Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10292 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10292 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cinquefrondi (Rc) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 338-P/2025 RTL del Tribunale di Reggio Calabria del 3 luglio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
sentito il PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO, del foro di Palmi, quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 3 luglio 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, in qualità di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari personali, ha rigettato il ricorso con il quale COGNOME NOME aveva impugnato il provvedimento con il quale, il precedente 13 gennaio 2025, il Gip del Tribunale reggino aveva disposto a suo carico, stante la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari connesse alla imputazione a lui provvisoriamente contestata, avente ad oggetto la partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti (va detto che a carico del COGNOME è stata ritenuta l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche in ordine a taluni reati fine da lui commessi quale aderente della associazione di cui sopra, ma non sono state ritenute sussistere, quanto a questi, le esigenze cautelari) ) la misura della custodia in carcere, confermando, pertanto, la misura in essere.
Avverso la predetta ordinanza ha ora interposto ricorso per cassazione l’indagato, affidando le proprie censure a due motivi di impugnazione.
Un primo motivo ha ad oggetto la denunziata violazione di legge in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia per ciò che riguarda il reato associativo sia per ciò che riguarda i reati fine.
Quanto al primo aspetto ci si duole della ritenuta intraneità del COGNOME al sodalizio criminale desunta dal fatto che questi sarebbe stato, nel periodo intercorso fra il marzo e l’aprile del 2021, uno stabile fornitore della droga trattata da questo.
Tale qualifica è ricavata dal fatto che da alcune intercettazioni sono emersi rapporti fra il COGNOME e tale COGNOME NOME, il quale a sua volte era in rapporti con COGNOME NOME; nel corso delle conversazioni fra costoro, veniva evocato, come fornitore di sostanze stupefacenti del primo, anche il COGNOME.
Ritiene il ricorrente che tali elementi non sono idonei a far ritenere il ricorrente soggetto partecipe della associazione per delinquere, atteso che in primo luogo non si tratterebbe di una fornitura di tipo esclusivo, posto che la associazione si approvvigionava, per l’acquisto della droga leggera, anche del canale detto dei rosarnesi, facente capo ai fratelli COGNOME; in secondo luogo il tenore delle conversazioni intrattenute dallo COGNOME con il COGNOME è tale da non fare presumere l’esistenza di una legame di tipo associativo fra questo
ed il COGNOME; quest’ultimo, peraltro, interloquisce solo con il COGNOME e non risulta avere rapporti con altri sodali né emerge che quello fosse consapevole della esistenza di un sodalizio che comprendesse anche il suo interlocutore; d’altra parte è significativa la circostanza che per ciò che concerne altri indagati, e si richiama in particolare la posizione di tale COGNOME NOME, la esistenza delle medesime emergenze investigative non ha condotto alla affermazione della esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; dato atto del fatto che queste già in sede di adozione della misura non erano state ritenute sussistere in ordine ai reati fine in provvisoria contestazione, si rileva sia che non è stata esaminata la eventualità di applicare una misura meno afflittiva della custodia carceraria sia che non è stato validamente considerato, tenuto conto dell’intercorso “tempo silente”, il requisito della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione delle condotte.
Infatti fra il momento in cui sono collocate le condotte di fornitura di sostanza stupefacente attribuite al prevenuto, cioè fra il luglio del 2020 ed il marzo del 2021, ed il momento in cui è stata disposta la misura a carico del predetto, cioè il gennaio del 2025, è intercorso un lasso di tempo di circa 4 anni privo di rilevanti elementi a carico dell’indagato; il Tribunale non ha svolto alcuna verifica sulla attualità del pericolo di reiterazione delle condotte, tale da far ritenere che fosse rimasto un rapporto di affiliazione fra il COGNOME ed il sodalizio di cui al capo di imputazione provvisoria; anche in questo caso la ricorrente difesa evidenzia come in relazione alla posizione di COGNOME NOME, riguardo al quale gli elementi deponenti per un suo coinvolgimento nella associazione per delinquere si arrestano al 2020, il Tribunale ha ritenuto non sussistere il requisito della attualità delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha, invece, valorizzato quanto al COGNOME sia la sua presunta caratura criminale, i cui elementi sintomatici, però, sono risalenti nel tempo, come si è detto, di diversi anni, e la circostanza che questi si sia, per pochi giorni, sottratto alla esecuzione della misura cautelare spiccata a suo carico, dato storico questo inteso non come un fisiologico atteggiamento difensivo, ma come un elemento indicativo di una attuale pericolosità.
In definitiva il Tribunale ha confermato la misura cautelare a carico del COGNOME sulla base di argomentazioni meramente assertive, fondate su fatti risalenti e privi di attualità, senza che sia stato individuato alcun elemento
concreto e recente idoneo a fondare un giudizio di persistente pericolo atto a legittimare la misura disposta a suo carico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto, essendone risultati inammissibili o manifestamente infondati i motivi posti a suo sostegno, deve, a sua volta essere dichiarato inammissibile.
Osserva il Collegio come, in ordine alla presenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo (non mette conto, infatti, occuparsi in questa sede dei reati fine atteso che gli stessi, non sussistendo le necessarie esigenze cautelari, non hanno costituito la base per la applicazione della misura cautelare a carico dell’indagato), la motivazione della ordinanza impugnata sia esente da ogni censura; infatti, premessa la riconducíbilità alla figura di associato di colui il quale abitualmente si occupi con una apprezzabile continuità di rifornire di sostanza stupefacente un anche preesistente sodalizio (per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 dicembre 2024, n. 47563, rv 287343), si rileva come nella presente fattispecie sia emerso che il COGNOME, nel relativamente ristretto torno di tempo andante dal giugno 2020 al alrile 2021 aveva più volte fornito sostanza stupefacente al sodalizio criminoso che vedeva quali capi lo COGNOME ed il COGNOME; non costituisce fatto idoneo ad escludere il rapporto non di mera fornitura ma di vera e propria compartecipazione alle dinamiche associative il fatto che, oltre al COGNOME, anche altri soggetti cooperassero con le due predette figure eminenti del sodalizio nella fornitura dello stupefacente, posto che fra i requisiti della partecipazione associativa del tipo di quella attribuita all’odierno ricorrente non vi è la esclusività del contributo offerto al sodalizio.
Priva di pregio nella presente sede di legittimità, è la circostanza, sostenuta dalla difesa del COGNOME, che il COGNOME, allorchè evocava / con il pronome “noi; gli aderenti al sodalizio / intendesse escludere il COGNOME, trattandosi di questione afferente alla interpretazione delle risultanze intercettive, esulante, stante il suo contenuto di merito, dall’ambito di cognizione di questa Corte.
Parimenti irrilevante è che il COGNOME interloquisse solo con uno dei partecipanti al sodalizio, essendo, invece, semmai rilevante il fatto che l’indagato fosse consapevole di operare all’interno di un organismo delinquenziale strutturato del quale egli era una parte, come emergente, secondo quanto evidenziato nella ordinanza impugnata, dal suo
coinvolgimento personale in un contrasto intervenuto fra lo COGNOME ed il COGNOME, altro associato, cui non solo il COGNOME assisteva ma in relazione al quale egli persino partecipava alle successive fasi di definizione unitamente all’altro associato COGNOME; siffatta partecipazione, evidentemente esulante rispetto al mero rapporto sinallagmatico di fornitura dello stupefacente, evidenzia plasticamente il coinvolgimento del COGNOME nel sodalizio.
Nessun significato ha, infine sul punto, la pretesa disparità di trattamento che il ricorrente lamenta rispetto a quanto stabilito dal Tribunale del riesame nei confronti di NOME NOME, altro coindagato, posto che la autonomia soggettiva delle due posizioni neppure astrattamente consente làddove non venga dimostrata la identica sovrapponibilità delle diverse posizioni e non risulti che il vizio del provvedimento impugnato in ipotesi allegato non sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti gli indagati – di trasferire gli argomenti spesi per uno degli indagati onde alleviare la posizione procedimentale di altro indagato.
Passando al secondo motivo di impugnazione, afferente alla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute dal Tribunale sia quanto al pericolo di fuga sia quanto a quello di reiterazione delle condotte criminose della stessa specie di quelle in provvisoria contestazione, osserva il Collegio, quanto al primo profilo che il dato obbiettivo della sottrazione del COGNOME per alcuni giorni alla esecuzione della misura cautelare evidenzia in termini inequivocabili, non certo che attraverso tale comportamento questi abbia inteso esercitare il suo naturale diritto di difesa, atteso che questo può e deve essere esercitato all’interno del procedimento penale e non attraverso comportamenti che sono espressivi della volontà di quello di sottrarsi al procedimento penale in corso a suo carico.
Quanto al pericolo di recidivanza va segnalato come /in termini di piena congruità logica / il giudice del riesame ha osservato come la pur ampia durata del cosiddetto “tempo silente” cioè il lasso di tempo intercorrente fra l’ultima delle contestazioni provvisoriamente mosse all’indagato e la esecuzione della misura cautelare a suo carico non Z;amei, nella fattispecie elementiattVad escludere la ricorrenza della attualità e concretezza del predetto pericolo, ove si rifletta sulla circostanza, congruamente posta in evidenza dal Tribunale, che il periodo di latitanza del COGNOME è stato da questo condiviso con altro coindagato, il COGNOME, fattore indiscutibilmente deponente nel senso del mantenimento di opachi rapporti fra il ricorrente ed altre persone coinvolte nella associazione per delinquere di cui alla imputazione, elemento che
indirizza a far ritenere la concreta possibilità di reiterazione dei reati materia di sostanze stupefacenti.
Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a tale statuizione seguono le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 in favore della Cadda selle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente