Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42672 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42672 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME, che conclude chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
uditi i difensori
AVV_NOTAIO conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
AVV_NOTAIO NOME si riporta alla memoria depositata associandosi alle conclusione del P.G.
AVV_NOTAIO conclude riportandosi alla memoria depositata e ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Napoli, in funzione cl giudice del riesame, ha annullat provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nap Nord aveva applicato a NOME COGNOME COGNOME misura della custodia cautelare carcere e a NOME COGNOME COGNOME misura degli arresti domiciliari, perché ragg da gravi indizi di colpevolezza in odine alla partecipazione ad una associazione delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delit ricettazione, autoriciclaggio, frode, contraffazione di marchée segni disti sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcol e sulle be alcoliche, adulterazione e contrabbando di prodotti alcolici. In particolare, COGNOME in qualità di promotore e organizzatore e con il compito di procacc partite di alcol denaturato di illecita provenienza estera e di predispor documenti di trasporto al fine di occultare la destinazione e mascherare la natura del prodotto, oltre che garantire la copertura cartolare della circola della commercializzazione dell’alcol simulando l’acquisto da parte di soc fittiziamente intestate a terzi ma di fatto da lui gestite; NOME COGNOME partecipe con il ruolo di procacciatore e fornitore di materie prime da util nelle successive attività di contraffazione di bevande alcoliche. I menzionati sono stati presuntivamente commessi in Sant’Antimo e Sarno (basi operative) da 25 novembre 2019, con condotta perdurante (capo 1).
1.1. Il titolo cautelare era stato emesso nei confronti di NOME COGNOME per l’addebito di aver intestato fittiziamente, al fine di eludere le disp di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, la titolarità dell MSI a NOME e la titolarità della RAGIONE_SOCIALE, per rimanendo titolare e gestore di fatto delle predette att imprenditoriali, utilizzate per fornire copertura cartolare alla circola commercializzazione dell’alcol denaturato funzionale alla produzione di prodo alcolici adulterati, fatti presuntivamente commessi in Qualiano e Volla novembre 2019 e il 26 ottobre 2020 (capo 27).
2. A giudizio del Tribunale, le conversazioni captate e i risultati delle ult indagini GLYPH hanno condotto all’accertamento di una attività finalizza all’adulterazione e alla successiva commercializzazione di champagne e bevande alcoliche e di contraffazione dei loro segni distintivi, ma non COGNOME di una s struttura associativa. Nella vicenda in esame si riscontra piuttosto l’ipotes accordo criminoso concernente la vendita di alcolici, vini e oli adult estemporaneo e di volta in volta rinnovato tra i correi e del tutto avulso vincolo preesistente e duraturo di reciproco affidamento. I contatti degli acqui
con COGNOME e dei venditori al dettaglio con COGNOME e COGNOME non avevano il carattere della imprescindibilità, perché erano di fatto frazionati, fungibil condizionati da possibilità alternative di acquisto e meramente eventuali, perché dipendevano dalle diverse capacità di rivendita e di riacquisto dei vari committenti.
NOME COGNOME è coinvolto solo in alcune conversazioni del 25 e del 26 gennaio 2021 con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e con esclusivo riferimento ai rapporti con RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. È stata registrata una sola conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, da cui tuttavia non sono desumibili elementi in ordine ad un presunto programma criminoso; ed è stato accertato che NOME COGNOME aveva rapporti soltanto con NOME COGNOME e con NOME e NOME COGNOME.
Allo stesso modo COGNOME i rapporti di NOME COGNOME sono stati sporadici e quanto ha riferito in corso di interrogatorio, ossia di essersi limitato a vender in alcune occasioni del vino a NOME COGNOME sempre accompagnato da adeguata documentazione fiscale, è stato compiutamente riscontrato.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall’accusa, i vari prodotti sottoposti a sequestro non sono stati adulterati con la stessa sostanza e ciò dimostra che COGNOME non era l’esclusivo autore dell’attività di a pprovvigionamento delle sostanze alcoliche.
Per quel che concerne il capo 27) il Tribunale non ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, atteso che i fatti non sono recenti, dato che le fittiz intestazioni sono del 2019 e del 2020 e COGNOME non ha carichi pendenti ed ha riportato una sola condanna, risalente nel tempo, per reato contravvenzionale.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.
3.1. In ordine all’addebito associativo di cui al capo 1) il Tribunale non ha tenuto conto di una serie di elementi e dati indiziari ed é così incorso una macroscopica illogicità e contraddittorietà della motivazione. Non risponde al vero che l’interessamento di NOME COGNOME sia stato limitato alle vicende della RAGIONE_SOCIALE e che non abbia avuto rapporti con i correi oltre il 25 e il 26 gennaio. Sono stati trascurati i numerosi contatti telefonici intercorsi tra COGNOME ed al associati in epoca successiva al gennaio 2021, che concorrono a dare consistenza indiziaria alla tesi del coinvolgimento di COGNOME nelle cessioni illecite di alc presso la RAGIONE_SOCIALE (febbraio 2021) e la RAGIONE_SOCIALE (giugno 2021).
