Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1934 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1934 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG dottoressa NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17/07/2025, il Tribunale di Bologna ha rigettato l’appello cautelar proposto nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelar personale interdittiva di cui all’art. 290 cod. proc. pen. del divieto di esercitare attività di e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per dodici mesi, disposta in rela alla contestazione provvisoria del reato di cui all’art. 416, commi 1, 2 e 5 cod. pen, l’aggravante del numero dei partecipi superiori a 10, per aver partecipato ad un’associazione a delinquere, facente capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti nonché altri reati tributari, autoriciclaggio e riciclaggio dal 2019 al 2023. In particolare, si c NOME, nella qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, di aver partecipato continuativamente al sodalizio quale “stabile utilizzator avendo richiesto e utilizzato numerosissime fatture per operazioni inesistenti, emesse da società cartiere appartenenti alla “RAGIONE_SOCIALE“, medrante il meccanismo del pagamento effettivo con bonifico dell’importo fatturato e della restituzione in contanti della somma bonific decurtata della provvigione riconosciuta all’emittente e ai vertici del sodalizio. In relazi suddetti fatti al NOME è altresì contestato il reato di cui all’art. 8 d.lgs.74/2000 imputazione 120, 121 e 121 bis).
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE affidando il ricorso a due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione ordine al fumus del reato associativo. Il giudice a quo ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato essendo il NOME un partecipe all’accordo stabile e duraturo avente ad oggetto l’emissione di un numero indeterminato di fatture per operazioni inesistenti da parte di socie cartiere riconducibili a NOME COGNOME al fine di evadere le imposte. Tuttavia, il rico evidenzia di aver assunto un ruolo marginale nella vicenda in contestazione, come emerge evidentemente dalla conversazione telefonica intercorsa con il vertice del sodalizio, NOME COGNOME, a cui il NOME, nell’instaurare contatti telefonici, si presentava come “amico di NOME chiedendogli un incontro. Il fatto che il NOME si sia presentato facendo richiamo ad un conoscente comune è evidentemente sintomatico dell’assenza di un rapporto diretto con i vertici dell’associazione. Inoltre, si evidenzia che, a fronte di un totale di fatture emesse pari ad 152.000 circa, la RAGIONE_SOCIALE NOME aveva dispo un bonifico di un importo assai ridotto, prossimo a euro 72.000, effettuando pertanto un sald parziale. Tali elementi sono sintomatici del fatto che il NOME, lungi dal partecipare al soda criminale, si limitava ad acquistare sporadicamente le fatture per operazioni inesistenti al di evadere le imposte, senza alcuna consapevolezza dell’esistenza di una organizzazione né con
la coscienza e la volontà di fornire un contributo al mantenimento della consorteria crimina LA cui ricorrente è totalmente estraneo, come dimostra l’assenza di contatti diretti con gli coimputati e il fatto che lo stesso COGNOME non ricordava neppure il suo nome; pertanto, no sussiste il fumus della condotta di partecipe contestata.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alle esigenze cautelari, non sussistendo alcun pericolo attuale e concret di reiterazione del reato. Lo stesso giudice a quo ha ritenuto insussistente il pericolo di inquinamento probatorio a seguito della esecuzione dei sequestri probatori nei confronti degl altri indagati, senza tuttavia adeguatamente motivare in ordine al pericolo di reiterazione reato, considerato che nel corso dell’anno 2024 il ricorrente non ha emesso né utilizzato fattu per operazioni inesistenti. Il giudice a quo non ha considerato il periodo intercorso tra i fatti contestati, commessi dal 2019 al 2023, e l’applicazione della misura cautelare, disposta a marzo del 2025. Le condotte illecite sono definitivamente cessate nel 2023, da oltre un anno, e no sussistono elementi che possano far ipotizzare che il ricorrente possa aderire a strutture crimin a sodalizi delinquenziali simili a quello contestato.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarars l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria il difensore del ricorrente, in replica alla requisitoria del Procura generale, ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso ed evidenziato l’assenza di contatt altri sodali, e l’assenza di prove in ordine alla partecipazione al sodalizio, posto che, “a fr un totale di fatture emesse pari a euro 152.376 dalla “RAGIONE_SOCIALE“, la Individuale “RAGIONE_SOCIALE” disponeva bonifici per un impor totale di euro 72.447 sul c/c della società emittente, quindi per un saldo soltanto parziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1.Si premette, in linea generale che, in tema di misure cautelari personali, allorchè, co nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi d colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare nat del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abb adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dir governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, com mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanz cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai
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è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione d tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al model delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all’ art. 546 cod. proc. pen., adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risult articolato attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità (Sez. U, 22/03/ Audino; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504).
