Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13359 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13359 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Costa Volpino il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 21-01-2022 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, che ha concluso: quanto a COGNOME, per l’inammissibilità del ricorso; quanto a COGNOME e COGNOME, per il rigetto dei rispettivi ricorsi; qua COGNOME, per l’annullamento con rinvio quanto al reato sub 1 e per il rigetto del ricorso nel resto;
udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia del ricorrente COGNOME, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia del ric:orrente COGNOME, quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME, difensore di fiducia del ricorrente COGNOME, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 febbraio 2021, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per quanto in questa sede rileva, NOMEva NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alle pene, rispettivamente, di anni 4 di reclusione per COGNOME, di anni 6 e mesi 6 di reclusione per COGNOME, cli anni 4 e mesi 6 di reclusione per COGNOME e di anni 3 e mesi 6 di reclusione per COGNOME. L’affermazione di penale responsabilità riguardava, in particolare, quanto ad COGNOME, il reato di cui all’art del d. Igs. n. 74 del 2000 (capo 9), commesso in RAGIONE_SOCIALE e altri luoghi in epoca compresa tra il 31 dicembre 2014 e il 31 dicembre 2016, mentre COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE venivano ritenuti partecipi di un’associazione a delinquere (capo 1) operativa in RAGIONE_SOCIALE dal 2014 alla fine di settembre del 2019 e finalizzata allo scopo di creare sistematiche frodi fiscali basate sull’emissione e annotazione di fatture per operazioni inesistenti, oltre che colpevoli di alcuni reati-fine, ossi COGNOME, dei capi 3, 4 e 14, aventi ad oggetto il reato ex art. 8 del d. Igs. n. del 2000 (commesso in epoca compresa tra il 2016 e il 23 marzo 2018), COGNOME, dei capi 13 e 15, aventi anch’essi ad oggetto il reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (commesso fino al 3 agosto 2018),, e COGNOME dei capi 11, 14 e 15, aventi a loro volta ad oggetto il reato di cui all’art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2 (commesso in epoca compresa tra il 12 dicembre 2014 e il 9 dicembre 2018). Il Tribunale disponeva, inoltre, la confisca dm una pluralità di beni, sia ai sensi dell’art. 240, comma 2, cod. pen., sia ai sensi dell’art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del
2000 nei confronti di una pluralità di imputati’ tra cui COGNOME e COGNOME.
Con sentenza del 21 gennaio 2022, la Certe di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, riduceva la pena inflitta ad COGNOME a 3 anni e 8 mesi di reclusione, mentre la decisione del Tribunale veniva confermata nel resto, oltre che nei confronti dei coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello lombarda, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distin ricorsi per cassazione.
2.1. NOME ha sollevato cinque motivi.
Con il primo, è stata eccepita la violazione dRAGIONE_SOCIALE art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione al rigetto dell’impedimento del difensore a presenziare all’udienza del 12 novembre 2020 per un concomitante impegno processuale, risultando la motivazione fornita del tutto apparente, non risultando pertinente né il richiamo alla scadenza dei termini di fase delle misure cautelari, atteso che la sentenza di primo grado è stata comunque pronunciata, nonostante il rigetto RAGIONE_SOCIALE istanza di rinvio, ben oltre la scadenza del termine di fase riferi peraltro ai coimputati, né il richiamo all’art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., posto che il processo concomitante presso il Tribunale di Mantova, il cui rinvio
era COGNOME anteriormente fissato, prevedeva un’imputazione per omicidio colposo stradale, per il quale è prevista la trattazione prioritaria, con una collocazione addirittura antecedente ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare.
Con il secondo motivo, oggetto di doolianza è nuovamente la violazione dRAGIONE_SOCIALE art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in tal caso, in relazione alla lesione del diritto di difesa, scaturita dall’avere il P.M. omesso di rendere conoscibili agli imputati le fatture oggetto di imputazione, ciò sebbene, in ipotesi di falsità di documenti contabili, i documenl:i medesimi sono corpo di reato e dovrebbero essere sottoposti a sequestro, il che non risulta avvenuto nel caso di specie; in ogni caso, sottolinea la difesa, il fatto che una società abbia annotato una fattura di acquisto non basta a dimostrare che quella fattura di acquisto esista e che sia un documento realmente proveniente dal soggetto emittente.
Con il terzo motivo, la difesa lamenta la violazione dell’art. 526 cod. proc. pen., per avere il Tribunale e la Corte di appello fondato l’accertamento RAGIONE_SOCIALE falsità delle fatture, senza che queste fossero acquisite al fascicolo processuale.
Il quarto motivo è dedicato alla conferma RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui al capo 9, eccependosi al riguardo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, posto che né i testi di COGNOME.COGNOME. né i documenti acquisiti hanno apportato riferimenti significativi ad NOME, a fronte delle testimonianze RAGIONE_SOCIALE difesa che confermano l’inattività RAGIONE_SOCIALE società di cui il ricorrente era rimasto amministratore, sia pure con un ruolo solo formale.
Con il quinto motivo, si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche, al discostamento RAGIONE_SOCIALE pena dal minimo edittale e all’entità dRAGIONE_SOCIALE aumenti per la continuazione, non essendosi considerato che i fatti di causa sono risalenti ed essendo state altresì trascurate dai giudici di merito le condizioni sociali e familiari ricorrente, già palesate in sede di interrogatorio di garanzia e non smentite.
2.1.1. In data 23 ottobre 2023, il difensore di NOME trasmetteva, a sostegno dei motivi di ricorso, le due sentenze di merito, la comunicazione del legittimo impedimento per l’udienza del 12 novembre 2020, la modifica del calendario di udienza e il verbale del 12 novembre 2020, con il rigetto dell’istanza di rinvio.
2.2. COGNOME ha sollevato cinque motivi.
Con il primo, è stata eccepita la violazione dRAGIONE_SOCIALE art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore a presenziare all’udienza del 12 novembre 2020 per un concomitante impegno processuale, risultando la motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello contraddittoria, nella misura in cui ha richiamato la scadenza dei termini di fase delle misure cautelari a fronte dell’impegno in un processo con imputati liberi, salvo poi annullare l’udienza del 20 novembre 2020 perché il P.M. aveva un impegno presso il RAGIONE_SOCIALE, essendo
evidente non solo la sperequazione nel trattamento riservato alla P.M. e alla difesa, ma anche la lesione del diritto di difesa, posto che gli incombenti previsti per l’udienza del 12 novembre 2020 non erano delegabili ad altri avvocati, trattandosi di attività istruttorie di interesse per la posizione di COGNOME.
Con il secondo motivo, correlato al precedente, la difesa deduce l’erronea applicazione dRAGIONE_SOCIALE art. 24 e 111 Cost. e 6 RAGIONE_SOCIALE C.E.D.U., essendo stata celebrata l’udienza dedicata all’assunzione dei mezzi cli prova in assenza del difensore di fiducia dell’imputato che aveva tempestivamente addotto un legittimo impedimento e che non poteva delegare i delicati incombenti processuali a un sostituto, in un giudizio avente ad oggetto peraltro fatti oggettivamente gravi, non potendosi sottacere che il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. non ha svolto alcuna domanda al coimputato e ai testi escussi.
Con il terzo motivo, si contesta la violazione del diritto di difesa, nell misura in cui il P.M. ha omesso di rendere conoscibili agli imputati le fatture oggetto di contestazione, non essendo stata mai depositata nel fascicolo per il dibattimentale tale documentazione, sebbene costituisca corpo del reato, non essendo tale deposito avvenuto nemmeno in sede di conclusione delle indagini.
Il quarto motivo è dedicato alla conferma del giudizio di colpevolezza in ordine al reato associativo, rispetto al quale si osserva che la Corte di appello non ha spiegato quale fosse l’apporto materiale asseritamente fornito dal ricorrente all’esistenza dell’associazione, essendo irragionevole che COGNOME, mera testa di legno, sia COGNOME NOMEto a sei anni e sei mesi di reclusione, mentre il promotore, COGNOME, è COGNOME NOMEto a cinque anni in via definitiva, come pure è irragionevole che il coimputato COGNOME COGNOME COGNOME assolto sul presupposto del ruolo di mero intestatario di società, veste che lo accomuna a COGNOMECOGNOME dovendosi escludere che questi fosse a conosc:enza del “sistema COGNOME“, non desumendosi ciò dall’intercettazione riferita all’imputato COGNOMECOGNOME
Con il quinto motivo, le critiche difensive investono il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, rilevandosi che i giudici di merito non hanno tenuto conto che il ricorrente, già in sede di interrogatorio di garanzia, ha ammesso le proprie responsabilità circa il ruolo di mero intestatario delle società a lui attribuite, tenendo una condotta confessoria che meritava di essere valorizzata, mentre quasi tutti gli arrestati si sono avvalsi RAGIONE_SOCIALE facoltà di non rispondere, a ciò aggiungendosi che COGNOME ha avuto nella vicenda un ruolo ancillare, tanto è vero che il P.M., all’esito del giudizio di prim grado, aveva chiesto per lui una pena molto più bassa di quella poi irrogatagli.