Il Tribunale ha poi errato nell’affermare che vi sia una sola intercettazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in epoca successiva al gennaio 2021, ed infatti: 1’11 febbraio 2021, ossia il giorno precedente allo scarico di alcol presso la
RAGIONE_SOCIALE, ed in epoca successiva alle cessioni presso la RAGIONE_SOCIALE sono sta registrate due conversazioni tra i due, che hanno rivelato una predisposiz comune di mezzi, una abitualità e costanza nei rapporti e una comunione di inten I contatti telefonici tra i due sono proseguiti COGNOME nel luglio 2021, in oc dei giorni immediatamente successivi alle attività di perquisizione e sequestro confronti dei componenti della ipotizzata associazione.
Il riscontro di un medesimo modulo operativo – elementi di comunanza nel profilo chimico della sostanza ceduta – e quello derivante dalle attività tecn dai sequestri di polizia giudiziaria devono indurre a ritenere la sussistenz gravità indiziaria in ordine alle cessioni illecite effettuate dal sodalizio cri favore di numerosi operatori commerciali attivi nel settore della produzio vendita di bevande alcoliche.
Ha quindi errato il Tribunale nell’affermare che “i vari p>rodotti sottopos sequestro non sono stati adulterati con la stessa sostanza”: dagli esami t condotti sul prodotto degli operatori commerciali che hanno intrattenuto rapp con il gruppo associativo è stata riscontrata la presenza di metiletilchetone e isopropilico, e ciò presso la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE , la RAGIONE_SOCIALE, oltre che presso lo stesso COGNOME e presso i locali in uso A NOME È rimasto così accertato che il sodalizio, mediante NOME COGNOMECOGNOME COGNOME era proc un ingente quantitativo di alcol denaturato contenente alcole isopropili metiletilchetone, che ha costituito la base per molteplici preparazioni ille volta in volta arricchite all’occorrenza mediante l’aggiunta di ulteriori sostan ad ottenere il prodotto finito desiderato.
In buona sostanza, il Tribunale ha reso una motivazione illogica contraddittoria perché:
ha negato l’esistenza di numerosi e frequenti contatti tra gli assoc COGNOME in corrispondenza di ogni episodio delittuoso successivo al gennaio 2021, negando per l’effetto l’imprescindibilii:à del ruolo sv dall’indagato e la strumentalizzazione delle società da lui di fatto ges
ha omesso di considerare il contributo logistico recato da NOME COGNOME nella consegna del sanificante presso clienti diversi e ulteriori rispet RAGIONE_SOCIALE e la conseguente esistenza di consolidati contratti tra NOME e COGNOME;
ha sminuito i frequenti incontri in presenza fra gli associati, in tal negando l’esistenza di una stabile organizzazione;
ha irragionevolmente negato l’esistenza di un fine comune, di un interes convergente del gruppo criminale, essendo palese che gli appostamenti di COGNOME e la scorta al carico di materia prima illecitamente import costituiscono condotte che militano in tal senso.
Sulla figura di NOME COGNOME COGNOME‘ordinanza impugnata ha speso pochi argoment e ha omesso di motivare sulla sussistenza dei contatti intercorsi tra RAGIONE_SOCIALE e gli altri associati – NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME
È stato accertato che l’indagato riforniva il sodalizio di un ingente qua di spumante, stoccava presso di sé i tank utilizzati per l’importazione di denaturato, intratteneva rapporti commerciali con più correi.
Il Tribunale nulla ha detto in ordine alle riscontrate incongruenze rel al volume di spumante transitato presso la cantina RAGIONE_SOCIALE e ceduto ai COGNOME non si è espresso sulla sussistenza di rapporti commerciali con NOME COGNOME o con la RAGIONE_SOCIALE.
3.2. In relazione, infine, all’addebito di cui al capo 27) – fittizia attr di NOME COGNOME a NOME della titolarità della ditta RAGIONE_SOCIALE della titolarità della RAGIONE_SOCIALE -, rispetto al quale il Tribunale ha negato le esigenze cautelari, non si è considerato che medi l’attività delle società oggetto di fittizia intestazione si sono consumati plur nel corso dell’anno 2021. E non risponde al vero l’assunto dell’assenza di ca pendenti, atteso che NOME COGNOME riveste la qualità di indagat procedimento RAGIONE_SOCIALE n. 14/2021 per gravi e reiterate fattispecie di criminal economica in danno dell’Unione europea, come si desume dal decreto di perquisizione e sequestro dell’Il marzo 2023 notificato a COGNOME in occas dell’esecuzione della misura cautelare.
Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato ragioni sottese alla richiesta di annullamento con rinvio.
Successivamente le difese dei ricorrenti hanno replicato al argomentazioni della memoria del Procuratore generale e hanno insistito per rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento unicamente in riguardo all’addebito di c al capo 27) nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME per il resto va invece dich inammissibile.
Il Tribunale ha escluso la ricorrenza di esigenze cautelari in or all’addebito di cui al capo 27, rilevando che i fatti risalgono a qualch addietro, che NOME COGNOME non ha carichi pendenti e ha un solo preceden risalente nel tempo, per una mera contravvenzione, e che dagli esiti investiga
hanno dato conto dell’estraneità di NOME COGNOME alla più re commercializzazione di beni contraffatti e adulterati.
