Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45128 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45128 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
su ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Giuseppe Vesuviano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/07/2023 del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi gli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali, dopo ampia discussione, chiedono l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Di seguito, una sintetica descrizione della vicenda processuale.
1.1. Con ordinanza del 10/02/2023, il Tribunale di Genova disponeva l’applicazione della custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, di NOME COGNOME
COGNOME, in relazione ai delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, del d.P.R. 09/10/1990, n. 390 (aggravato dall’art. 61, n. 6 cod. pen.), per aver acquistato 31 kg di cocaina (capo 2) e artt. 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, del d.P.R. 09/10/1990, n. 390 (aggravato dall’art. 61, n. 6 cod. pen.), per aver acquistato, ai fini di ulteriore cessione, verso corrispettivo, 50 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina in polvere, materialmente trasportata dallo stesso indagato e successivamente ceduta a terzi (capo 3).
Rigettava, invece, la richiesta di misura coercitiva nei confronti dell’indagato con riferimento al delitto di partecipazione al delitto associativo di cui all’art. 7 commi 1, 2 e 4 del d.P.R. 09/10/1990, n. 309 (aggravato ai sensi degli artt. 61bis, 61 n. 6 cod. pen.), per aver provveduto al trasporto materiale delle sostanze stupefacenti, reclutando a tale scopo anche terzi soggetti, quali effettivi corrieri (capo 1).
Avverso la decisione proponeva appello il Pubblico Ministero.
1.2. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con l’ordinanza in epigrafe accoglieva l’appello del Pubblico Ministero e riformava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, disponendo nei confronti dell’indagato la custodia in carcere anche in relazione alla partecipazione di cui al capo 1).
Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso i difensori dell’indagato, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i seguenti motivi.
2.1. Violazione della legge processuale in relazione agli artt. 25 Cost. e 27, 172, 279 e 291 cod. proc. pen.
In data 24/07/2023, l’ufficio della Procura di Genova dichiarava la propria incompetenza territoriale, trasmettendo gli atti alla Procura distrettuale di Reggio Calabria.
Pertanto, l’ordinanza, pronunciata ex art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Genova in data 19/07/2023 e depositata il 27/07/2023, dovrebbe trattare un provvedimento cautelare che, ad oggi, non risulta confermato dal giudice competente e che ha esaurito la sua efficacia. Accertata, infatti, l’incompetenza della Procura distrettuale di Genova e quindi del Giudice per le indagini preliminari e del relativo Tribunale del riesame che ha accolto l’appello del Pubblico Ministero, la Corte di cassazione non può pronunciare né annullamento né riforma del provvedimento impugnato, in quanto emesso da un giudice incompetente.
D’altronde, una lettura in chiave costituzionale della disciplina ha indotto la giurisprudenza ad estendere la necessità di rinnovazione della misura cautelare entro 20 giorni, pena l’automatica caducazione della stessa (art. 27 cod. proc. pen.), anche al caso di diversità tra giudice che ha disposto la misura e quello che
ha dichiarato l’incompetenza del primo in una fase successiva del medesimo procedimento.
2.2. Errata applicazione degli arti. 273 e 310 cod., proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza.
Innanzitutto, il ruolo dell’indagato sarebbe emerso dal contenuto di numerose comunicazioni intercorse sulla piattaforma Sky ECC. Tuttavia, l’ordinanza ha omesso di motivare sul punto dell’identificazione dell’utilizzatore del criptotelefonino cui sono ricondotte le conversazioni citate, dando per acquisito che l’interlocutore, detto “Segugio”, sia proprio NOME COGNOME.
In secondo luogo, il ruolo di partecipe in capo all’indiziato è stato desunto dallo svolgimento della funzione di corriere svolta in occasione di due soli acquisti di pur ingenti quantitativi di cocaina, avvenuti, tuttavia, a distanza di circa una settimana l’uno d’altro, a fronte di un sodalizio che sarebbe durato dal 2020 fino a marzo 2021, ed interfacciandosi sempre con il medesimo unico soggetto.
D’altronde, come dall’ordinanza non emerga alcun elemento indicatore della volontà di COGNOME di far parte dell’associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
I principi e la disciplina, pur correttamente ricostruiti e richiamati nel ricorso concernono la dichiarazione di incompetenza del giudice (Sez. 2, n. 35469 del 14/07/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 14015 del 30/01/2014, COGNOME, Rv. 259448; Sez. 6, n. 12007 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258283, a mente delle quali la sentenza dichiarativa della propria incompetenza territoriale, emessa dal giudice procedente, preclude l’esecuzione dell’ordinanza applicativa di una misura cautelare, non ancora divenuta definitiva, emessa dal tribunale della libertà in accoglimento dell’appello del pubblico ministero).
Essi non appaiono, tuttavia, pertinenti nel caso di specie, in cui non è intervenuta una sentenza del giudice dichiarativa della propria incompetenza, ma si sarebbe al cospetto di una mera dichiarazione di (molto impropriamente definita) “incompetenza” da parte del pubblico ministero, con trasmissione degli atti ad altra Procura.
Tale dichiarazione è insuscettibile di scalfire l’efficacia della misura adottata e ad essa non risulta, dunque, nemmeno riferibile il meccanismo dell’efficacia provvisoria dettato dall’art. 27 cod. proc. pen., richiamato dal ricorrente.
Né, si precisa in conclusione sul punto, i difensori hanno dedotto alcunché in ordine all’intervento, nelle more, di un provvedimento di natura giurisdizionale da cui inferire il difetto di competenza del Tribunale di Genova.
Passando al secondo motivo di ricorso e scindendo i due profili sottoposti all’attenzione del Collegio, quanto alla mancata identificazione del conversante, è appena il caso di osservare che tale eccezione è stata sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, nulla essendo stato dedotto dinanzi al Tribunale del riesame nell’istanza del 13/07/2023 in cui, per contro, l’identificazione dell’indagato viene data per scontata.
Essa risulta, pertanto, inammissibile.
Infondata è, invece, la deduzione relativa alla configurabilità dell’ipotesi associativa di cui all’art. 74 del d.P.R. 30/09/1990, n. 309, argomentata in modo completo e non manifestamente illogico dai giudici del riesame.
Il Tribunale adduce, infatti, come, sebbene fosse stato NOME COGNOME a contattare COGNOME ai fini della ricezione del successivo trasporto dei carichi di stupefacente, dagli atti di indagine risulti che l’indagato ha intrattenuto rapporti diretti e di persona anche con COGNOME, soggetto in posizione apicale all’interno dell’associazione, il che contraddice l’assunto difensivo per cui COGNOME non avrebbe avuto rapporti con altri apici dell’associazione.
Rileva come COGNOME avesse manifestato la propria disponibilità a compiere ulteriori viaggi nell’interesse della consorteria criminosa e che su tale disponibilità facesse conto COGNOME il quale, anzi, si mostrò preoccupato di fronte dell’eventualità che il contributo di COGNOME venisse meno, circostanza che indizia una proiezione della collaborazione anche nel tempo a venire.
Soprattutto, mette l’accento sulla rilevanza del contributo di COGNOME – pur circoscritto a due episodi – alla realizzazione degli scopi illeciti del sodalizio, post che l’indagato avrebbe trasportato, in un caso, una trentina e, in un altro caso, una cinquantina di chilogrammi di cocaina: quantitativi – deve inferirsi – tanto considerevoli da rendere altamente non plausibile, in rapporto al livello di approfondimento richiesto per la fase processuale, l’ipotesi che gli associati abbiano inteso affidarli a persona estranea al gruppo criminale.
Rispetto a tali argomentazioni, supportate da ampli stralci di conversazioni intercettate e suscettibili di denotare, quantomeno in relazione alla fase processuale, l’appartenenza dell’indagato al sodalizio criminale, soccombono anche i rilievi difensivi concernenti il limitato arco temporale (una decina di giorni) nel cui ambito si sarebbero calati i due episodi di cui egli si è reso protagonista.
In conclusione, il motivo di ricorso va, sotto questo aspetto, rigettato.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso i1.05/10/2023