2.3. COGNOME ha sollevato tre motivi.
Con il primo, la difesa censura il giudizio sulla partecipazione del ricorrente all’associazione di cui al capo 1, evidenziando che la Corte di appello, nel limitarsi a richiamare con argomentazioni assertive la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza
di primo grado, ha ignorato i rilievi difensivi, con cui era COGNOME sottolineato come fosse neutra la circostanza che COGNOME aveva incontrato COGNOME, avuto riguardo al risalente rapporto di conoscenza che esisteva tra i due, come pure era irrilevante il fatto che il ricorrente avesse ricevuto da COGNOME RAGIONE_SOCIALE “documentazione”, essendo rimasto ignoto il contenuto dell’involucro ricevuto.
In definitiva, a COGNOME sarebbe COGNOME attribuito una sorta di “reato d frequentazione”, che sarebbe COGNOME comprovato dal silenzio dell’imputato.
In realtà, sottolinea la difesa, la Corte di appello ha omesso di considerare che l’associazione a delinquere contestata ha preso avvio nel 2015, mentre il ricorrente, cui è COGNOME assegnato il ruolo di partecipe, sarebbe entrato in scena solo nel 2018, peraltro anche quale concorrente nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti relativamente a società che già fruivano da tempo dei servizi dell’associazione, non essendo COGNOME chiarito in che modo si sarebbe estrinsecata l’attività delittuosa di COGNOME in seno alla compagine associativa.
Con il secondo motivo, si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza rispetto ai reati fine (capi 13 e 15), rilevandosi che la Corte di appello valorizzando i medesimi elementi posti a base RAGIONE_SOCIALE ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione, ha ritenuto automaticamente sussistenti anche i reati fine, pur in essere di una condotta materialmente percepibile posta in essere dall’imputato, non emergendo dal compendio probatorio che COGNOME abbia procacciato clienti interessati all’attività di COGNOME, per cui non può riteners adeguatamente affrontato il tema del concorso del ricorrente nei reati fine.
Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa dell’eccessivo e immotivato rigore del Tribunale sul punto, non essendosi la Corte di appello adeguatamente confrontata con la censura difensiva, con cui era COGNOME rimarcato che l’imputato avrebbe preso parte all’associazione per non più di cinque mesi.
2.4. COGNOME ha sollevato tre motivi.
Con il primo, è stata dedotta la illogicil:à RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato rispetto ai capi 11, 12, 14 e 15, evidenziandosi che la Corte territoriale ha disatteso l’ipotesi alternativa RAGIONE_SOCIALE non colpevolezza dell’imputato suggerita dalla difesa, senza confrontarsi con le censure sollevate nell’atto di appello, nel quale era COGNOME rimarcato che dopo la conversazione del 6 aprile 2018 richiamata dai giudici di merito, COGNOME, come risulta dai verbali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Manerbio del 10 maggio e del 16 ottobre 2018, ha disconosciuto la firma apposta sui documenti di trasporto riguardanti la società RAGIONE_SOCIALE, proclamando la falsità RAGIONE_SOCIALE documentazione a lui esibita, il che vale a smentire l’assunto secondo cui COGNOME faceva parte del “sistema RAGIONE_SOCIALE“, costituendo in tal senso il rinvenimento del timbro RAGIONE_SOCIALE ditta del ricorrente presso la sede RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE riferibile a COGNOME l’ulteriore
riprova che quest’ultimo emetteva fatture all’insaputa di COGNOME. Meramente assertiva risulta inoltre l’affermazione dei giudici di merito con cui è stat superata l’obiezione difensiva in ordine ìlla materiale impossibilità per il ricorrente di realizzare i trasporti indicati nelle imputazioni, non essendo stati considerati i rischi penali e amministrativi correlati a eventuali e non provati trasporti non autorizzati, avendo peraltro il luogotenente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO precisato che, differentemente da quanto accertato rispetto ad altri soggetti coinvolti nella vicenda, quanto a COGNOME non sono state registrate conversazioni di comunicazione di documenti di trasporti da inserite nei D.D.T,. né tantomeno sono stati acclarati incontri per restituzione di denaro contante.
Con il secondo motivo, la difesa censura la conferma del giudizio di responsabilità dRAGIONE_SOCIALE imputati rispetto al reato associativo, osservando che la Corte di appello non ha spiegato perché COGNOME debba ritenersi associato con altri soggetti, con i quali non è COGNOME dimostrato alcun contatto, in luogo di essere un mero concorrente nel reato con COGNOME, non avendo l’imputato avuto con costui più alcun contatto subito dopo le varie monetizzazioni a Praga di denaro contante, essendo inoltre significativa l’assenza di riferimenti a COGNOME nelle “agende COGNOME“, per cui non vi era alcuna affectio societatis.