Ha così ignorato quanto dedotto dal ricorrente, ossia che l’indagat tutt’ora interessato dal procedimento RAGIONE_SOCIALE siccome raggiunto da indizi per gra e reiterati fatti di criminalità economica in danno dell’Unione europea, e quin fatti omogenei rispetto a quelli che formano oggetto del presente procedimento
Il dato è di rilievo perché serve a rivelare una carenza di motivazione, misura in cui revoca in dubbio uno dei profili richiamati in ordinanza per giusti la decisione in punto di assenza di esigenze cautelari.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in funzione di giudic riesame.
3. Sull’addebito associativo il Tribunale ha argomentato incentrando l motivazione sul principio di diritto per il quale la stabilità dei collegam acquirenti, fornitori, realizzatori delle adulterazioni e falsificazioni, coll ecc. ecc. non assurge ad elemento decisivo per la configurazione del reato, momento che, nella vicenda in esame, non si è di fronte a fenomeni commercializzazione di sostanze illecite, come è nei casi di traffico di sos stupefacenti. Nel caso oggetto del procedimento, ha proseguito il Tribunale, i erano lecitamente acquistati e lecitamente tenuti dai commercianti nei l magazzini, senza alcuna garanzia sui tempi della successiva rivendita, sul num dei committenti e sull’ammontare degli ordinativi, proprio per la na assolutamente lecita dell’oggetto. Ciò spiega la ragione per la quale la merc tranquillamente conservata in attesa di eventuali commesse e poteva esse rivenduta in qualsiasi momento.
Il Tribunale ha poi aggiunto che non è stato dimostrato che le societ RAGIONE_SOCIALE avessero ad oggetto la sola attività di commercio di prodotti contraf aggiungendo che non si vede come e in che misura un eventuale rapporto di tip continuativo con quel settore di clientela potesse essere imprescindibile per l e l’operatività delle società commerciali, il cui oggetto non si identifica né c con la ipotizzata societas sceleris.
In forza di questi assunti ha infine concluso affermando che più plausibi rispetto all’ipotesi di accusa, è quella di un accordo criminoso estemporane volta in volta rinnovato tra i correi e del tutto avulso da un vincolo preesi duraturo di reciproco affidamento.
4. Il pubblico ministero ricorrente ha articolato una c:ritica che non misurata con il dato centrale delle argomentazioni del Tribunale, e non
conseguentemente preso in considerazione, per contrastarne la validità COGNOME s in riferimento al caso de quo, il principio per il quale la stabilità dei rapporti acquirenti e fornitori, attesa la natura lecita delle cose in commercio complessiva attività commerciale, non ha di per sé un pregnante signific indiziario per l’esistenza di una struttura associativa che si avval sovrapponga all’articolazione organizzativa deputata al lecito commercio.
Ignorato questo assunto, che ha costituito la premessa e il riferimento ogni snodo argomentativo della motivazione con cui il Tribunale è giun all’annullamento del titolo cautelare, il pubblico ministero ricorren sostanzialmente limitato a denunciare un travisamento dei dati indizi asseritamente consumato per mezzo dell’omessa considerazione di alcuni risulta delle operazioni di intercettazione e di alcuni altri elementi, di cui però neppure illustrato la decisività. I travisamenti per omissione hanno tutti rig secondo la prospettazione di ricorso, all’aspetto della stabilità e continuat relazioni e rapporti tra gli indagati, sicché l’omessa illustrazione dell’incid il loro esame avrebbe potuto avere sulla decisione del Tribunale, e quindi della decisività, è ancor più significativa della genericità delle doglianze di ricor
Il pubblico ministero ricorrente non ha infatti chiarito come possa disarticol ragionamento indiziario condotto dal Tribunale una volta che si arricchisc elementi indiziari il quadro descrittivo della stabilità di rapporti tra f acquirenti, se la premessa e il fondamento dello svolgimento argomentativ contenuto nell’ordinanza è costituito dalla sostanziale irrilevanza di questo a della ricostruzione in fatto rispetto alla ipotesi criminosa in addebito. Pa non illustrata, con la necessaria specificità, è la doglianza relativa alla compiuta considerazione della identità della sostanza adulterante, perché non alcun modo spiegata quale possa essere la ricaduta sul giudizio di sussisten meno dell’associazione e come possa condurre ad escludere, di contro, che si trattato di una serie continuata di contraffazioni e adulterazioniP.
La genericità dei motivi di ricorso in riguardo alla parte dell’ordin relativa all’addebito associativo impone la dichiarazione della inammissibilit ricorso nei confronti sia di NOME COGNOME che di NOME COGNOME.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato di cui al capo 27, con rinvi nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame cautela
Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
T)’
Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato di cui al capo 27 e rinvia per nuovo giudizio al Tribuna Napoli competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso proposto nei confronti di COGNOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di COGNOME NOME.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il con igl re estensore
GLYPH
Il presidente