Quanto precipuamente in ordine alla prova dell’appartenenza di un soggetto all’associazione per delinquere, essa può essere anche desunta dalla partecipazione a un solo reato -fine, purché, in questo caso, si accerti che il ruolo svolto dal soggetto e le modalità dell’azione p in essere costituiscano conseguenza della sussistenza del vincolo. Ciò si verifica allorché predetto ruolo dimostri che esso è stato affidato proprio a quel soggetto- e non ad altri- in m non occasionale (Sez. 5, n. 6446 del 22/12/2014, Rv. 262662; Sez 3, n. 43822 del 16/10/2008, Rv.241628).
Infine, in ordine alla astratta configurabilità del reato associativo finalizzato al compim di reati fiscali, in giurisprudenza si è affermato che integra la condotta di partecipazion un’associazione finalizzata alla commissione di reati di emissione e di utilizzo di fatture operazioni inesistenti il costante e continuo ricorso alla copertura fiscale assicurata dal rilas fatture per operazioni inesistenti da parte di società cartiere costituite e organizzat un’associazione per delinquere, la cui operatività sia finanziata dalle illecite provvigioni v dagli apparenti acquirenti su ogni transazione, trattandosi di condotta che determina uno stabi affidamento del gruppo sulla disponibilità all’utilizzo del pianificato meccanismo fraudole mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole, che supera la soglia del rapport sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell’adesione dell’acquiren al programma criminoso (sez. 3, n. 8472 del 17/01/2023, Rv. 284201 – 01). Si è altresì specificato che non costituisce ostacolo alla configurazione del reato associativo la diversità contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816 – 02).
Tanto premesso, nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza è inconfutabilmente emerso che NOME COGNOME era ai vertici del sodalizio criminale, unitamente al NOME COGNOME, nonché l’amministratore di fatto di u serie di società cartiere che venivano utilizzate esclusivamente per l’emissione di fatture operazioni inesistenti. In particolare, il COGNOME interloquiva direttamente con gli impren utilizzatori ed acquirenti delle fatture fittizie, determinando le percentuali di guadagno pr di volta in volta a titolo di compenso ed organizzando le modalità di prelievo dai contant
provvedendo alla redistribuzione dei profitti conseguiti. All’atto dei controlli, si eviden il COGNOME è stato rinvenuto in possesso di una somma ingente di denaro in contante mentre viaggiava in auto. A seguito dell’allontanamento di NOME COGNOME dal 2021, il COGNOME ha agi quale unico capo dell’associazione criminosa occupandosi personalmente dell’attività di restituzione e di riconsegna del denaro pagato fittiziamente dagli imprenditori clienti utiliz delle fatture false.
In tale quadro, il ricorrente, quale titolare di una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, risultava essere un imprenditori locali che, per le annualità del 2022 – 2023, ha reiteratamente richiesto, rice e utilizzato stabilmente numerose fatture per operazioni inesistenti da parte delle società carti appartenenti alla “RAGIONE_SOCIALE“, partecipando al sodalizio quale acquirente delle fatture p operazioni inesistenti da parte di società a cui sono state contestati i reati di cui all’art. 74/2000, a fronte del pagamento di un corrispettivo decurtato dalla provvigione.
