Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49332 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49332 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
5-etkttA-(.1 5-&2- ,
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA
in relazione all’ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; sentito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NOME avverso l’ordinanza del 16 maggio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari le aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui all’art. 74, d.PR. 309/1990 e vari reati fine (art. 73 d.PR cit.) ascri ai capi A7,8, 9, 10, D) E) H), reati commessi nel 2019 e gennaio 2020.
Il Tribunale, sulla scorta delle intercettazioni eseguite su varie utenze, ha ritenuto accertata sia la esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, operante in Francavilla Fontana e zone limitrofe, nella quale rivestivano un ruolo sovraordinato NOME COGNOME e NOME COGNOME sia la partecipazione a tale associazione della ricorrente.
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. at cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, NOME chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata per vizio di violazione di legge e carenza di motivazione sia sulla configurabilità del reato associativo che del contributo partecipativo. In particolare, denuncia i vizi di seguito indicati.
2.1.Erronea applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 74, d.PR. 309/1990 e vizio di motivazione perché l’ordinanza impugnata non ha esaminato il tema della sussistenza di una struttura associativa stabilmente dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti inquadrabile nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 74 cit.. In particolare, il Tribunale non ha individua connotati della condotta partecipativa della ricorrente, sotto il profilo del contributo materiale e dell’a ffectio societatis, potendo, invece, la sua ingerenza in attività di spaccio ricondursi a quella della cessione continuata di sostanze stupefacenti, condotta che si distingue da quella associativa proprio perché questa è sintomatica del contributo ad una struttura, laddove il contributo della ricorrente è stato visto in funzione di supporto a quello del compagno, NOME COGNOME, anche per l’utilizzazione di auto e utenze a questi intestate. La condivisione dei luoghi di occultamento e lavorazione della droga e di quello di custodia, costituiscono, altresì, condotte che possono essere ricondotte alla fattispecie di connivenza non punibile perché inquadrabili nel rapporto di convivenza con NOME COGNOME.
2.2.Violazione di legge (art. 274 e 275 cod. proc. en.) e vizi di motivazione per la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, concrete e attuali, trascurando la circostanza che si tratta di fatti risalenti e lo stato di incensuratezza dell’indagata Il Tribunale non ha compiuto la doverosa valutazione prognostica, strutturata sulla personalità dell’indagata, valorizzando solo le condotte pregresse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.11 primo motivo, generico nella sua prospettazione, è anche manifestamente infondato.
Il Tribunale ha ritenuto accertata, sulla scorta delle risultanze di intercettazioni e attività di controllo culminate anche in perquisizioni e sequestri svolte dagli inquirenti, l’esistenza di una struttura, operante a Francavilla Fontana e zone limitrofe, che prevedeva l’acquisto di droga da tale COGNOME NOME; lo stoccaggio e l’occultamente della merce a casa di NOME COGNOME e operazioni di successivo confezionamento presso l’abitazione del compagno della ricorrente, NOME COGNOME, attività che vedevano coinvolta NOME sia nelle operazioni di acquisto e ritiro della merce che in quella di preparazione e successivo smercio della droga.
Indicativi della sussistenza del reato associativo sono stati ritenuti i contatti tra gli indagati; il numero degli episodi di spaccio accertati che denotano la disponibilità di mezzi e rivelano uno schema operativo, che vede al centro dell’attività l’allestimento di una vera e propria “piazza di spaccio” nel territorio Francavilla, con esclusione di soggetti estranei al gruppo. Completano la ricostruzione l’accertataM interscambiabilità dei ruoli fra gli associati; la coesione del gruppo; la esistenza di una cassa comune, affidata a NOME COGNOME, cui venivano devoluti gli introiti derivanti dallo spaccio.
Generiche e meramente assertive si rivelano, pertanto, le argomentazioni difensive sulla mancanza di prova della esistenza di un gruppo associato dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti, non meno di quelle che contestano la configurabilità nei fatti del reato di cui all’art. 74 d.PR. cit, piutto che del mero concorso nel reato continuato di spaccio, e il contributo partecipativo della ricorrente ritenendo configurabile, al più, la connivenza dell’indagata rispetto alle attività illecite del convivente.