Il terzo motivo, infine, è dedicato al diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato il comportamento sin dalle prime indagini collaborativo di COGNOME, soggetto peraltro incensurato che in ben due occasioni, come risulta dai verbali del 10 maggio e del 16 ottobre 2018, ha fornito alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Manerbio elementi utili allo sviluppo delle indagini in corso, sottoponendosi sia all’interrogatorio di garanzia dinanzi al G.I.P. che all’esame in dibattimento, ciò nell’ottica di chiarire i fatti di causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono infondati, mentre, quanto al ricorso di COGNOME, sono meritevoli di accoglimento (e assorbenti) le censure in punto di responsabilità; in ordine, infine, alla posizione di COGNOME‘ il ricorso ris fondato unicamente rispetto al giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, il che comporta l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in parte qua, mentre le restanti doglianze sono infondate.
Prima di soffermarsi sul contenuto dei quattro ricorsi proposti, si ritiene utile un breve e preliminare inquadramento RAGIONE_SOCIALE vicenda oggetto di giudizio. Orbene, come si evince dalle due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, il presente procedimento ha tratto origine dall’indagine
svolta dal RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di altro
procedimento, concernente fra gli altri fatti di natura corruteva nei confronti di un appartenente alla RAGIONE_SOCIALE di finanza per presunti rapporti intrattenuti con un soggetto, identificato in NOME COGNOME, operante di fatto nel settore del commercio di materiale ferroso; all’esito di articolate indagini, sviluppatesi, tra l’altro, con servizi di osservazioni, perquisizioni, acquisizioni documentali intercettazioni telefoniche e ambientali avvenute tra il marzo e il giugno 2018, veniva delineato un meccanismo illecito che vedeva il suo deus ex machina in COGNOME, il quale gestiva una vera e propria associazione criminosa finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati fiscali fondati sull’emissione sull’annotazione di fatture per operazioni inesistenti, associazione che vedeva
COGNOME ed erano la RAGIONE_SOCIALE 3000, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Caratteristica di tali società era quella di avere una struttura aziendale “di facciata”, così da sembrare effettivamente operative e fornire maggiore credibilità a fronte dei documenti fiscali emessi, essendo di norma la loro contabilità costituita da fatture emesse dalle società cartiere.
Tra le società cartiere, ubicate prevalentemente all’estero, figurano tra le altre la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE: si trattava di società caratterizzate dalla breve durata, dalla presenza di una struttura aziendale minima o assente e dalla nomina, in qualità di amministratori, di persone prive di qualsivolgia esperienza nel settore commerciale di riferimento, trattandosi in realtà di meri prestanomi che venivano ricompensati per il loro servizio.
Nell’organizzazione illecita congegnata da COGNOME sono risultati altresì coinvolti, oltre ai prestanomi delle società cartiere e filtro, anche altri soggett ovvero gli autotrasportatori del materiale, gli acquirenti delle forniture “in nero” che annotavano le fatture per operazioni inesistenti, e i procacciatori, i quali si occupavano di reperire i fornitori “in nero” e di collocare le forniture ai clienti.
Per quanto in questa sede rileva, sono stati ritenuti partecipi RAGIONE_SOCIALE struttura associativa capeggiata da COGNOME, oltre che autori di singoli reati-fine, tre dRAGIONE_SOCIALE odierni quattro ricorrenti, ovvero: 1) NOME COGNOME, amministratore di diritto (e mero prestanome dietro compenso riceuto da COGNOME) delle società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; 2) NOME COGNOME, che si occupava, dietro corrispettivo elargito mensilmente da COGNOME, del trasporto di carichi di metallo acquiCOGNOME “in nero” presso diversi fornitori per la relati consegna a diverse imprese del Nord Italia del materiale scortato da falsi documenti di trasporto emessi dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e 3) NOME COGNOMECOGNOME che, dietro compenso corrisposto da COGNOMECOGNOME aveva il ruolo di contattare i fornitori “in nero” delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e/ fare da tramite con alcuni clienti e di pagarli.
Ad NOME, estraneo al sodalizio, è COGNOME invece ascritto al capo 9 il reato d emissione di fatture per operazioni inesistenti perché, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, emetteva nRAGIONE_SOCIALE anni 2014, 2015 e 2016, plurime fatture per operazioni inesistenti, nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, al fine di consentire a costoro di evadere le imposte.
Tanto premesso, è ora possibile soffermarsi sulle posizioni dei singoli ricorrenti.
Iniziando dalla posizione di COGNOME e partendo dal primo motivo di ricorso, invero sovrapponibile a quello proposto da COGNOME, occorre evidenziare che il rigetto da parte del Tribunale dell’istanza difensiva di differimento dell’udienza del 12 novembre 2020 non presta il fianco alle censure difensive.
Deve premettersi che il Tribunale ha disatteso la richiesta di rinvio per concomitante impegno processuale evidenziando, da un lato, che il difensore ben avrebbe potuto farsi sostituire da altri colleghi, come già era avvenuto in precedenti udienze e, dall’altro, che il processo in corso era prioritario rispetto a quello concomitante, pendente innanzi al G.U.P. di Mantova, perché riguardante plurimi imputati sottoposti a misura cautelare, alcune delle quali di prossima scadenza, laddove il processo concomitante riguardava un imputato libero.
Ciò posto, la decisione del Tribunale appare immune da censure, dovendosi richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270330, Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395, e Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244109), secondo cui, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze RAGIONE_SOCIALE difesa e quelle RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività c occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore, nonché all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen.,
2020. Di qui l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE doglianza difensiva.
2.1. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo e al terzo motivo di ricorso, trattabili unitariamente perché tra loro sovrapponibili.
In modo pertinente, infatti, la Corte territoriale (pag. 122 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) ha evidenziato che le fatture ritenute inesistenti per le quali si è proceduto sono state sequestrate e, in ragione RAGIONE_SOCIALE loro mole, sono state custodite presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di finanza, ossia RAGIONE_SOCIALE P.G. operante.
Dunque, per quanto fisicamente non presenti nel fascicolo processuali, le fatture in questione ne facevano parte sul piano sostanziale, venendo in rilievo unicamente un problema di dislocazione materiale dRAGIONE_SOCIALE atti di causa.
Deve quindi escludersi sia la dedotta inosservanza dell’art. 526 cod. proc. pen., sia alcuna violazione del diritto di difesa, non risultando che alla difesa sia stat
argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice d legittimità la rilettura dRAGIONE_SOCIALE elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decision impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
2.3. Parimenti immune da censure è il giudizio sul trattamento sanzionatorio, censurato con il quinto motivo di ricorso.
Sul punto, infatti, la Corte di appello ha rimarcato la mancanza di elementi di positivo apprezzamento, non potendo ritenersi tale la condizione di incensurato di NOME, rispetto al quale è stata piuttosto sottolineata la mancanza di sintomi di resipiscenza, essendosi RAGIONE_SOCIALE limitato ad ammettere quanto emergeva dagli atti, senza fornire un valido apporto collaborativo; è stata altresì condivisa la decisione del primo giudice di individuare la pena base in tre anni di reclusione, in ragione del numero elevato delle fatture fittizie e dei corrispondenti importi evasi. Quanto agli aumenti per la continuazione, ritenuti congrui alla luce dRAGIONE_SOCIALE importi delle fatture, la Corte territoriale ha infine correttamente ridotto di u terzo l’aumento complessivo operato dal primo giudice, evidenziando che le annualità in contestazione sono due e non tre, dovendosi considerare che una delle tre annualità oggetto di imputazione è quella relativa alla pena base.
La pena finale a carico di NOME è stata pertanto rideterminata nella misura di anni 3 e mesi 8 di reclusione, prossima più minimo che al massimo edittale.
Orbene, in presenza di un apparato motivazionale non illogic:o, non vi è spazio anche in tal caso per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianza difensiva, in quanto volta a sollecitare un differente apprezzamento di merito non consentito in questa sede.
2.4. Ne consegue che il ricorso di NOME deve essere disatteso, con onere del ricorrente di sostenere le spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Anche il ricorso di COGNOME è infondato.
3.1. Iniziando dai primi due motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che le censure difensive in punto di responsabilità, sia per i reati fine che per il deli associativo, risultano accomunate dalla loro tendenza a sollecitare differenti valutazioni di merito rispetto a quelle operate dal Tribunale (pag. 181 ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado) e dalla Corte di appello (pag. 181 ss. RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata), che, all’esito di una disamina razionale del materiale probatorio acquisito, hanno operato un’attenta ricostruzione del ruolo dell’imputato.
È COGNOME in particolare ricordato che questi all’epoca dei fatti gestiva una ditta individuale di autotrasporti e i documenti contabili rinvenuti (fatture e documenti di trasporto) attestano che COGNOME ha effettuato trasporti per conto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del valore di euro 1.342.226 nel 2014, di euro 625.022 nel 2015, di euro
36.819 nel 2017, mentre per conto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha effel:tuato trasporti per euro 396.981 nel 2017 e per euro 153.807 nel 2018; l’imputato faceva dunque parte del gruppo dRAGIONE_SOCIALE autotrasportatori coinvolti nel sistema di frode fiscale organizzato da COGNOME, che vi hanno contribuito attestando falsamente il trasporto delle merci oggetto delle false fatturazioni, dalle sedi delle società filt (RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE3000), in realtà inesistenti e non operative, ai clienti finali, mentre in realtà le merci venivano caricate altrove presso i fornitori i nero, senza passare per le società filtro, che non avevano magazzini o depositi.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE consapevole adesione di COGNOME al meccanismo illecito, è stata ragionevolmente richiamata dai giudici di merito la conversazione n. 4171 del 6 aprile 2018, intercorsa tra l’imputato e COGNOME, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale il primo, convocato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di Manerbic, che a quella data aveva in corso una verifica fiscale nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 3000, riferiva al secondo le sue preoccupazioni per le richieste ricevute dai finanzieri (“non gli va bene niente…non ci credono…vogliono tutto… mi servono un po’ più tante informazioni, insomma”), palesando così l’imputato la piena consapevolezza del sistema di frode messo in piedi dal suo interlocutore, con cui RAGIONE_SOCIALE cercava un confronto per concordare una versione plausibile da fornire ai militari.
Il quadro probatorio a carico di COGNOME è COGNOME inoltre corroborato dal significativo rinvenimento, nel corso RAGIONE_SOCIALE perquisizione eseguita presso la sede RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del timbro RAGIONE_SOCIALE ditta individuale di RAGIONE_SOCIALE, che evidentemente poteva essere utilizzato all’occorrenza per essere apposto sui documenti di trasporto allegati alle fatture false emesse dall’RAGIONE_SOCIALE quale apparente fornitore.
I giudici di merito, dopo aver diffusamente rimarcato le altalenanti e talora contraddittorie versioni dei fatti rese da COGNOME nel corso del procedimento penale, sono dunque pervenuti alla conclusione che il ricorrente ha contribuito a sua volta alla realizzazione del programma associativo, avendo le condotte di falsificazione dei documenti di trasporto certamente agevolato l’evasione delle imposte da parte dei clienti finali, non essendo di ostacolo ai trasporti né l’assenza delle necessarie autorizzazioni, né l’unicità del mezzo di trasporto inteCOGNOME alla ditta dell’imputato, il quale ben poteva avvalersi di altri mezz essendo di contro ben più significativa la complicità manifestata nei confronti di COGNOME, allorquando ha iniziato a delinearsi il meccanismo fraudolento da questi escogitato, in cui COGNOME è risultato essere consapevolmente inserito.
Dunque, a fronte di due sentenze di merito sorrette da argomenti non illogici, non vi è spazio per l’accoglimento delle censure in punto di responsabilità.
3.2. Anche rispetto al diniego delle attenuanti generiche non si ravvisano criticità, avendo la Corte territoriale rimarcato al riguardo (pag. 184-185 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), l’assenza di elementi suscettibili di positiva considerazione, essendo risultato “tutt’altro che collaborativo e per niente
resipiscente” il comportamento tenuto dall’imputato già nei primi contatti con gli investigatori e poi in sede processuale, per c:ui è stata ritenuta congrua la pena inflitta dal primo giudice (anni 3 e mesi 6 di reclusione), in considerazione RAGIONE_SOCIALE “gravità dei reati, del loro numero e del supporto fornito al gruppo”.
La motivazione dei giudici di appello, in quanto non illogica, resiste dunque alle censure difensive, dovendosi richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, dRAGIONE_SOCIALE elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione o dell’esclusione.
È COGNOME inoltre precisato (cfr. ex multis Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Rv. 272747 e Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339) che la condotta processuale dell’imputato che mantenga un atteggiamento ‘non collaborativo” può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, seppure l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili le dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen.
3.3. Il ricorso di COGNOME deve essere quindi rigettato, da ciò conseguendo la NOME del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Venendo al ricorso di COGNOME, occorre richiamare, quanto ai primi tre motivi, riguardanti i primi due il rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza del novembre 2020 e il terzo la mancata allegazione al fascicolo per il dibattimento delle fatture oggetto di imputazione, le considerazioni in precedenza esposte (paragrafi 2 e 2.1) rispetto alle analoghe eccezioni sollevate dalla difesa di COGNOME.
