Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43546 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43546 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato a Ciampino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2023 del Tribunale di Roma, sezione per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma – sezione per il riesame in accoglimento dell’appello del P.M. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari reiettiva (per il difetto di esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso d fatti, risalenti al 2019) della richiesta di misura coercitiva nei confronti di NOME COGNOME (e di altri), ha applicato la richiesta misura coercitiva nei confronti dello stess indagato per il delitto di partecipazione a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui all’art. 74, commi 1-2-3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 1) e per plurimi reati fine di cessione di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. cit. (capi 69-79-80-83).
Al capo 1) è contestato il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 nei confronti numerosi indagati, con attribuzione dei singoli ruoli da essi rivestiti all’interno di stabile struttura organizzativa, finalizzata all’acquisto, trasporto, detenzione e cessione d cocaina nella piazza di spaccio della località Quarticciolo di Roma e diretta da NOME COGNOME e da suo figlio NOME COGNOME, con la partecipazione – fra gli altri – di NOME, incaricato della cessione a terzi assuntori di cocaina secondo turn prestabiliti, occultandola sulla propria persona o in luoghi prestabiliti ed effettuando rendiconto dei proventi dello spaccio a NOME COGNOME. A NOME sono poi contestati taluni episodi di reati-fine di cessione a vari assuntori di alcune dosi di cocaina.
Il Tribunale narrava diffusamente le vicende concernenti l’esistenza e le modalità operative dell’associazione, dei suoi capi e partecipi, sulla base degli esiti investigati risultanti da captazioni telefoniche e ambientali, dall’analisi delle immagini estrapolat dagli impianti di videosorveglianza, dai servizi di osservazione e controllo a distanza, dalle attività di perquisizione, sequestro e arresto, compendiati nelle ricche ed esaurienti informative di polizia giudiziaria, che consentivano di ricostruire il complesso quadro indiziario sopra descritto.
Circa la specifica posizione di NOME, il Tribunale ne evidenziava, alla stregua della consistenza probatoria degli acquisiti elementi investigativi, il ruolo, insieme ad altri, “venditore su strada, intercambiabile con le vedette”, “fedele spacciatore su strada” della droga sulla base di turni prestabiliti.
Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione di sussistenza del pericolo di recidivanza e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere non era superata dall’eventuale stato detentivo dell’indagato, né dal mero decorso di un lasso temporale, in ragione delle concrete manifestazioni di partecipazione al sodalizio criminoso. Lo stabile e professionale inserimento di NOME nel circuito criminale del traffico di stupefacenti – cocaina – era infatti comprovato dalla pluralità e sistematici delle cessioni di droga effettuate sia di giorno che di notte, nonché dalla reiterazione di tale illecita attività anche in epoca successiva alle presenti indagini di polizia giudiziaria
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato denunziando il vizio di violazione di legge e di manifesta illogicità e contraddittorietà dell motivazione in merito sia alla ritenuta intraneità dello stesso nella struttura organizzativ dell’associazione criminale (primo motivo), sia alla affermata sussistenza e attualità delle esigenze cautelari (secondo motivo), tenuto conto del ruolo “estemporaneo” e “marginale” rivestito dallo stesso e del tempo trascorso dai fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Con riguardo alla denunziata illogicità e contraddittorietà del giudizio di gravità del compendio indiziario in ordine al delitto di partecipazione associativa ascritto all’indagato (capo 1), ritiene la Corte che il percorso argomentativo espresso nel provvedimento del Tribunale del riesame non risulti immune da censure.
Il Tribunale, nel contesto di un’ampia e diffusa motivazione di ben 70 pagine, dopo avere descritto diffusamente la struttura e le dinamiche dell’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti nella piazza della località Quarticciolo di Roma – di cui non è controversa l’esistenza – sulla base degli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali, dell’analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza, dei servizi di osservazione e controllo a distanza, delle operazioni di perquisizione, sequestro e arresto, si è invero limitato a delineare in poche battute e in termini apodittici (p. 66) il ru svolto da NOME. Questi viene definito “venditore su strada, intercambiabile con le vedette” o “fedele spacciatore su strada”, richiamandosi esclusivamente i dati circostanziali desumibili dai singoli episodi di piccolo spaccio contestati nei capi 69-79-8083, senza che vengano peraltro evidenziate eventuali, ulteriori e obiettive risultanze investigative, evocative di condotte concrete dell’indagato da cui poterne desumere l’effettivo contributo causalmente rilevante per il funzionamento e l’operatività del sodalizio criminoso dedito al traffico di cocaina.
Orbene, attesa la carenza di una congrua e logica motivazione del giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato per i delitto associativo oggetto di contestazione provvisoria (capo 1), l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, restando assorbito il secondo motivo di ricorso attinente alle esigenze cautelari.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 27/09/2023