Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2244 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2244 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Greco NOME nata a Catania il 24/07/1949
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 26/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l del ricorso
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catania adito in sede di appello cautelare dal Pubblico Ministero della stessa città a l’ordinanza reiettiva della cautela pronunciata dal Giudice per le in preliminari di Catania il 7 febbraio 2024, ha applicato a NOME COGNOME la misura arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad un’associazione de narcotraffico di cocaina e marijuana (capo 1) e per i reati fine di cui all d.P.R., commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2).
2 . Ricorre l’indagata con atto a firma del difensore di fiducia, in cui a due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necess esigenze della motivazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 173 di att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione di legg e vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, quanto al associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il provvedimento impugnato, nella descrizione degli elementi costitutivi de organizzazione dedita al narcotraffico, è carente di autonoma valutazione risp alle emergenze investigative.
L’ordinanza è pressoché identica nei contenuti a quelle adottate nei confr dei coindagati, con un insufficiente approfondimento dei ruoli dei singoli asso e dei contributi da ciascuno arrecati alla realizzazione collettiva.
Nel periodo di ritenuta operatività del gruppo – agosto 2021/aprile 202 non è individuabile una associazione, connotata da stabilità e comunanza di sco degli aderenti, riconducibile al paradigma dell’art. 74 d.P.R. cit..
Il Tribunale non ha considerato che, oltre ad essere legati da vincoli famil i coindagati vivevano nel medesimo quartiere ove avveniva lo spaccio L’appartenenza al medesimo nucleo familiare imponeva un più pregnante onere argomentativo, dovendosi distinguere la collaborazione prestata dai singoli in dei legami di sangue, valutabile in termini di connivenza ovvero di mero contrib concorsuale alla realizzazione del singolo fatto di cessione, da una eff condivisione di scopi criminosi; i rapporti di frequentazione, monitorati videoriprese, non hanno, di conseguenza, alcuna valenza dimostrativa.
Proprio in ragione dei vincoli familiari e del rapporto che NOME COGNOME ave con il figlio NOME COGNOME – soggetto che lo stesso Tribunale descrive c prevaricatore ed insultante verso la madre – non è dimostrato che la ricorr agisse con affectio societatis: NOME non aveva alcuna volontà di aderire al sodalizio, ma si limitava ad eseguire le richieste imperative del Napoli n
confronti aveva una posizione di sudditanza. Anche quando interagiva con altr sodali, si atteneva agli ordini perentori del figlio.
A riprova della sua estraneità al gruppo, ella non svolgeva turni, né percepi uno stipendio.
La lettura di talune conversazioni valorizzate al riguardo dal Tribunal parziale e decontestualizzata; non si è tenuto conto dei colloqui in cui NOME ve svegliata dal figlio nel cuore della notte, ovvero era dallo stesso minacciata, o manifestava la sua esasperazione per i rischi a cui lo stesso la esponeva.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen difetto di motivazione in ordine ai requisiti di proporzionalità ed adeguatezza d misura.
Pur ritenendo insuperata, in relazione al titolo di reato sub capo 1, la do presunzione relativa in tema di esigenze cautelari, l’ordinanza ha applicato Greco la misura degli arresti domiciliari in ragione della età della inda ultrasettantenne.
Non si è tenuto conto della distanza temporale dai fatti che risalgono, ultimo, ad aprile 2022, sicchè sarebbe stata necessaria una motivazione puntua sulla attualità delle esigenze, anche considerando che, quando è stata sottopo a misura cautelare per detenzione di stupefacenti, COGNOME ha tenuto una condott assolutamente irreprensibile rispetto alle prescrizioni imposte.
Il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha concluso termini riportati in epigrafe.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è, per diversi profili, aspecifico, in quanto no confronta criticamente con i contenuti del provvedimento censurato.
Alla stregua di un ampio compendio indiziario – costituito dalle risultan dell’attività intercettiva, dalle videoriprese delle telecamere installate dalla giudiziaria, nonché dai sequestri ed arresti in flagranza – l’ordinanza ha ricos gli elementi identificativi di un gruppo criminale programmaticamente dedito all gestione, in Catania, quartiere di San INDIRIZZO, dell’attività di spac stupefacenti, attraverso una rete di pusher e vedette; una struttura con logistiche presso l’abitazione della ricorrente e quella del figlio NOME COGNOME
Di tale gruppo criminale, aggregatosi per la realizzazione di una ser indeterminata di reati, con apporto da parte dei singoli adepti di attività per e di mezzi economici, sono stati compiutamente descritti l’organigramma, i contributo operativo dei coindagati, i loro rapporti.
