Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6143 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6143 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
E’ presente l’AVV_NOTAIO del foro di NAPOLI NORD, in difesa di COGNOME NOME e COGNOME, il quale per COGNOME NOME si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento e per COGNOME NOME spiega le motivazioni poste alla base del ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO del foro di ROMA, in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME, la quale per COGNOME NOME si riporta al ricorso e ne chiede
l’accoglimento e per COGNOME NOME insiste nell’accoglimento dei motivi aggiunti depositati.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato – per quanto di specifico interesse in questa sede – la pronuncia di f condanna inflitta dal Tribunale di Noia GLYPH 23 marzo 2022 nei confronti di COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME.
Più specificamente, i suddetti imputati erano stati condannati:
COGNOME NOME, escluse le contestate aggravanti e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattordici di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 109);
COGNOME NOME, escluse le contestate aggravanti e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni otto di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 109);
NOME, escluse le contestate aggravanti e concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva, alla pena di anni dodici di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, D.P.R. ottobre 1990, n. 309 (capo 109);
COGNOME NOME, escluse le aggravanti di cui all’art. 61 n. 1 e 4 cod. pen. e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni dieci, mesi otto di reclusione con riguardo al reato di tentato omicidio aggravato (capo 6);
NOME, escluse le aggravanti e la recidiva nonché concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione in ordine al delitto di tentata estorsione (capo 119).
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo i motivi di impugnazione di seguito enunciati ai sensi dell’art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
COGNOME NOME ha eccepito tre motivi di doglianza, con il primo dei quali ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un’associazione criminale ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, considerato che essa sarebbe, in realtà, composta da soli tre membri, tutti aventi un ruolo dirigenziale – due perfino in qualità di promotori e organizzatori senza la presenza di alcun sodale che abbia offerto un contributo effettivo e permanente, nonché in carenza della perpetrazione di singoli reati fine.
Neppure comprovata sarebbe la ritenuta assunzione del ruolo verticistico da parte del COGNOME, considerato che esso non sarebbe evincibile dalla vicenda riguardante i rapporti con la persona di COGNOME, invece inopportunamente enfatizzata da parte dei giudici di merito.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.
Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito per non aver configurato l’associazione criminosa nell’ambito della più lieve ipotesi prevista dalla suddetta norma, come invece contraddittoriamente effettuato con riguardo ad un’altra compagine associativa, ben più articolata e strutturata, che aveva gestito una piazza di spaccio più complessa con la partecipazione di numerosi sodali.
Le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale sarebbero, invero, contraddittorie e illogiche, in quanto riguardanti aspetti di secondario rilievo, fronte del più incidente dato costituito dall’esiguo quantitativo di stupefacente effettivamente ceduto.
Con la terza doglianza il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al disposto diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza, passata in giudicato, n. 833/22, emessa dalla Corte di appello di Napoli il 31 gennaio 2022. Sarebbe, in particolare, erronea la motivazione di rigetto assunta dalla Corte di merito, in quanto fondata su non corrette valutazioni, laddove, invece, sussisterebbero tutti i presupposti temporali, spaziali e fattuali per riconoscere la ricorrenza di un identico disegno criminoso unificante le varie fattispecie contestategli.
COGNOME NOME ha proposto due motivi di censura, con il primo dei quali ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della sua responsabilità penale per il delitto associativo contestatogli.
Sarebbe, in particolare, errata la decisione impugnata per avere fondato il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti sulla scorta dei soli esiti del dichiarazioni, contraddittorie e vacanti, rese da parte dei collaboratori d giustizia, e quindi su riscontri palesemente insufficienti a comprovare la sussistenza degli elementi costitutivi del sodalizio criminoso.
Non ricorrerebbero, in particolare, i requisiti della stabilità e de permanenza dell’associazione, tenuto conto della limitata durata del sodalizio, dell’assenza di uno( qualsiasi pactum sceleris tra i consociati e della totale carenza di integrazione di singoli reati fine.
Sotto altro profilo, poi, assumerebbe decisivo rilievo anche la circostanza che in nessuna conversazione intercettata vi sia stato il diretto coinvolgimento dell’imputato.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vi di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato rubricato al 109) ai sensi dell’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.
Guardando al momento genetico dell’associazione, infatti, si evincerebb come si fosse trattato di un sodalizio criminoso finalizzato alla perpetrazi soli reati fine di lieve entità, peraltro neanche concretamente realizz mancata configurazione di tale ipotesi, inoltre, risulterebbe incoerente sia riconosciuta qualificazione ai sensi dell’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del del reato rubricato al capo 95), sia con la disposta concessione in favor ricorrente delle circostanze attenuanti generiche.