Il giudice ha evidenziato che nell’interrogatorio di garanzia innanzi al GIP il NOME COGNOME promotore della suddetta associazione a delinquere e artefice del sistema organizzato di frode fiscale, ha riconosciuto i fatti ascritti fornendo elementi sia a proprio carico che a caric altri coindagati coinvolti, illustrandone i ruoli e le condotte. In particolare, il B confermato che tutte le fatture emesse dalle proprie società nei confronti della RAGIONE_SOCIALE individu di cui il NOME è il rappresentante legale erano fittizie e che per tale servizio il ricor corrispondeva il 10% del valore delle fatture. Pertanto, il ricorrente, lungi dall’essere un sem ed occasionale utilizzatore finale dei servizi illeciti di false fatturazioni forniti da criminoso, ha fornito un sistematico e stabile contributo al sodalizio medesimo, svolgendo i ruolo di acquirente-utilizzatore delle fatture fittizie, come si inferisce dal fatto di aver r utilizzato da ben tre società cartiere e per un significativo arco temporale di tempo ben fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorrente, lungi dall’assolvere un meramente formale o) occasionale, ha utilizzato per un lasso di tempo abbastanza esteso, pari a due anni, fatture per operazioni inesistenti, per un imponibile IVA complessivamente superiore a euro 259.000, ponendo in essere, dunque, una condotta continuativa stabile e duratura.
Quanto al profilo evidenziato dal ricorrente con la memoria, concernente il pagamento solo parziale della fatture per operazioni inesistenti utilizzate, si osserva che tale circostanza, dall’inficiare il quadro indiziario descritto dal giudice a quo, al contrario lo rafforza, conf la natura fittizia delle fatture utilizzate.
1.2. Nemmeno il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito c supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione. presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all’indicazione delle ragio per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all’entità gravità dei fatti di reato (Sez.6, n. 2956 del 21/07/1992, COGNOME, Rv. 191652; Sez.1, 2523 del 26/05/1994, COGNOME, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono
infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel meri relative statuizioni. Ogni valutazione, al riguardo, è riservata al giudice di merito e le r determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304) rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Natura l’obbligo di motivazione diviene più intenso ove la difesa rappresenti elementi idonei, ne sua ottica, a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di soddisfarl misure di minore afflittività (Sez U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387).
Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente a l concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare coerenti con i parametri di cu all’art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 306/04 del 3/12/2003) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione crimi non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Sez.4, n.1379 del 24/05/1996,
1.2.Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che in ordine ai fatti contestati non ri una effettiva interruzione dei rapporti illeciti con il sodalizio criminoso, che ha proseguito svolgimento della sua attività illecita fino all’attualità ovvero fino al momento dell’arre COGNOME, essendo emerse nuove società e strutture criminali appartenenti alla sodalizio che sono state costituite dopo il 2023, ed ha affermato la sussistenza del concreto attuale pericolo reiterazione del reato, per nulla superato dalle argomentazioni prospettate dal ricorrente, quale non ha fornito alcun elemento di rilievo tale da imporre una rivalutazione del pericolo reiterazione criminosa. Il ricorrente annovera, infatti, solo elementi di valenza neutra, qu mero decorso del tempo dal momento dell’applicazione della misura cautelare, ma non ha addotto elementi significativi di distacco dalle logiche delinquenziali e associative, non ave mai fornito alcun contributo alla chiarificazione della vicenda in contestazione o dato al segnale tangibile di rivisitazione critica del proprio operato illecito. Ed infatti l’emissione per operazioni inesistenti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE del ricorrente è avvenuta per oltre un bi e fino a tutto il 2023, non risultando provata la circostanza, addotta dalla difesa, secondo c NOME avrebbe interrotto i rapporti illeciti – protratti stabilmente per un biennio – con il con l’emissione dell’ultima fattura di fine 2023. Ad ogni modo, la pericolosità specifica estrinsecarsi anche nell’adesione ad altre strutture criminali o a altri sodalizi criminali, gestiti da altri soggetti non indagati nel presente procedimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Aloè, Rv. 205306; Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Rv. 209859; Sez. 2, n. 27813 del 16/05/2003, Rv. 225207); con esclusione di ogni presunzione o congettura e attenta focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commet determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circosta renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie.
5 GLYPH
Il ricorso GLYPH deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declarat dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandos di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedi e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremi favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e del di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 novembre 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente