Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47576 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
La Cava Salvatore, nato ad Africo il 25/8/1977
avverso l’ordinanza del 28/5/2024 del Tribunale di Catanzaro
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 maggio 2024 il Tribunale di Catanzaro ha confermato il provvedimento emesso il 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari, con cui a NOME COGNOME è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla partecipazione al delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 e a due reati fine di cui all’art. 73 d.P.R. cit.
Avverso l’anzidetta ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’affectio societatis in capo al ricorrente in relazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90. La partecipazione del ricorrente al sodalizio, con il ruolo di stabile fornitore del sodalizio del gruppo RAGIONE_SOCIALE, ancorché talvolta anche come acquirente, sarebbe stata desunta dalla commissione di soli due reati fine di cessione di stupefacenti, neppure individuata nella qualità e quantità, a fronte di un periodo di osservazione assai circoscritto, della distanza territoriale fra la zona di operatività del sodalizio (Cosenza) e la concreta collocazione del ricorrente (Africo Nuovo). Il Tribunale avrebbe richiamato le dichiarazioni di NOME COGNOME secondo cui NOME COGNOME era stato ferito a causa del contrasto sorto in conseguenza del fatto che egli, contravvenendo al regime di monopolio imposto per lo spaccio di stupefacenti a Cosenza, si era approvvigionato dell’eroina dai suoi cugini abitanti ad COGNOME, ossia dai fratelli COGNOME. Sarebbe illogico ritenere che questi ultimi fossero partecipi del gruppo COGNOME, quando invece l’essersi rivolti a loro, per ricevere fornitura di droga, è costata a NOME COGNOME la grave punizione del proprio ferimento.
2.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe sposato acriticamente le determinazioni assunte nell’ordinanza genetica e, per converso, avrebbe ignorato i rilievi difensivi formulati nella memoria di parte, tesi a confutare in fatto e in diritto le argomentazioni poste a sostegno della misura applicata al ricorrente e, in particolare, a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari, atteso che i fratelli COGNOME avrebbero commesso due soli episodi di cessione di sostanza stupefacente, mai specificata nella natura e nella quantità. Peraltro, l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari avrebbe posto genericamente a carico dei fratelli COGNOME i due episodi di cessione di stupefacente, senza, però, specificare di quale di essi si fosse trattato. Le due condotte, per di più, sarebbero circoscritte in un arco temporale limitatissimo, ovvero due mesi, e risalirebbero a tre anni fa, ossia a ottobre e dicembre 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, dopo aver ampiamente esposto gli elementi posti a base della sussistenza del c.d. sistema Cosenza e di due gruppi operativi nel narcotraffico, riconducibili alla Confederazione di ‘ndrangheta facente capo a NOME COGNOME,
ha evidenziato che tra i fornitori del gruppo RAGIONE_SOCIALE si annoveravano i fratelli COGNOME.
Il Collegio della cautela ha richiamato, in particolare, l’intercettazione di una conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, avvenuta il 5 ottobre 2021, da cui si evinceva che il primo aveva maturato un debito di C 14.000 con NOME COGNOME ma non aveva disponibilità economica per estinguerlo, né per acquistare ulteriore stupefacente. Da un’altra conversazione emergeva che NOME COGNOME con il fratello NOME si era recato a casa dei COGNOME per approvvigionarsi di sostanza, essendosi trovato a corto di stupefacente, e, nell’occasione, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano effettuato un vero e proprio riepilogo delle varie partite di debito – credito, avendo ricordato le pregresse forniture effettuate dai fratelli COGNOME a favore di COGNOME. Inoltre, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME attestavano un rapporto di lungo corso, atteso che quest’ultimo già nel 2014 aveva riferito di alcuni rifornimenti di stupefacente del tipo eroina, effettuati dalla famiglia COGNOME presso i cugini di Africo Nuovo.
Secondo il Tribunale, non assumevano rilievo in senso contrario le cessioni effettuate dai COGNOME ai COGNOME e ricordate dei conversanti, atteso che, come emergeva dalle affermazioni di NOME COGNOME, i due fratelli di Africo si erano rivolti ai cugini solo in poche occasioni, in quanto rimasti sprovvisti di sostanza stupefacente.