4.1. In ordine alle censure in punto di responsabilità per il reato associativo sollevate con il quarto motivo, occorre rilevare che le stesse non si confrontano adeguatamente con le pertinenti considerazioni dei giudici di merito, i quali (pag. 118 ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e pag. 1.54 ss. RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata), hanno evidenziato che COGNOME, interessato da otto segnalazioni di operazioni sospette relative a ingenti movimentazioni di denaro avvenute tra il 2015 e il 2016, ha accettato in quRAGIONE_SOCIALE anni di assumere il ruolo di prestanome in ben tre società riconducibili a COGNOME, ossia la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, avendo peraltro il teste assistito COGNOMECOGNOME suo succ:essore alla guida RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, confermato l’erogazione di uno stipendio mensile da parte di COGNOME per tutti coloro che assumevano la veste di “testa di legno”, essendo del resto la pluralità dRAGIONE_SOCIALE incarichi ricevuti dal ricorrente in tre distinte soci non operative rivelatrice RAGIONE_SOCIALE piena adesione cli COGNOME al sistema fraudolento.
Il mosaico probatorio delineatosi a carico dell’imputato a seguito delle intercettazioni comprovanti il suo agire dietro le direttive di COGNOME e delle acquisizioni documentali riguardanti la falsità delle fatture emesse è COGNOME definitivamente completato dalle dichiarazioni confessorie rese il 30 settembre 2019 in sede di interrogatorio di garanzia dal ricorrente, il quale ha confermato di aver accettato di fare il prestanome per conto di COGNOME in cambio del compenso mensile di 1.500-2.000 euro, a suo dire onnicomprensivo per tutte le cariche ricoperte, per cui la ricostruzione del ruolo di partecipe del ricorrente non appare suscettibile di essere messa in discussione in questa sede.
4.2. Il quinto motivo del ricorso di COGNOME, riguardante il diniego de
attenuanti generiche, risulta invece meritevole di accoglimento.
La Corte di appello, invero, pur dando atto RAGIONE_SOCIALE confessione resa dall’imputato, ne ha tuttavia sminuito la rilevanza, venendo in rilievo “mere ammissioni su elementi già emergenti dagli atti” (pag. 155 RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata).
È COGNOME inoltre aggiunto che “se certamente il suo ruolo non era paragonabile a quello del COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, in ogni caso, non svolgeva certo un ruolo secondario, vista la fiducia che godeva da parte dell’ideatore del meccanismo”.
La determinazione del trattamento sanzionatorio, tuttavia, non riflette la diversità delle posizioni rimarcata nella stessa sentenza impugnata, posto che COGNOME è COGNOME NOMEto a 6 anni e 6 mesi di reclusione, mentre COGNOME, sia pure all’esito di rito alternativo, è COGNOME NOMEto alla pena di anni 5 d reclusione, pur essendo RAGIONE_SOCIALE il promotore indiscusso del sistema fraudolento.
Dunque, sia in ragione dell’apporto collaborativo comunque reso, di cui la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza dà conto, che differenzia la posizione di COGNOME da quella di molti coimputati, sia alla luce RAGIONE_SOCIALE necessità di differenziare l posizione del ricorrente da quella del protagonista assoluto dRAGIONE_SOCIALE affari illecit contestati, necessità rimarcata dalla stessa Corte di appello ma di fatto non adeguatamente concretizzata, si impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata NOME al giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Nel resto il ricorso di COGNOME va disatteso, da ciò conseguendo, ex art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità RAGIONE_SOCIALE affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui è COGNOME ritenuto colpevole.
Passando al ricorso di COGNOME, devono ritenersi fondate e assorbenti le censure sollevate nei primi due motivi di ricorso in punto di responsabilità. Deve premettersi al riguardo che il ricorrente è COGNOME ritenuto partecipe del sodalizio di cui al capo 1, in quanto collaboratore assiduo di COGNOME e anello di congiunzione tra i diversi soggetti coinvolti nella compagine associativa.
Il coinvolgimento di COGNOME nelle dinamiche del gruppo è COGNOME in particolare desunto dalla frequenza dRAGIONE_SOCIALE incontri avuti con COGNOME, dopo il rientro di quest’ultimo e dei suoi “spalloni” in Italia da Praga.
