Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5791 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5791 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/08/2025 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, quest’ultimo in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che chiedono l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 20 agosto 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione feriale di riesame, ha confermato l’ordinanza del 16 aprile 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3, e, 4 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 175) per essersi associato con altri, in qualità di promotore, organizzatore e direttore, al fine di commettere più delitti di acquisto, detenzione, commercio, trasporto e successiva distribuzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con le aggravanti dell’associazione armata, composta da più di dieci persone, dall’ottobre
2022, in permanenza attuale, nonché in ordine ad una serie di reati scopo di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravati dal fatto commesso da più di tre persone e con l’aggravante dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente (capi 23, 24, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 118, 119, 121, 124, 126, 128, 141, 168, 173 della provvisoria imputazione).
Propone ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che si è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento alle norme di cui all’art. 273 cod. proc. pen., 73 e 74 d.P.R. non 309 del 1990.
Richiamata giurisprudenza sul sindacato della Corte in tema di misure cautelari, si evidenzia che in udienza camerale era stata depositata memoria in cui, prescindendo dai reati fine, si era constatata la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto associativo, con riferimento alla presunta sussistenza di una consorteria, desunta dalla mera realizzazione dei reati fine, alla presunta permanenza e alla esistenza di elementi indiziari, su cui il Tribunale omette ogni motivazione. Si era rappresentato che l’arco temporale risulta breve (da ottobre 2022 ad aprile 2023) e due reati fine (quelli di cui ai capi 23 e 24) risultano commessi nel 2020 quando l’associazione non era ancora nata, a riprova che il prevenuto aveva sempre agito da solo. Emerge al più un disegno criminoso di natura concorsuale ed occasionale, fuori da un agire programmato e stabile e dal gennaio 2023 l’indagato non risulta aver fornito alcun apporto.
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 273 cod. proc. pen. e 74, co d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi escludere il ruolo di promotore del ricorrente.
Si osserva che con deduzioni rese oralmente in udienza erano state evidenziate circostanze tali da delegittimare il ruolo apicale, asseritamente rivestito dal ricorrente; i contatti riscontrati nelle chat al più facevano emergere una mera interlocuzione con i soggetti apicali, senza margini decisionali autonomi per il ricorrente, che agiva quale mero esecutore e ciò risulterebbe in quelle conversazioni, registrate in ambientale, in cui gli interlocutori non riconoscevano il ricorrente (detto “COGNOME“) come leader del gruppo; o nelle poche conversazioni intercettate solo con NOME COGNOME (detto “NOME“) e non con altri capi del gruppo; nel fatto che il ricorrente non organizzava né coordinava la realizzazione del laboratorio di raffineria caduto in sequestro nell’aprile 2023; infine, nella circostanza che il gruppo ha continuato ad operare anche dopo l’arresto del ricorrente nel maggio 2023 .
Il Sost. Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando la partecipazione, con il ruolo di promotore, del ricorrente ad una associazione criminale dedica al traffico di stupefacenti, di cui si contesta sia l’esistenza dovendosi escludere gli elementi tipici dell’associazione, sia il ruolo di promotore del ricorrente.
1.1 Laddove la parte lamenta l’omessa valutazione della memoria depositata nell’udienza camerale innanzi al tribunale del riesame e quindi la mancanza di motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, va rimarcato che la censura non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale vengono affrontate tutte le doglianze difensive in punto di sussistenza del delitto associativo, desunta anche dall’esistenza di una numerosissima serie di reati scopo (analizzati singolarmente nel corpo di tutta l’ordinanza), attraverso una ricostruzione del fatto priva di elementi contraddittori o incoerenti, in cui il Tribunale argomenta, con elementi di fatto, sulla esistenza dell’associazione descritta al capo 175 (riportato per estratto nella prima parte dell’ordinanza e quindi analizzato da pag. 39 in poi) e non già di un mero concorso di persone, come continua a sostenere, anche in questa sede, il ricorrente.
1.2 Come noto, è principio consolidato che il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatt (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761 – 01) e che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
1.3 Applicando i suesposti principi al caso in esame, va rimarcato che tanto le censure mosse in ordine alla gravità indiziaria di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, quanto quelle relative alla partecipazione del ricorrente alla consorteria con il ruolo di capo e promotore, sono tutte genericamente svolte e pertanto inammissibili e non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che, in termini logici e coerenti, passa in rassegna i numerosissimi reati scopo ascritti al ricorrente – che sugli stessi non muove sostanzialmente censura – e ricava dalle condotte realizzate (documentate dal sistema di captazione della messaggistica SkyEcc), da cui emerge in modo del tutto univoco lo stabile legame commerciale a fini criminali, il mutuo riconoscimento dei sodali rispetto a relazioni consolidate, l’invalso utilizzo di strumenti di comunicazione occulti e di modalità organizzative già rodate, così da rendere del tutto esaustiva sul punto la motivazione.
1.4. Con argomentazioni esenti da vizi logici, sono state messe in convergente evidenza: da un lato, le conversazioni captate, aventi un contenuto esplicito sul trasporto e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, in un contesto non occasionale ma di stabile e mutuo riconoscimento degli interlocutori; dall’altro, i numerosi reati scopo, aventi tutti ad oggetto il traffico di ingenti quantitativi droga, nell’ordine di decine di chili ogni volta; ancora, l’individuazione di immobili da destinare a deposito.
L’ordinanza impugnata ha altresì congruamente valorizzato, ai fini della sussistenza della consorteria e del ruolo apicale rivestito dal prevenuto, l’utilizzo di criptofonini con il sistema di messaggistica Sky-Ecc, denotanti una stabile relazione occulta tra i sodali; il contenuto delle conversazioni da cui emerge la direzione delle attività da parte del ricorrente, che ricerca sempre nuovi soggetti per i trasporti dello stupefacente, dotati possibilmente già di criptofonini e di autovetture a doppio fondo per nascondere il carico di droga; la creazione di chat di gruppo, da parte del ricorrente, in coincidenza con i trasporti; e i continui contatti con altri sodali che rivestivano anch’essi posizioni apicali, non interrott dopo l’arresto, non essendosi il prevenuto dissociato in alcun modo dal gruppo, di cui continua ad essere leader, a sostegno della attualità delle esigenze.
1.5 Ne consegue la adeguata tenuta logica e motivazionale del provvedimento impugnato e il corretto governo dei principi consolidati in materia di reati associativi finalizzati all’importazione e commercio di sostanze stupefacenti, ove sono chiaramente delineati i ruoli dei soggetti, i loro stabili legami e la sussistenza di una organizzazione, che assume i tratti non già della mera occasionalità di un
concorso di persone, ma di una rodata struttura operativa dotata di mezzi e persone, della quale il prevenuto era uno dei capi.
2 Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 21/01/2026.