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, coinciderebbero con quelle oggetto del precedente e diverso processo che, comunque, si riferirebbe al medesimo contesto spazio temporale. A nulla, d’altro canto, rileverebbe il fatto che alcuni dei partecipanti non coincidano, in quanto ciò non significherebbe che i gruppi organizzati erano diversi.
3.2. Vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità per tutti i reati. Nel secondo articolato motivo la difesa rileva il difetto di motivazione quanto alla valutazione degli elementi emersi con specifico riferimento a ogni singolo capo di imputazione evidenziando nello specifico: quanto ai capi A) e G), che le dichiarazioni rese da NOME COGNOME e da NOME non sarebbero credibili e non sarebbero coincidenti in relazione a elementi decisivi, così come le conversazioni indicate non sarebbero significative; quanto ai capi C) ed F), che il senso attribuito alle conversazioni poste a fondamento della condanna non sarebbe univoco quanto piuttosto queste sarebbero suscettibili di diverse letture.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzioCOGNOMErio in ordine al quale la Corte territoriale si sarebbe espressa in termini generici senza neanche spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto che la doglianza della difesa sul punto fosse inammissibile.
AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, imputato dei reati di cui ai capi A), art. 416, commi primo, secondo terzo, quinto e sesto cod. pen., e ea.pe G), art. 291 quater D.P.R. 43/1973.
4.1. Vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova quanto al riconoscimento del ricorrente che sarebbe stato effettuato da NOME COGNOME. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, affermando che NOME COGNOME aveva dichiarato che il ricorrente faceva parte dell’organizzazione occupandosi dalla costa siciliana di organizzare l’ingresso illegale di migranti clandestini, avrebbe travisato quanto in effetti dallo stesso riferito che aveva, invece, riconosciuto e parlato di un altro soggetto senza peraltro riconoscere il ricorrente quando gli era stata mostrata una sua fotografia.
4.2. Vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione all’associazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nel secondo articolato motivo la difesa censura, da una parte, i passaggi della motivazione nei quali viene attribuito rilievo alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, il cui contenuto sarebbe generico e in ordine alle quali la Corte non avrebbe tenuto conto degli specifici rilievi indicati nell’atto di appello, dall’altra, evidenzia come il significato riconosciuto ad alcune conversazioni intercettate
sarebbe in realtà neutro. Sotto altro profilo, poi, anche le dichiarazioni di NOME COGNOME, imputato di reato connesso, non avrebbero alcuna valenza probatoria.
4.3. Vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione del ricorrente all’associazione dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, Nel terzo motivo la diesa rileva la palese illogicità della conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito in quant la dichiarazione di responsabilità sul punto si fonderebbe esclusivamente sulla ritenuta sussistenza di alcune cessioni di tabacchi che il ricorrente avrebbe fatto a COGNOME, originariamente coimputato dello stesso reato che poi è stato qualificato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 291 bis D.P.R. 43/1973.
4.4. Violazione di legge in relazione all’art. 114 cod. pen.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, originariamente imputato del reato di cui al capo G) ex art. 291 quater D.P.R. 43/1973 qualificato come ipotesi di cui all’art. 291 bis D.P.R. 43/1973 dal giudice di primo grado.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla già dedotta violazione delle norme del codice di procedura penale in tema di modifica dell’imputazione sarebbe errata. Diversamente da quanto ritenuto, infatti, il ricorrente non sarebbe stato condanCOGNOME per il medesimo fatto solo differentemente qualificato poiché la condotta prevista nell’originaria contestazione, avere partecipato a un’associazione finalizzata a commettere reati di contrabbando, non sarebbe sovrapponibile a quella poi ritenuta in sentenza e qualificata ai sensi dell’art. 291 bis D.P.R. 43/1973. Sotto tale profilo, pertanto, la pronuncia del giudice di primo grado, relativa a un fatto diverso da quello originariamente contestato, avrebbe comportato una grave violazione del diritto di difesa che, come previsto dall’art. 522 cod. proc. pen., determinerebbe la nullità della sentenza di primo grado.
5.2. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe illogica e contraddittoria. Il giudice dell’appello, infatti, non avrebbe correttamente applicato i criteri di cui agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. addivenendo a una pronuncia priva di consistenza anche in ordine alla soglia di punibilità di 10 kg prevista dall’art. 29 bis D.P.R. 43/1973, frutto di un palese errore di calcolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è complessivamente infondato.
1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. in ordine ai capi A) e G) dell’imputazione evidenziando che questi riguarderebbero le medesime ipotesi di reato oggetto del processo celebrato dal Giudice
f
per le indagini preliminari di Palermo che, in data 20 dicembre 2018, ha pronunciato sentenza di assoluzione.
La doglianza è infondata.
La Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente, conformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, ha evidenziato che non sussiste l’identità tra i fatti oggetto della precedente sentenza e quelli contestati nell’attuale processo.
Nel caso di specie, infatti, tra i fatti oggetto del processo celebrato a Palermo e l’odierna imputazione, al di là della coincidenza che le contestazioni si riferiscono alla medesima fattispecie incriminatrice, non vi è la corrispondenza storico naturalistica -cioè la coincidenza degli elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona- prevista dall’art. 649 cod. pen. (cfr. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799 – 01; tra le tante Sez. 1, Sentenza n. 42630 del 27/04/2022, COGNOME, Rv. 283687 – 01; Sez. 2, n. 1144 del 06/12/2018, dep. 2019, COGNOME Vergini, Rv. 275068 – 01; Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 274448 – 01; Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268226 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015 COGNOME, Rv. 263543 – 01).
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, le imputazioni si riferiscono a due diverse organizzazioni, tanto che i partecipanti, tranne il ricorrente e un altro, non coincidono, sono caratterizzate da un diverso contesto spaziale e temporale e anche le condotte contestate al ricorrente sono differenti.
Del tutto irrilevante, infine, risulta la circostanza che per un altro imputato, in diverso processo, sia stata riconosciuta la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. evidenziata dal difensore nel corso della discussione.
La verifica circa la sovrapponibilità dei fatti oggetto dei due processi, infatti, dev essere fàcon riferimento alle specifiche condotte contestate a ogni singolo imputato nei due processi, senza che evidentemente una soluzione adottata per un imputato possa essere genericamente ritenuta corretta per un diverso soggetto.
1.2. Nel secondo articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per tutti i reati rilevando nello specifi quanto capi A) e G) che le dichiarazioni rese da NOME COGNOME e da NOME non sarebbero credibili e non sarebbero coincidenti in relazione a elementi decisivi, così come le conversazioni indicate non sarebbe significative; quanto ai capi C) ed F) che il senso delle conversazioni poste a fondamento della condanna non univoco quanto piuttosto queste sarebbero suscettibili di diverse letture.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell’atto di appello e ha
esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabi se i giudici di merito abbiano o meno esamiCOGNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da NOME COGNOME, ai riscontri rinvenuti nell conversazioni intercettate, al fatto che anche NOME COGNOME ha narrato fatti -rcui aveva avuto scienza diretta, e agli ulteriori elementi emersi in merito ai capi C) ed F), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell’istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (“esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugCOGNOME, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell – iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione”, in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Nell’articolata motivazione sul punto, infatti, il giudice dell’appello si è confrontat con le censure contenute nell’atto di appello e ha dato puntuale conto degli elementi sui quali ha fondato il giudizio di attendibilità dei due dichiaranti, che hanno riferito f specifici e concreti, di cui hanno avuto e avevano diretta conoscenza, senza che ci fosse l’intento di calunniare o accusare ingiustamente il ricorrete.
La Corte territoriale, poi, facendo specifico riferimento a ogni capo di imputazione, ha anche adeguatamente valutato il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali ha coerentemente ritenuto che emergesse l’esistenza di due gruppi criminali, uno capeggiato dal ricorrente, e dell’attività che questi svolgevano, sia finalizzata
all’immigrazione clandestina che all’importazione illegale di tabacchi, oggetto dei capi A) e G), e anche quanto alle due ipotesi specifiche di favoreggiamento di cui ai capi C) ed F) (cfr. pagine da 17 a 21 per il capo A, pagine da 21 a 23 per il capo C, pagine da 23 a 26 per il capo F e pagine da 26 a 27 per il capo G).
Quanto alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito dell dichiarazioni intercettate, d’altro canto, va ricordato che la portata dimostrativa de contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione, come nel caso di specie, è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, COGNOME, Rv. 239724). È possibile, infatti, prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr. Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. COGNOME, Rv. 272558- 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516 – 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252190 – 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, COGNOME, Rv. 237994). Tuttavia, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti desumibili dal testo della sentenza impugnata, nè ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l’eventuale vizio di travisamento della prova (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 25315 del 20/03/2012 COGNOME, Rv. 253073 – 01; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023).
Ragioni queste per le quali le attuali censure, con le quali,nella sostanza, si sollecita una lettura alternativa degli elementi emersi, a fronte della coerenza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, non sono consentite e comunque risultano manifestamente infondate,
1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzioCOGNOMErio che la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile senza addurre alcuna ragione.
La doglianza è manifestamente infondata.
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale e artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto,
dell’estrema gravità della condotta contestata, anche reiterata nel tempo, e della personalità dell’imputato, evidenziata dal ruolo di vertice assunto nell’organizzazione criminale.
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il dinieg delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n.3896 de 20/01/2016, COGNOME, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, COGNOME, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, COGNOME, RV. 248737).
1.3.1. Del pari manifestamente infondata è la censura relativa alla dichiarata inammissibilità del motivo di appello proposto in ordine alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti.
A fronte della considerazione contenuta nella sentenza impugnata per la quale la censura era contenuta nella sola richiesta inserita solo nelle conclusioni dell’atto di appello, infatti, la difesa si è limitata a fare presente che a pag. 9 dello stesso atto, dopo g argomenti a sostegno dell’assenza di elementi di responsabilità per il reato di cui al capo F), era scritto “ne deriva che anche le contestate circostanze aggravanti contestate risultano insussistenti”. Mera affermazione questa che rende evidente la carenza di specificità del motivo di appello sul punto che, pertanto, la Corte territoriale h correttamente ritenuto inammissibile ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.
1.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è complessivamente infondato.
2.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. rilevando che la conclusione della Corte territoriale quanto alla già dedotta violazione delle norme del codice di procedura penale in tema di modifica dell’imputazione sarebbe errata.
La doglianza è infondata.
2.1.1. Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto di dife dell’imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette e, quindi, queste non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l’imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (da ultimo Sez. 4, n. 9489 dell’8/2/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, COGNOME, Rv. 269569 – 01; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, COGNOME e altro, Rv. 257278; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME A, Rv. 212803).
La violazione del principio di correlazione tra l’accusa e l’accertamento contenuto in sentenza, d’altro canto, si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a que contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (cfr. Sez. 5, n. 12505 del 19/12/20922 dep. 2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477 – 01; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, quindi, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, i modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa così che l’indagine volta ad accertare la violazione d principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 24805101)
2.1.2. NOME COGNOME è stato rinviato originariamente a giudizio per il reato di cui all’art. 291 quater D.P.R. 43/1973 per essersi associato con gli altri imputati, e con altri soggetti in corso di identificazione, al fine di commettere più reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
La condotta specifica contestal ricorrente era indicata come avere operato quale acquirente abituale di grosse partite, assicurando stabilmente la commercializzazione dei tabacchi illegalmente importati.
Il tribunale, all’esito del dibattimento di primo grado / ha qualificato il reato contestato a NOME nell’ipotesi di-reerto di cui all’art. 291 bis D.P.R. 43/1973 ritenendo che la condotta commessa dallo stesso fosse quella di avere acquistato ingenti quantità di tabacchi ma che non si potesse concludere per un suo stabile inserimento nell’associazione (cfr. pag. 351 e 352 della sentenza di primo grado).
La diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto non ha comportato la condanna per un fatto diverso da quello originariamente contestato.
Il nucleo essenziale della condotta, avere acquistato ingenti quantità di tabacchi semilavorati, infatti, è la medesima,né, d’altro canto, a fronte dell’istruttoria dibattimenta espletata, può ritenersi che il diritto di difesa dell’imputato abbia subito alcun menomazione o limitazione.
La risposta fornita sul punto dalla Corte territoriale (cfr. pagine 43 e 44 della sentenza impugnata), in conclusione, risulta corretta e coerente espressione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza indicati.
2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità ? evidenziando che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale sarebbe illogica e contraddittoria in quanto non avrebbe correttamente applicato i criteri di cui agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. addivenendo a una pronuncia priva di consistenza anche in ordine alla soglia di punibilità di 10 kg prevista dall’art. 29 bis D.P.R. 43/1973, frutto di un palese errore di calcolo.
La doglianza è infondata.
La motivazione della sentenza impugnata in merito alla responsabilità dell’imputato, che si salda e integra con quella di primo grado, risulta coerente e adeguata avendo anche fornito coerente risposta alle analoghe censure già sollevate con l’atto di appello.
Con lo specifico riferimento alle conversazioni intercettate, infatti, sono stati indicat gli elementi significativi della responsabilità dell’imputato e la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in quest sede.
Del pari infondata risulta la censura in ordine all’errata indicazione del quantitativo di tabacco che il ricorrente avrebbe acquistato e all’errore di calcolo in cui è incorsa la Corte territoriale.
Il calcolo effettuato circa il numero di sigarette contenuto in una stecca, evidentemente errato, non ha infatti alcun rilievo quanto alla tenuta logica della motivazione.
Il giudice dell’appello ha fondato la conclusione circa il superamento della soglia di 10 chilogrammi sulla base del tenore delle conversazioni intercettate nelle quali -anche in virtù dei riferimenti alla necessità di portare le sigarette nel garage e alla somma da versare quale corrispettivo, per prendere la quale si sarebbe dovuto aspettare l’apertura della banca (cfr. pagine da 45 a 48 della sentenza impugnata)- risulta evidente che il quantitativo oggetto della compravendita erano quindici casse e non quindici stecche.