La giurisprudenza di legittimità è netta nel delineare la differenza ontologica tra il reato associativo e le condotte di cessione ancorché reiterate nel tempo: il reato associativo postula, infatti, la prova – a livello indiziario, anche attravers facta concludentia della esistenza di una struttura, che può essere anche rudimentale, dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, derivando la pericolosità del gruppo così organizzato proprio da tale connotato e da quello della tendenziale stabilità nel tempo.
Chiara nella giurisprudenza, e l’ordinanza impugnata ne ha fatto coerente applicazione rispetto alle condotte ricostruite, è la individuazione, ai fini dell configurabilità del reato associativo, della esistenza di elementi che denotino la esistenza della struttura e la sua organizzazione. Nel caso in esame, a questo fine, sono stati valorizzati non solo i contatti continui tra gli spacciatori, ma anche i frequenti viaggi organizzati per i rifornimenti della droga; la esistenza di basi logistiche e di somme di denaro accumulate in vista dei futuri acquisti e le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti
tra gli associati: connotati che denotano la esistenza di una struttura organizzata e non il mero reato continuato di concorso nelle attività di cessione.
3.Ma altrettanto chiaramente, come si è detto, è stato ricostruito il contributo fattivo di NOME alle attività associative, in funzione del mantenimento in vita dell’operatività della struttura.
Sono proprio le intercettazioni tra gli associati ad averne comprovato l’inserimento nel gruppo, e non il mero apporto alle attività illecite del convivente e, a questo fine, il Tribunale ha valorizzato efficaci indicatori quali la gestione dell telefonate facenti capo all’utenza del fidanzato che accompagnava a prelevare lo stupefacente, presso il fornitore; la conoscenza dei meccanismi di acquisto e s cessione e sendo presente a conversazioni in cui si discuteva della qualità della droga e del prezzo corrisposto al fornitore; la custodia del denaro, per conto del COGNOME; la predisposizione delle dosi; il trasporto della droga e le attività di cessione, che sono oggetto di specifiche contestazioni in autonomi capi di imputazione e che non sono oggetto di ricorso.
Inoltre, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, si è affermato che la commissione, in concorso con altri associati, di reati-fine può integrare la partecipazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 30 del 1990 allorchè costituisca un indice sintomatico che la condotta dell’agente, consapevolmente servitosi dell’organizzazione per commetterli, ne riveli un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, COGNOME, Rv. 283278; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701).
Di tale principio, in presenza dei descritti ulteriori elementi, i ludici di meri hanno fatto corretta applicazione, rilevando e descrivendo il contributo della ricorrente sussumibile in un rapporto collaudato e professionale attraverso univoci elementi che denotano, altresì, l’affectio societatis dell’indagata, piuttosto che un comportamento meramente passivo al cospetto delle attività del compagno (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244).
Si rivela del tutto arbitraria, oltre che inidonea a mettere in discussione la tenuta logica della motivazione del provvedimento impugnato, la lettura parcellizzata, proposta dal ricorso, delle singole attività riconducibili all’indagata.
4.11 Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari a fronte del decorso non particolarmente protratto nel tempo dei fatti contestati in via provvisoria.
Il Tribunale ha, infatti, rilevato l’esistenza di specifici elementi che depongono per l’attualità e concretezza del rischio di recidiva ex art. art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. valorizzando l’assiduo ed incessante impegno nell’attività
associativa della ricorrente, rispetto al quale non rileva, al fine di escludere i pericolo, l’epoca non recentissima dei fatti.
Il Collegio condivide il principio di diritto che richiede, allorché sussista una netta frattura temporale tra il momento di accertamento dei fatti e quello in cui dovrebbe essere eseguita la misura, la possibilità dell’indagato di allegare elementi contrari che attestino il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, COGNOME, Rv. 261670), ma, nel caso in esame, e rispetto alla multiforme e protratta attività svolta dalla ricorrente a favore del sodalizio non sono stati acquisiti elementi che smentiscono il pericolo di reiterazione non essendo, a questo fine, rilevante il mero stato di incensuratezza.
5.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere relatore
Il Presidente