In linea con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli elemen costitutivi del sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. cit. sono stati, puntualmente enucleati e sono state evidenziate le ragioni per cui no ravvisabile, nella specie al vaglio, il mero concorso di persone nei reati L’elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all’art. d.P.R. quella del concorso di persone nel reato prevista dagli artt. 110 cod. pen. e 7 citato d.P.R. risiede nell’elemento organizzativo, consistendo la condo associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un “quid pluris” rispetto accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una strut organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 – 01; Sez. 6, n 28252 del 06/04/2017, COGNOME, Rv. 270564 – 01).
E’ stata fatta corretta applicazione del principio per cui la prova del vin permanente, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sos stupefacenti, può essere data anche mediante l’accertamento di “fact concludentia”, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viag rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le oper delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che medi divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientran programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 de 11/06/2021, COGNOME, Rv. 282610 – 01).
Il fatto che il sodalizio avesse base familiare non è fattore esclud l’affectio societatis. In tema di associazione per delinquere, l’esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata p più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rap parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, sono suscettibili rendere quest’ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/201 COGNOME, Rv. 268184 – 01, in fattispecie di associazione finalizzata al traff stupefacenti, nella quale la RAGIONE_SOCIALE ha escluso che il rapporto di fratellanz componenti del sodalizio rilevasse per l’esclusione del vincolo associativo ovv per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 1990).
Non illogicamente sono stati considerati significativi di a ffectio societis i commenti sugli arresti dei componenti della famiglia emersi dalle intercettazio
perché nell’occasione i colloquianti definivano le nuove strategie operative gruppo, finalizzate a proseguire nell’attuazione del programma criminoso (pag. 1 e ss.).
Il periodo monitorato dagli inquirenti (novembre 2021/aprile 2022 ) non è poco significativo e, in ogni caso, “in tema di associazione a delinquere finaliz al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi co della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condo criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti poss inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato” (Sez. 6, 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122 – 01).
La censura della mancanza di autonoma valutazione – pur a volere ritenere che essa sia necessaria dopo che si è instaurato il contraddittorio tra le pa formulata in termini del tutto generici. L’ordinanza contiene una anali esposizione delle fonti di prova, l’indicazione delle norme violate ed inoltre compiuta e logica valutazione dei profili indiziario e cautelare, con riguardo richiesta del pubblico ministero.
Dopo una premessa comune anche ad altri provvedimenti nei confronti dei correi, perché attinente, alla struttura ed operatività della mede associazione, viene focalizzata la posizione della ricorrente, vengono individua compiti di detenzione della sostanza stupefacente per il gruppo, messa disposizione della propria abitazione per l’attività di spaccio, e consegna provvedeva con estrema solerzia, delle dosi di sostanza stupefacente a richie degli spacciatori
Anche la dinamica della relazione con il figlio NOME è delineata con sufficiente chiarezza e non può dare adito ad equivoci. Il Tribunale ha analizz una serie di colloqui dimostrativi della subalternità di NOME rispetto al NOME, che le impartiva ordini con autorità che trasmodava in arroganza e i minacce; ma sta di fatto che ella prestava piena adesione alle sue richieste e per certo, un’adesione così protratta nel tempo non può ritenersi necessitata ricorrente era perfettamente inserita nell’organigramma associativo, interagi con i sodali; aveva piena consapevolezza dei turni e provvedeva agl approvvigionamenti; talora effettuava le consegne in prima persona; forniva materiale per il confezionamento delle dosi da vendere. Particolarment significative sono le conversazioni in cui avvertiva il proprio figlio della pre dei carabinieri, ovvero diceva che si sarebbe disfatta dello stupefacente n imminenza di un controllo delle forze dell’ordine.
Irrilevante è anche, ad inficiare il costrutto accusatorio, il dato che el percepisse uno stipendio. Si tratta, invero, di un indicatore dell’esistenza struttura organizzata, non coessenziale alla sua configurabilità – come non l’esistenza di una cassa comune – tanto più se, come nel presente caso, il soda abbia base familiare.
Passando ad analizzare il motivo inerente alle esigenze cautelari, dev premettersi che viene in rilievo un reato per i quali opera la presunzione rel di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze, che, a fronte di un quadro indiziario così delineato, sia attu periculum libertatis, correlato alla possibilità di condotte reiterative.
La giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, precisato che il requis dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. pr non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delit richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognos sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accura fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condo della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve ess tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma c non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidiva (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 de 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
E’ il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, ne specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prog pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ult reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costitue espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza.
Nella specie, le deduzioni difensive non tengono conto di quanto argomentato, senza illogicità, a proposito delle esigenze, valutate di signific spessore anche in ragione del ruolo ascritto alla ricorrente nella compag associativa e alla elevata professionalità criminale dalla stessa acquisita. I p elementi fondano una prognosi assolutamente negativa in ordine alla sua capacità di autocontenimento degli impulsi criminosi e la misura applicata è la minim idonea ai fini della cautela che sia compatibile con l’età avanzata.
Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
Così deciso il 13/11/2024