NOME ha, innanzi tutto, dedotto due motivi di ricorso, con il pri dei quali ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione con riguard disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per il delitto ex a D.P.R. n. 309 del 1990 ascrittogli al capo 109).
La sentenza impugnata avrebbe, infatti, fondato il giudizio di colpevole nei suoi confronti sulla scorta dei soli esiti delle contraddittorie dichiaraz da parte dei collaboratori di giustizia, e quindi su riscontri del tutto insuf comprovare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione criminos
Non ricorrerebbero, in particolare, i requisiti della stabilità permanenza del sodalizio, tenuto conto della sua limitata durata, dell’assen un h qualsiasi pactum sceleris tra i consociati e della totale carenza di integrazione di singoli reati fine.
Assumerebbe, inoltre, decisivo rilievo anche la circostanza che in nessu conversazione captata l’imputato fosse stato intercettato.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito violazione di legge e vi di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato contestat capo 109) ai sensi dell’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990.
Guardando al momento genetico dell’associazione, infatti, si evincerebb come si fosse trattato di un sodalizio criminoso finalizzato alla perpetrazi soli reati fine di lieve entità, peraltro neanche concretamente realizz mancata configurazione di tale ipotesi, inoltre, risulterebbe incoerente sia riconosciuta qualificazione ai sensi dell’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del del reato rubricato al capo 95), sia con la disposta concessione in favor ricorrente delle circostanze attenuanti generiche.
5.1. Con successiva memoria, quindi, NOME ha eccepito, quale motivo aggiunto, mancanza di motivazione in ordine alla recidiva contestatag deducendo disparità di trattamento rispetto agli altri coimputati.
Il ricorrente ha, in particolare, lamentato che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni di concreta sussistenza della recidiva qualificata contestatagli, così disattendendo i principi espressi dall giurisprudenza di legittimità, per cui non è a tal fine sufficiente – come invec operato nel caso di specie – l’effettuazione di un mero richiamo alla presenza di precedenti penali.
Il disposto riconoscimento della recidiva, posta in giudizio di equivalenza con le concesse attenuanti generiche, avrebbe, altresì, determinato una disparità di trattamento in sede di concreta applicazione della pena, in quanto non proporzionata rispetto a quella in concreto applicata a COGNOME NOME, ritenuto capo e promotore dell’associazione criminale.
COGNOME NOME ha eccepito, con un’unica censura, violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 56, 575 cod. pen., con riguardo a disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per il delitto contestatogli.
Il ricorrente, infatti, mai coinvolto in nessun reato afferente all’ille traffico di sostanze stupefacenti, sarebbe stato ritenuto colpevole in ragione delle sole dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, invece da ritenersi del tutto inattendibili e non convergenti con riguardo al ruolo da lui ricoperto nella vicenda delittuosa ascrittagli.
Sarebbero state valorizzate, cioè, le propalazioni di COGNOME NOME e NOME NOME – diffusamente rappresentate in ricorso – pur in assenza di riscontri estrinseci specifici, altresì omettendosi di considerare come tal collaboranti avessero espresso diverse ricostruzioni alternative, in più punti divergenti tra loro, circa il ruolo effettivamente espletato dal NOME in occasione della perpetrazione del crimine.
COGNOME NOME, infine, ha articolato un unico motivo di ricorso, con cui ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al contestatoglt reato di tentata estorsione, in particolar modo lamentando l’illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione della sentenz impugnata, insufficiente a comprovare la ricorrenza della sua responsabilità penale.
L’unicità dell’episodio e la estrema equivocità dei contenuti delle svolte captazioni ambientali e telefoniche non costituirebbero, infatti, profili di riscont idonei a corroborare un quadro probatorio del tutto scarno e privo di specifici elementi individualizzanti a suo carico. Sarebbero a tal fine insufficienti: l
coincidenza del suo nome (NOMENOME NOME NOME diminutivo NOMENOME NOME NOME da soggetti ritenuti suoi complici; la circostanza di abitare COGNOME NOME NOME di svolgere il lavoro di meccanico, trattandosi di aspetti de neutri; il fatto di essere stata riconosciuta la sua voce da parte degli oper avevano svolto le operazioni di intercettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I proposti ricorsi non sono ammissibili.
Deve essere osservato, infatti, come le doglianze in questa se proposte, nella maggior parte afferenti al disposto riconoscimento della pe responsabilità degli imputati in merito alle fattispecie loro rispettiv ascritte, siano reiterative di censure già dedotte con l’atto di a motivatamente respinte dai giudici di secondo grado, conseguentemente rendendo i motivi eccepiti privi di un adeguato confronto critico con gli argom utilizzati nel provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 278 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 24383801).
In ogni modo, le stesse doglianze, laddove sindacano l’appara motivazionale inerente all’accertamento della responsabilità degli imput afferiscono alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione delle prove as cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede di legittimità.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito di q Collegio non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro dispos se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaust convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattam applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che ha giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cos tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione sto fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del di giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricor cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/19 Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi d fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati d ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molte arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01).
3. Ebbene, facendo richiamo agli indicati parametri valutativi, deve, in primo luogo, essere ritenuta la manifesta infondatezza della doglianza – comune agli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME – con cui i ricorrenti hanno lamentato l’erroneo disposto riconoscimento della loro responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, sul presupposto della mancata ricorrenza di uno stabile e permanente sodalizio criminoso dedito all’illecita perpetrazione dell’attività di spaccio, considerata la sua limitata dur nel tempo, l’inesistenza di un pactum sceleris, la presenza di una struttura composta da soli tre membri, tutti aventi ruolo apicale, l’assenza di sodali posti in ruolo subalterno, nonché l’omessa perpetrazione di reati fine.
Diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, infatti, la sentenza impugnata ha diffusamente dato conto, con argomentazioni congrue e logiche, di plurimi riscontri obiettivi attestanti l’esistenza di una stabile associazio criminosa agente in modo incontrastato nel territorio di Marigliano.
L’esistenza del vincolo associativo, in particolare, non è stato evints4 come pure lamentato da parte dei prevenuti – solo da dichiarazioni contraddittorie e vacanti rese da parte di alcuni collaboratori di giustizia, bens da plurimi riscontri fondanti e coerenti, anche desunti dalle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, rispetto ai quali di nessun rilievo è circostanza che non siano stati contestati singoli reati-fine, per la Corte di merit da imputarsi solo alla tardiva genesi delle indagini, svolte in un tempo in cui i gruppo già versava in una situazione di crisi, soprattutto dopo l’intervenuta scarcerazione di COGNOME.
Per come diffusamente esplicato in più parti della sentenza impugnata (cfr. pp. 12 e ss.), l’esistenza di stabili rapporti intercorrenti tra gli associat ripartizione tra loro dei compiti e degli utili scaturiti dall’attività illecita, so ampiamente descritti dal collaboratore di giustizia COGNOME NOME NOME già gestore della piazza di spaccio insieme a COGNOME NOME – e riscontrati dalle dichiarazioni di altri collaboranti, come COGNOME NOME – già svolgente la funzione di vedetta per COGNOME NOME – e soggetti appartenenti ad altri
gruppi criminali (COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME). Ad ulteriore riscontro, poi, plurime conversazioni ambientali e telefoniche intercettate hanno dato pieno supporto al narrato dei collaboratori di giustizia, consentendo ai giudici di merito di acquisire sicur conforto in ordine al fatto che la struttura associativa fosse articolata, co puntuale ripartizione dei ruoli, in due piazze di spaccio dedite alla cessione di cocaina e crack, al contempo provvedendo alla vendita di droghe leggere.
La Corte di appello, inoltre, ha compiutamente dato conto di come il sodalizio criminoso fosse composto, oltre che dai tre ricorrenti, anche da altri partecipi, tra cui le persone di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.1. Del tutto adeguata e logica è, poi, la motivazione con cui i giudici di merito hanno riconosciuto la singola responsabilità degli imputati in ordine al delitto loro contestato ai sensi dell’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990.
E’ stato compiutamente esplicato, GLYPH infatti, come l’appartenenza all’associazione di NOME e COGNOME NOME sia stata comprovata dalle propalazioni di NOME NOME, poi riscontrate da altri collaboratori di giustizia nelle quali è stato diffusamente chiarito come il NOME fosse dedito allo spaccio di cocaina mentre COGNOME NOME operasse in modo diretto alla cessione della droga, così favorendo entrambi la produzione di ingenti profitti, poi ripartiti tra vari sodali. Al di fuori di un legame meramente familiare, pertanto, i due prevenuti erano stabili partecipi di un sodalizio criminoso ben strutturato, in cui hanno per lo più operato seguendo le direttive di COGNOME NOME.
Quanto, poi, al riconoscimento di quest’ultimo quale capo promotore dell’associazione, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come tale posizione verticistica fosse stata univocamente riconosciuta da parte di tutti i collaboranti escussi, che unanimemente avevano esplicato come il COGNOME avesse svolto l’indicato ruolo in maniera indisturbata, mantenendo i rapporti con i rappresentanti della locale camorra, fino alla scarcerazione di COGNOME.
I collaboratori di giustizia, inoltre, hanno chiarito come COGNOME NOME gestisse tutte le principali attività della compagine, tra cui quelle di elargizio dei compensi alle vedette e ai pusher, di percezione degli incassi e di suddivisione dei proventi tra i sodali.
Prive di ogni pregio sono, poi, le censure dedotte da COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME in ordine alla mancata riqualificazione del delitto associativo loro contestato nella meno gravosa ipotesi prevista dall’art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Il Collegio rileva, in proposito, come la Corte di appello abbia diffusamente esplicato in sentenza (cfr. pp. 13 e ss.), con argomentazioni prive di illogicità
come plurimi aspetti emersi dalle intervenute acquisizione probatorie, ed in particolar modo il numero non esiguo di partecipi, la differente tipologia della droga ceduta, l’articolata operatività in sottogruppi, la gestione di più piazze i maniera incontrastata, la diversità dei fornitori cui rivolgersi, l’elev quantitativo di stupefacente movimentato, la presenza di una cassa comune e la capillare ripartizione dei ruoli tra i sodali, fossero tutti aspetti espressivi di notevole capacità di smercio ravvisabile tra i componenti del sodalizio criminoso, di certo ostativi alla configurazione, nel caso di specie, della più lieve fattispec invocata.
Ne deriva, in termini adeguati e logici, la consequenziale decisione della Corte territoriale di escludere l’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, atteso che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, l’indicata ipotesi dev essere esclusa quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per l predisposizione di un’idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell’attività sia incompatibile con il carattere della lieve ent (così, tra le tante, Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803-01).
Per come congruamente chiarito dalla Corte di merito, poi, è manifestamente infondata pure la lamentata doglianza per cui vi sarebbe stata una disparità di trattamento rispetto a una differente struttura associativa cui invece è stata riconosciuta, nel presente giudizio, l’invocata ipotesi della minore gravità, atteso che, in quel caso, si trattava di un sodalizio caratterizzato da una maggiore rudimentalità, da un organico ridotto, dalla mancanza di un ruolo egemonico sul territorio e dall’assenza di adeguati canali di approvvigionamento della droga.
5. Manifestamente infondata è anche la censura eccepita da COGNOME con il terzo motivo di ricorso, in cui ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore del vincolo della continuazione con la sentenza, passata in giudicato, n. 833/22 della Corte di appello di Napoli del 31 gennaio 2022, sul presupposto della ricorrenza di un identico disegno criminoso unificante le varie ipotesi contestategli.
In termini contrari, invece, il Collegio rileva la troncante decisività d principio, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, per cui l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cu apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da
adeguata motivazione (cfr. in questi termini: Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275222-01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254006-01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, COGNOME, Rv. 237014-01).
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale di Napoli ha esplicato, con motivazione logica e congrua, le specifiche ragioni per cui ha ritenuto di non ravvisare l’identità del disegno criminoso tra il fatto giudicato nel present procedimento e quello già precedentemente vagliato dalla stessa Corte di appello.
E’ stato adeguatamente rappresentato (cfr. pp. 18 e ss.), infatti, come nella fattispecie non possa essere individuato nessun indice rivelatore dell’identità del disegno criminoso, attesa la completa diversità delle due compagini associative cui il COGNOME ha preso parte, connotate dalla presenza di partecipi e modalità operative del tutto differenti, dal fatto di avere agito epoche diverse e in ambiti territoriali distinti, con parziale diversità della dro ceduta e con implicazioni con l’estero non presenti nell’associazione per cui è giudizio in questa sede. Per come definitivamente esplicato nella sentenza impugnata, con argomentazione oltremodo chiarificatrice, si è trattato di due condotte criminose «che in comune presentano soltanto l’identità della norma giuridica violata e nulla più».
In ragione della dedotta motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che la Corte di merito abbia fornito adeguata e convincente motivazione circa le risultanze fattuali considerate ai fini della esclusione dell’identità del disegno criminoso tra il fatto giudicato nel presente giudizio e quello già vagliato dalla stessa Corte di appello di Napoli.
Ne consegue che la doglianza dedotta dal ricorrente si appalesa come sostanzialmente finalizzata ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto nelle fasi di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza e alla logicità della motivazione espressa, fa ritenere la stessa del tutto priva di fondamento.
E’, poi, inammissibile la censura con cui NOME ha lamentato, con motivo di ricorso aggiunto, il vizio di carenza di motivazione in ordine alle ragioni di configurazione della recidiva qualificata contestatagli, per essere stata per la prima volta introdotta in questa sede di legittimità, senza essere stata prima eccepita con l’atto di appello, né in alcun modo collegata alle ulteriori doglianze dedotte con il ricorso per cassazione.
Trova applicazione, infatti, il troncante principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per
cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).
Manifestamente infondata, quindi, è pure l’unica doglianza dedotta da COGNOME NOME in ricorso, avente ad oggetto l’erroneo disposto riconoscimento della sua responsabilità penale per il reato di tentato omicidio aggravato commesso in danno di COGNOME NOME.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l’insussistenza di un panorama probatorio inequivoco circa l’effettiva sua partecipazione al crimine, ed al ruolo da lui effettivamente espletato in tale circostanza, affermando che la sua responsabilità penale sarebbe stata evinta dalle sole dichiarazioni inattendibili, confuse e contraddittorie rese dai collaboratori di giustizia NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, senza il conforto di adeguati riscontri estrinseci.
Trattasi, invero, di censura volta a ottenere una rivalutazione in fatto del compendio probatorio in atti, non consentita in questa sede di legittimità.
Nel caso di specie, infatti, può senz’altro ritenersi che la Corte territoria abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di riscontro considerati nella propria decisione (cfr. pp. 21 e ss.), esplicando in modo espresso come la condanna del NOME sia stata fondata su plurimi elementi di riscontro, in particolar modo costituiti: dal contenuto della sentenza irrevocabile di condanna emessa per gli stessi fatti nei confronti di NOME NOME; dalle dichiarazion anche autoaccusatorie, rese dai collaboratori di giustizia NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; dalla testimonianza della persona offesa; dal contenuto di numerosi dialoghi intercettati.
Tali emergenze hanno consentito, quindi, ai giudici di merito di fkt j ritenere provato, sotto vari aspetti, come il COGNOME fosse stato partecipe 04:11’azione criminosa, offrendo un fondamentale contributo sia nella fase di recepimento dell’arma che come palo al momento del concreto espletamento dell’azione omicidaria.
Neppure veritiera è la circostanza per cui le dichiarazioni dei collaboranti – e in particolare quelle di NOME COGNOME riguardanti le modalità di consegna della pistola – sarebbero state rese in maniera contraddittoria e confusa, soprattutto
con riguardo al ruolo concretamente svolto dal COGNOME in occasione dei fatti, avendo il giudice di appello diffusamente rappresentato come le stesse presentassero, invece, una sostanziale coerenza, riguardando fatti commessi in distinti momenti temporali.
In ragione delle rappresentate argomentazioni, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che la censura mossa dall’imputato si appalesi, nella sostanza, come volta ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza e alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.
In sostanza, le considerazioni espresse dal COGNOME possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l’esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della sua responsabilità penale.
8. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, infine, anche con riguardo all’unico motivo di ricorso eccepito da parte di COGNOME NOME, con cui l’imputato ha lamentato l’insufficienza degli elementi probatori acquisiti a far ritenere comprovata l’avvenuta sua integrazione del delitto di tentata estorsione contestatogli, trattandosi di un riconoscimento di responsabilità unicamente fondato su dialoghi captati equivoci e non chiari, tali da configurare un quadro probatorio scarno e privo di specifici elementi individualizzanti a suo carico.
Diversamente da quanto sostenuto – con modalità aspecifiche e parzialmente generiche – da parte del ricorrente, il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia congruamente esplicato (cfr. p. 26), in maniera adeguata e del tutto logica, e quindi esente da ogni possibile vizio, come, in termini opposti, i concorso dell’imputato nella tentata estorsione perpetrata in danno di COGNOME NOME sia stato desunto dagli inequivoci contenuti delle conversazioni intercettate, nelle quali era stato fatto uso del diminutivo (NOME) con cui il NOME solito essere chiamato, nonché da circostanze obiettive come il fatto che il ricorrente abitasse vicino alla casa della vittima e che svolgesse proprio il lavoro di meccanico. Ancora rilevante è stata ritenuta la circostanza che in un’intercettazione l’imputato avesse indicato con il nome di COGNOME NOME quello della persona cui aveva chiesto “cinque babà” – e cioè, verosimilmente, la somma di euro 5.000,00, quale illecito corrispettivo per la restituzione dei beni sottratti alla vittima -.
In ossequio agli indicati aspetti, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che la censura mossa dall’imputato si appalesi come volta ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di
merito, il che, avuto riguardo alla coerenza e alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.
Ne deriva, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2025