Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42587 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42587 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame limitatamente all’individuazione del termine di prescrizione;
sentito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Patti il 4 febbraio 2022 ha condannato NOME COGNOME alla pena di 4 anni di reclusione, quale organizzatore dell’associazione a delinquere volta alla commissione di diversi delitti contro la Pubblica amministrazione, di falso ideologico e turbata libertà degli incanti, accertata fino al gennaio 2013 (capo V), con le pene accessorie, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Comune di Sant’Agata Militello, da liquidarsi in separata sede, e ha dichiarato la prescrizione per il delitto di falso ideologico (capo H, commesso il 7 maggio 2013).
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la prescrizione anche per il capo V, confermando nel resto la sentenza anche con riguardo alle statuizioni civili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi.
2.1. Vizio di motivazione per avere la Corte di Appello di Messina dichiarato prescritto il delitto di associazione a delinquere datandone la permanenza sino al gennaio 2013, in assenza di qualsiasi dato probatorio. Infatti, le intercettazioni erano terminate a gennaio 2012, nessun reato-fine era collocabile a quella data se non, al più, ad aprile 2012, tanto che la stessa Corte di merito aveva ritenuto opinabile che l’associazione fosse rimasta operativa sino al gennaio 2013 (pag. 13). Se si fosse retrodatata la fine dell’associazione, la declaratoria di prescrizione avrebbe potuto essere pronunciata ex art. 529 cod. proc. pen. già all’udienza del 4/02/2022 con esclusione delle statuizioni civili.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata nell’indicare che il termine di prescrizione per il delitto di associazione a delinquere è spirato il 01/08/2022 ha operato un calcolo errato in quanto: a) è partita dalla maturazione di otto anni e nove mesi «dalla fine della contestazione» cioè a decorrere dal gennaio 2013; b) ha aggiunto le sospensioni avvenute nel corso del dibattimento di primo grado calcolate in 301 giorni anziché in 192 giorni (cioè 6 mesi e 12 giorni) in base al seguente conteggio: 35 giorni, per concessione alle parti di un termine per controdedurre su questioni incidentali, ciall’8 aprile 2016 al 13 maggio 2016; 35 giorni per legittimo impedimento dell’AVV_NOTAIO NOME, dal 16 dicembre 2016 al 20 gennaio 2017; 56 giorni per legittimo impedimento dell’imputato, dal 21 luglio 2017 al 15 settembre 2017; 60 giorni, come sospensione massima, per legittimo impedimento dell’AVV_NOTAIO COGNOME, dal 18 gennaio 2019 al 19 marzo 2019; 36 giorni per legittimo impedimento dell’imputato, dal 16 dicembre 2020 al 27 gennaio 2021.
In conclusione, il reato di cui al capo V si era prescritto già il 9 novembre 2021, anche considerando i 301 giorni di sospensione, in forza della decorrenza del termine di prescrizione al 12 aprile 2012, data di cessazione dell’associazione, cioè in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado avvenuta il 4 febbraio 2022.
Il 13 settembre 2023 presso la Cancelleria di questa Corte è pervenuta la dichiarazione di costituzione di parte civile depositata al Tribunale di Patti, con allegata procura speciale del difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
I motivi, manifestamente infondati, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi e riguardanti entrambi il censurato calcolo della prescrizione operato dalla sentenza impugnata.
La prima questione posta riguarda la data di cessazione dell’associazione a delinquere, individuata sia dal capo di imputazione che dalle sentenze di merito al gennaio 2013, data a partire dalla quale la Corte di Appello di Messina ha correttamente fatto decorrere il termine.
La richiesta retrodatazione al termine delle intercettazioni telefoniche (gennaio 2012) o alla data di commissione dell’ultimo reato-fine, posto in essere dall’associazione ad aprile 2012, non tiene in alcun conto del fatto che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, a NOME COGNOME risulta essere stato contestato, oltreché accertato, anche un altro reato-fine cioè il falso ideologico del 7 maggio 2013 di cui al capo H)
Si tratta di un elemento di fatto che non sposta la data finale della contestazione formale del reato di associazione a delinquere finalizzata a diversi delitti contro la Pubblica amministrazione, tra i quali proprio il falso ideologico, ma è certamente idoneo a comprovare che l’associazione ha continuato a porre in essere le condotte illecite certamente sino al gennaio 2013.
Con riferimento, poi, al calcolo delle sospensioni della prescrizione proposto nel ricorso, al di là dell’errore nell’elencazione con riguardo al rinvio per legittim impedimento dell’AVV_NOTAIO COGNOME (dal 18 gennaio 2019 al 24 aprile 2019 e non al 19 marzo 2019) che comunque non incide in quanto, ai sensi dell’art. 159, primo comma, n. 3, cod. pen., impone la sospensione di sessanta giorni, porta ad un totale di 222 giorni e non 192 come indicato nel ricorso.
o
Si tratta comunque, anche in questo caso, di un termine decorso solo dopo la sentenza di primo grado, emessa il 4 febbraio 2022, in quanto la prescrizione massima per il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., stante il ruolo di organizzator di Contiguaglia, è di otto anni e nove mesi (sette anni per la prescrizione ordinaria, aumentata ex art. 161, comma 2, cod. pen.), decorrente dal primo gennaio 2013, cui si aggiungono 222 giorni per la sospensione della prescrizione.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è inammissibile e COGNOME condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2023