Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47145 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47145 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza emessa in data 23/05/2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Con l’ordinanza il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 3
aprile 21023 nei confronti di NOME COGNOME, che ha condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha ritenuto il COGNOME gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74, secondo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, per essere stato partecipe dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, svolgendo mansioni di trasporto, occultamento e spaccio della cocaina, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE dal 2019 (capo 93), e dei delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati ai capi 100), 106), 120), 124), 131) 147), 148), 150), 151) 165), 168), 169), 171), 186), 204), 210), 216), 217), 218), 229), 240) e 251) dell’imputazione provvisoria.
Gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, nell’interesse del COGNOME, hanno presentato ricorso avverso tale ordinanza e ne hanno chiesto l’annullamento.
2.1. L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all’insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, desunto la partecipazione del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE criminoso esclusivamente sulla base della realizzazione di ventidue delitti scopo, senza considerare che tali condotte ben avrebbero potuto essere finalizzate al perseguimento di personali interessi economici del ricorrente.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe motivato in ordine al carattere stabile e continuativo del contributo associativo, in quanto le condotte partecipative si collocherebbero in un arco di tempo assai ristretto.
2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell’art. 192 comma 2, lett. c), e dell’art. 274 lett. c), cod. proc. pen. e il vizio della motivazion in ordine alla ritenuta sussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari in relazione al decorso al tempo.
Il Tribunale del riesame avrebbe, infatti, obliterato che l’associazione RAGIONE_SOCIALE, secondo la contestazione, avrebbe operato dal 2018 sino all’attualità e che le condotte contestate al COGNOME si sarebbero esaurite prevalentemente nei mesi di marzo e aprile del 2019, con un ultimo episodio in data 19 luglio 2019.
L’indagato, inoltre, non sarebbe legato da vincoli parentali con altri appartenenti al RAGIONE_SOCIALE criminoso e il Tribunale non avrebbe considerato misure cautelari diversa dalla custodia in carcere.
2.3. L’AVV_NOTAIO deduce congiuntamente la violazione degli artt. 192, 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe posto a fondamento del giudizio di attuale pericolosità del ricorrente non fatti concreti e specifici, ma meramente
probabili e inattuali, travisando le risultanze probatorie.
Il difensore rileva che il Tribunale avrebbe obliterato che i fatti contestati risalgono a tre anni fa e il ruolo secondario assunto dal RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE criminoso.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 settembre 2023, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato in quanto i motivi proposti sono infondati.
AVV_NOTAIO con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all’insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione al RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale del riesame non soltanto ha operato un’ampia e dettagliata descrizione di tutti gli episodi di spaccio di cui il ricorrente si è reso protagonista ma ha altresì evidenziato gli elementi dimostrativi della partecipazione al delitto associativo, sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di ripetuti reati di “spaccio” ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può da sola costituire prova dell’integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell’esistenza dell’associazione, che però va accertata con riferimento all’accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all’affectio societatis (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, COGNOME, Rv. 283278 – 01; Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 264177 – 01
Il Tribunale di Catanzaro ha, tuttavia, fatto buon governo di tali consolidati principi, in quanto ha non illogicamente fondato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere finalizzata
al traffico di stupefacenti sul numero consistente di reati fine realizzati (ben ventidue), sulle mansioni logistiche svolte nell’interesse dell’associazione, sull’attività approvvigionamento e trasporto della sostanza stupefacente svolta, sul contestuale esercizio di attività di guardiania della piazza di spaccio e sul ruolo assunto dall’indagato nei rapporti con gli stabili fornitori della consorteria (pag. 14 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale del riesame ha, dunque, non illogicamente ritenuto che si tratti di.elernenti dai quali non può che desumersi la permanenza dell’affectio societatis, anche una volta intervenuta la consumazione del singolo delitto scopo, e l’apporto stabile e continuativo del ricorrente al perseguimento degli scopi illeciti del gruppo RAGIONE_SOCIALE.
Con gli ulteriori motivi di ricorso i difensori del ricorrente hanno, con accenti diversi, ma congiuntamente, dedotto la violazione degli artt. 192, 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari, in quanto l’ultima condotta partecipativa contestata al ricorrente risale a oltre quattro anni fa.
5. I motivi sono infondati.
Il Tribunale del riesame ha posto a fondamento della ritenuta attualità delle esigenze cautelari il principio secondo cui, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi d pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (ex multis: Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280243 – 01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017 (dep. 2018), COGNOME, Rv. 273435 – 01).
La doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è, del resto, prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma AVV_NOTAIO stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla
sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
D’altra parte, il ricorrente non ha allegato alcun elemento probatorio atto a vincere la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto si è limitato ad invocare il decorso del tempo dalle condotte poste a fondamento della misura coercitiva, senza, tuttavia, allegare elementi che consentano di inferire la recisione dei rapporti con il circuito RAGIONE_SOCIALE nel quale ha operato stabilmente.
6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2023.