Ad avviso dei giudici di merito (pag. 216 ss. RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado e pag. 168 ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello), la costanza di tali incontri (dal contenuto non emerso), avvenuti sempre a ridosso dei ritorni da Praga di COGNOME e sempre in luoghi anomali (sulla tangenziale’ presso distributori di carburante, caselli autostradali o piazzali di altre società) e l’omertosa prudenza utilizzata nei colloqui trovavano ragione, in assenza di spiegazioni alternative, solo in un contesto di illegalità e rendevano assolutamente credibile che gli stessi avessero ad oggetto la consegna di denaro a COGNOME per la successiva redistribuzione ai fornitori rimasti in ombra, con l’aggiunta di un compenso per l’attività di mediatore da lui prestata.
Anche i dialoghi intercettati, del resto, avrebbero evocatati:o l’obiettivo degl incontri, ovvero la consegna di un qualcosa che non poteva che essere denaro.
La partecipazione al sodalizio di RAGIONE_SOCIALE è stata circoscritta quantomeno al 2018, in coincidenza del periodo in cui sono state svolte le intercettazioni, anche se non può escludersi che il reato sia COGNOME commesso anche in epoca antecedente.
Peraltro, che COGNOME si avvalesse di intermediari poteva ritenersi comprovato, sempre secondo i giudici di merito, dalla irrevocabilità RAGIONE_SOCIALE NOME, avvenuta in un separato giudizio, del coimputato NOME COGNOME, il quale, pur non parlando direttamente di COGNOME, ha ben descritto il modus operandi di COGNOME, il quale si avvaleva di mediatori per creare e mantenere i necessari contatti tra lui, i fornitori occulti e i clienti beneficiari RAGIONE_SOCIALE frode, venendo l’attivi intermediazione ben remunerata.
Il fatto poi che non siano stati ben individuati i clienti o i fornitori conta dall’imputato non ne escludeva la responsabilità, non comprendendosi a che altro uso servisse il denaro a lui consegnato, se non per pagare i fornitori.
5.1. Orbene, ritiene il Collegio, condividendo in larga parte i rilievi operati da Procuratore RAGIONE_SOCIALE, che il percorso motivazionale delle sentenze di merito non si sottrae in tal caso alle censure difensive, non risultando indicato, in concreto, quale sia COGNOME contributo causale di COGNOME alle attività illecite, dovendosi innanzitutto rilevare che il ruolo ricoperto dall’imputato nelle vicende descritte ai capi 13 e 15 non è COGNOME ricostruito in termini adeguatamente specifici.
Ora, se può condividersi il rilievo dei giudici di merito secondo cui i sistematici incontri con COGNOME al ritorno delle trasferte di questi a Prega erano sospetti, al punto da andare ben oltre una semplice opacità di rapporti (rispetto ai quali del resto l’imputato ha mancato di fornire spiegazioni plausibili), non può tuttavia fare a meno di osservarsi che sono rimasti del tutto ignoti i collegamenti tra le più che verosimili consegne di denaro e le successive iniziative del ricorrente,
non essendo cioè chiaro per chi e quando COGNOME abbia svolto il ruolo di mediatore.
Né tale lacuna può ritenersi colmata dalle dichiarazioni del coimputato COGNOMECOGNOME che ha descritto i propri compiti, senza però soffermarsi sulla posizione di COGNOMECOGNOME cui risulta attribuito, in definitiva, un ruolo essenzialmente “statico”, no sufficientemente ancorato cioè alle dinamiche delle attività illecite del sodalizio. Stante la carenza argomentativa sul punto, si impone dunque la necessità di un approfondimento di merito, volto a verificare, innanzitutto, in cosa sia consistito il contributo del ricorrente nei due reati-fine a lui ascritti, con l’ulte precisazione, che, una volta ritenuto provato l’apporto causale del ricorrente, dovrà essere poi accertato se, rispetto alla specifica posizione di COGNOME, l’eventuale condotta illecita si sia esaurita nel coinvolgimento in singoli episodi, inquadrabili nel concorso di persone, o se abbia travalicato in maniera significativa tale ambito, delineandosi cioè come stabile, reale e volontaria partecipazione al sodalizio, il che presuppone un’analisi attenta circa l’entità, la costanza nel tempo, la consapevolezza e l’effettiva incidenza pratica dell’eventuale messa a disposizione di COGNOME rispetto alle esigenze del sodalizio, dovendosi sul punto ribadire che l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati programmati (cfr. Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2:018, dep. 2019, Rv. 274442). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME, con rinvio ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia ad alt Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Annulla la sentenza impugnata n confronti di COGNOME NOME NOME al giudizio sulla concedibilità circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo esame sul punto ad al Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME NOME al pagamento d spese processuali.
Così deciso il 08/11/2023