Tali emergenze investigative apparivano idonee a disvelare l’intraneità dell’indagato al sodalizio, in quanto emergeva la sua coscienza e volontà di assicurare l’approvvigionamento continuativo della sostanza stupefacente al gruppo e il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi della societas RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di siffatte argomentazioni, premesso che all’indagato è stata contestata la partecipazione all’associazione per delinquere ex art. 74 della legge sugli stupefacenti con lo specifico ruolo di stabile fornitore di sostanza stupefacente dal sodalizio capeggiato da NOME COGNOME giova ricordare che, come questa Corte regolatrice ha più volte affermato, la veste di partecipe ad un’associazione, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere fondatamente riconosciuta al soggetto che si renda disponibile a fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/1/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 265764 – 01). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali, né la diversità dell’utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi
propongono di ottenere dallo svolgimento dell’intera attività criminale (ex multis: Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285646 – 01; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, COGNOME, Rv. 279249 – 01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, COGNOME e altri, Rv. 251574 – 01).
Nondimeno – come si è già condivisibilmente precisato in altri arresti – il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell’adesione dell’acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l’acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 dell’11/10/2018, COGNOME, Rv. 275719 – 01; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, COGNOME e altri, Rv. 259881 – 01).
Occorre, dunque, non una mera reiterazione della fornitura, elemento, questo non dirimente ai fini della “novazione” del rapporto, quanto, piuttosto che tale fornitura, per le sue caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità attraverso le quali si esplica, per la sua rilevanza quantitativa ed economica, abbia assunto la connotazione di una somministrazione, sia pure illecita, la cui interruzione comporterebbe, alla stregua di un ragionamento controfattuale di cui il giudice dovrà dare conto nella motivazione, un prevedibile effetto destabilizzante per l’operatività del sodalizio e per la sua capacità di soddisfare la sua fetta di mercato.
In caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, quindi, la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d’interessi, sia ravvisabile e, dunque, argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare, mediante l’approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita della societas sceleris.
Con riferimento all’elemento psicologico, è, inoltre, necessario che tutti i soggetti abbiano la consapevolezza di agire nell’ambito di una organizzazione, nella quale l’attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e che l’acquirente e il rivenditore siano stabilmente disponibili a ricevere/cedere le sostanze stupefacenti con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa.
A tali coordinate ermeneutiche non si è conformato il Collegio del merito cautelare.
Nell’ordinanza impugnata, infatti, a sostegno della ritenuta intraneità del ricorrente, sono stati valorizzati la frequenza e stabilità delle transazioni nonché il rapporto fiduciario e continuativo con i RAGIONE_SOCIALE. Da tali dati si è desunta anche «la consapevole adesione del ricorrente allo schema criminoso associativo, favorendone la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio ffi droga».
Così argomentando, però, non si è chiarito perché la partecipazione del ricorrente al sodalizio potesse trarsi dal rapporto continuativo di fornitura nei confronti dei Meduri, che è di per sé un dato munito di valenza ambivalente ed interpretabile non solo, come ha ritenuto il Collegio territoriale, quali indicatori della partecipazione dell’indagato al sodalizio, ma anche, e semplicemente, in ragione di una relazione interpersonale fra il fornitore e l’acquirente, riportabile a uno schema solo concorsuale e non associativo.
Il Tribunale, quindi, non ha dato conto degli elementi da cui ha tratto che il coinvolgimento del ricorrente in episodi di approvvigionamento si inserisse nella più estesa prospettiva associativa, sottesa ad operazioni di stabile rifornimento di stupefacenti da destinare su piazza, nell’interesse più ampio della consorteria.
Né il Tribunale ha chiarito perché dai rapporti continui di fornitura emergesse la consapevole adesione del ricorrente al perseguimento del fine comune del sodalizio.
Ne discende che può affermarsi che la figura del ricorrente è stata tratteggiata solo sulla base dei rapporti di fornitura effettuati nei confronti di NOME COGNOME, capo del sodalizio dedito al narcotraffico, ma senza alcuna precisa analisi del raccordo tra quei rapporti e il quadro delle rispettive consapevolezze in merito al ruolo assunto dal ricorrente, alla volontà del predetto di partecipare alla realizzazione di uno stabile programma e a quella degli altri sodali di avvalersi della sua collaborazione in funzione della realizzazione di un fine comune.
In altri termini, non risulta adeguatamente motivato il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, di cui si è innanzi detto.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e, nel giudizio di rinvio, il Collegio calabrese, tenuto conto delle indicate coordinate ermeneutiche, dovrà illustrare gli elementi dimostrativi dell’adesione del ricorrente alla societas RAGIONE_SOCIALE e, specificamente, della possibilità di qualificare la relazione intercorsa fra il medesimo e il suo acquirente di stupefacente, anziché quale rapporto sinallagmatico contrattuale inter partes, quale consapevole e volontaria
attuazione del programma associativo e cooperazione alla permanenza in vita del consorzio criminale.
Il pronunciato annullamento assorbe le doglianze formulate dal ricorrente in ordine alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 3 dicembre 2024.