Ragione questa per la quale l’argomento secondo il quale anche quindici stecche di sigarette sarebbero state sufficienti a raggiungere la soglia prevista per la punibilità introdotto come una sorta di seconda motivazione, è irrilevante e l’errore sul punto non inficia la logicità della motivazione.
2.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibile.
3.1. Nel primi due motivi la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità per la partecipazione all’associazione dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sia in relazione al riconoscimento del ricorrente che sarebbe stAto effettuato da NOME COGNOME, che censurando i passaggi della motivazione nei quali viene attribuito rilievo alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, e il significato riconosciuto ad alcune conversazioni intercettate. Sotto altro profilo, poi, il ricorrente rileva anche che le dichiarazioni di NOME COGNOME, imputato di reato connesso, non avrebbero alcuna valenza probatoria.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
La motivazione della sentenza impugnata, che si salda e integra con quella di primo grado, come anche già evidenziato per gli altri ricorrenti, ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure contenute nell’atto di appello.
Con specifico riferimento ad NOME COGNOME, infatti, al di là delle dichiarazioni di NOME COGNOME, in ordine all’attendibilità delle quali la Corte territoriale ha comunque ntivat sono evidenziate le dichiarazioni di NOME COGNOME, che pure ha riferito in &line alla partecipazione dello stesso all’associazione, e, soprattutto, le conversazioni intercettate riportate in sentenza e dall’indubbio significato (cfr. tra le varie pag. 35 della sentenz impugnata, nella quale è trascritta la conversazione nella quale il ricorrente si definisce “il più grande scafista di tutto il GoverCOGNOMErato di Tunisi”, e pag. 36, nella quale è riportata una conversazione nella quale l’imputato parla di “persone che vogliono venire” e del prezzo del trasporto pari a “1000 dinari”).
Elementifquestia fronte dei quali, in conclusione, pure non volendo considerare le dichiarazioni di NOME COGNOME, la motivazione risulta esente da vizi e le attuali censure, reiterative di quelle già sollevate nell’atto di appello e anche in parte tese a ottener
un’alternativa valutazione delle prove, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate.
3.2. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione del ricorrente all’associazione dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri rilevando la palese illogicità della conclusione cui sarebbero pervenuti i giudici d merito in quanto la dichiarazione di responsabilità sul punto si fonderebbe esclusivamente sulla ritenuta sussistenza di alcune cessioni di tabacchi che il ricorrente avrebbe fatto a COGNOME, originariamente coimputato dello stesso reato che poi è stato qualificato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 291 bis D.P.R. 43/1973.
La doglianza è manifestamente infondata.
Anche in ordine a tale imputazione la sentenza impugnata, nelle pagine da 38 a 40, ha evidenziato gli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità e ha dato adeguato conto del ragionamento seguito che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede.
I coerenti riferimenti alle dichiarazioni rese da NOME, alle conversazioni intercettate e, soprattutto, alle stesse dichiarazioni proprio del COGNOME, che ha ammesso di essersi rifornito stabilmente di tabacchi lavorati esteri dal ricorrente, e l’assenza di pales illogicità, infatti, escludono che la sentenza possa essere sindacata in questa sede.
3.3. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 114 cod. pen.
La doglianza è manifestamente infondata.
3.3.1. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l’art. 114 cod. pen. si applichi laddove l’apporto del correo risulti obbiettivamente così lieve da apparire, nell’ambito della relazione eziologica, quasi trascurabile e del tutto marginale (cfr. Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, NOME, RV. 251223; n. 9491 del 07/06/1989, COGNOME, RV. 184773; Sez. 6, n. 3053 del 27/10/1981, COGNOME, RV. 152864).
In tema di concorso di persone nel reato, infatti, ai fini dell’integrazione dell circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri quanto, piuttosto, è necessario che il contributo sia di efficacia causal così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell'”iter criminoso (cfr. Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P, Rv. 274037; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi e altro, Rv. 254051; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461), ovvero accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato (cfr. Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, dep. 2012, Piccolo e altro, Rv. 253091).
3.3.2. Nel caso di specie il giudice di appello, con motivazione adeguata e coerente, condividendo quanto già indicato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato le ragioni
per le quali il ruolo del ricorrente non possa essere ritenuto marginale e la richiesta difensiva di applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen. dovesse essere disattesa.
La circostanza che il ricorrente abbia ricoperto il ruolo dello scafista, tanto da vantarsi di essere il migliore di tutto il GoverCOGNOMErato di Tunisi, infatti, evidenzia l’esiste di un contributo concreto e significativo nell’organizzazione e consumazione del reato che non può essere ritenuto “accessorio” né marginale quanto alla realizzazione dell’evento.
3.4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di NOME COGNOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/1/2023