Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25596 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME AntonioCOGNOME nato a Locri, il 21/06/1993
e
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro il 24/06/1977 avverso l’ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale della Libertà di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall’avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di Foti, e dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME difensori di fiducia di Callipari, che hanno concluso, tutto, per l’accoglimento dei ricorsi, riportandosi ai motivi;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 novembre 2024 il Tribunale della Libertà di Firenze ha rigettato le istanze di riesame proposte da COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME previa riunione dei distinti procedimenti originati dalle istanze di riesame proposte dagli odierni ricorrenti avverso le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze -la prima, emessa e depositata il 24 settembre 2024, la seconda, integrativa della prima, emessa e depositata il 22 ottobre 2024- con le quali era stata applicata, tra gli altri a COGNOME e COGNOME la misura della custo cautelare in carcere in relazione ai reati, contestati ad entrambi, di cui all’art. 74 commi 1 e 2, dPR 309/90, contestata in Firenze ed altre località del paese, nel corso del 2021 e 2022, quanto meno fino al 4 maggio 2022 (capo 1), e di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90 (capo 28), e al solo COGNOME l’ulteriore reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod.pen. e 73, comma 1, dPR 309/90.
COGNOME e COGNOME hanno presentato, a mezzo dei difensori di fiducia, tempestivi ricorsi per l’annullamento delle ordinanze.
Il ricorso di Callipari è affidato ad un unico, composito, motivo.
Lamenta la difesa, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato associativo, la cui ricorrenza sarebbe stata affermata sulla scorta di una lettura acritica del materiale indiziario, relativo a due soli reati fine, uno asseritamente posto in essere all’inizi dell’operatività dell’associazione (il 13 febbraio 2021, capo 28 della rubrica, relativo alla spedizione di tre chilogrammi e mezzo di cocaina attraverso l’intermediazione di COGNOME a Conidi), l’altro il 4 maggio 2022 (oggetto della richiesta ed ordinanza integrativa, relativo all’invio a Conidi della sostanza stupefacente caduta in sequestro con arresto in flagranza di Conidi e Gargivolo) pur senza che nel corpo dell’ordinanza, nel corso della descrizione delle sue modalità operative, si facesse riferimento alla posizione del ricorrente.
Lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al reato fine di cui all’art 73, dpr 309/90, contestato come consumato in data anteriore e prossima al 4 maggio 2022, evidenziando, quanto a quest’ultimo reato, la omessa motivazione in ordine alla compiuta identificazione del ricorrente quale uno degli
interlocutori delle conversazioni richiamate nel compendio indiziario a carico dei soggetti coinvolti nella vicenda e che aveva portato all’arresto in flagranza del corriere dello stupefacente.
A tal proposito -si ribadisce con riferimento al reato consumato il 4 maggio 2022rammenta come, con la memoria prodotta al giudice del riesame, fosse stata contestata la riconducibilità al COGNOME del dispositivo mobile con PIN 322824, in difetto di accertamenti in tal senso; e come l’associazione al nickname Valentino dello UserId PIN CODICE_FISCALE (identificativo del soggetto responsabile dell’episodio di cui al capo 28) non potesse esser ritenuta sufficiente a ricollegare al medesimo soggetto fisico l’identità dell’utilizzatore del dispositivo mobile con username NOME -ma PIN diverso dal CODICE_FISCALE– responsabile dei fatti del 4 maggio 2022.
Sul punto, oggetto di interesse puntuale da parte della memoria della difesa si contesta la rilevanza indiziaria della circostanza, di cui alla informativa del 1 dicembre 2022, secondo cui gli organi di polizia giudiziaria avrebbero specificato “che l’usuario del PIN CODICE_FISCALE ha continuamento modificato il nickname mantenendo sempre la parola principale Valentino”, dovendosi, invece, por mente, per identificare un usuario della piattaforma RAGIONE_SOCIALE, allo User ID.
Seguono la contestazione del significato indiziario delle diverse risultanze investigative, inerenti ai fatti del 4 maggio 2022 soprattutto, deduzioni molteplici relative all’assenza di comunicazioni tra Callipari e Cugliari, Conidi, Gargivolo. Da ciò l’asserito difetto della prova, ancorchè indiziaria, della esistenza dell associazione e soprattutto dell’a ffectio predicabile in capo al ricorrente.
4. Il ricorso di COGNOME è affidato a tre motivi.
3.1. Col primo deduce, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazion agli artt. 273 cod.proc.pen. e 74 dPR 309/90.
3.1.1. Il lamentato vizio, conseguente anche all’asserito mancato confronto con le argomentazioni difensive, svolte oralmente e per iscritto con memoria proposta all’attenzione del giudice del riesame, deriverebbe da una lettura atomistica e parcellizzata degli elementi investigativi, e consisterebbe nella mancata individuazione degli elementi differenziali tra concorso di persone nel reato di cui all’art. 73 dPR 309/90, e fattispecie associativa, la cui esistenza è stata affermata sulla scorta di elementi inidonei a lumeggiare la necessaria dimensione organizzativa e, soprattutto, il requisito della stabilità, da intendersi come abitual e consolidata predisposizione di un insieme di persone e mezzi per la realizzazione di uno specifico programma criminoso che attraverso la permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti consente la realizzazione del programma criminoso della associazione, nel che, alfine, risiede la sua stessa ragion d’essere.
Contesta, poi, le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza in capo alla prova intercettiva, da cui sono stati tratti elementi indiziari a sostegno della esistenza della associazione.
3.1.2. Lamenta vizio di motivazione, asseritamente apparente ed apodittica, in ordine alla affermata affectio societatis del ricorrente.
Il vizio risiederebbe nella mera lettura dei soli elementi indiziari relativi ai due rea fine, e della frequentazione del Conidi, derivante, secondo prospettazione difensiva, dal rapporto parentale e dal correlato sostegno offerto al ricorrente da quello in concomitanza con problemi di salute di componenti del nucleo familiare, con asserito travisamento di una fonte intercettiva, di cui la difesa propone una diversa lettura, così come della messaggistica acquisita.
3.1.3. Contesta l’assenza di motivazione in ordine al ruolo di organizzatore, riconosciuta dal tribunale del Riesame nonostante fosse stata avversata dalla difesa con la memoria prodotta in atti, in difetti di validi argomenti desumibili dagli atti.
3.2. Col secondo motivo la difesa denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà dell motivazione, in relazione all’art. 73 dPR 309/90, per ciò che concerne il capo 28. La difesa aveva contestato l’individuazione nel parlatore del COGNOME, quindi aveva eccepito il suo difetto di interesse alla compravendita; nulla avrebbe motivato il tribunale al proposito.
3.3. Col terzo motivo la difesa denuncia, ex art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen., difetto, apoditticità, manifesta illogicità e contraddittorietà dell motivazione, in relazione all’art. 275 cod.proc.pen. .
Non condivisibile sarebbe la motivazione spesa dal Tribunale anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti in contestazione, in difetto di indicazioni dirette a confermare la perdurante attività dell’associazione , anche a prescindere dalla partecipazione del Foti, dopo il maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorso Callipari.
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alla omessa o illogica e contraddittoria motivazione della ordinanza impugnata per non aver tenuto in conto le prospettazioni difensive in ordine alla non compiuta identificazione del ricorrente quale uno degli interlocutori della
vicenda del sequestro di 6 kg di cocaina ( 4 maggio 2022), deve rilevarsi che trattasi di censure del tutto inammissibili in questa sede, in quanto volte a contestare relativamente a specifici elementi indiziari la lettura datane dai giudici di merito, senza peraltro confrontarsi con il quadro ricostruttivo unitario e con la logica complessiva del ragionamento adottato dal tribunale nella ordinanza impugnata.
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il che vale a superare del tutto le svolte censure anche in tema di mancata considerazione della memoria difensiva, nel provvedimento impugnato vengono affrontate tutte le doglianze difensive o esplicitamente (sulla compiuta identificazione dell’utilizzatore dei due diversi nickname identificativi delle utenze criptate con nome Valentino che sono stati protagonisti dei due distinti reati fine del 2021 e del 2022) o implicitamente attraverso una ricostruzione del fatto del tutto incompatibile con gli assunti difensivi, così che non emergono a una lettura immediata evidenti contraddizioni o incoerenze.
E’ principio consolidato che il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto” (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 Rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, Rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, Rv 255460, secondo cui, “in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad ess ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi d diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie”; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell’11.8.2014, Rv. 261400).
Con riguardo alla insussistenza della gravità indiziaria sia in ordine alla sussistenza del sodalizio, genericamente svolte e pertanto inammissibili, sia alla partecipazione allo stesso da parte del ricorrente, le doglianze non si confrontano
con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che richiama precisi passi conversazioni acquisite agli atti, da cui emerge in modo del tutto univoco lo st legame commerciale a fini criminali, il mutuo riconoscimento dei sodali rispetto relazioni consolidate, l’invalso utilizzo di strumenti di comunicazione occulti modalità organizzative già rodate, così da rendere del tutto esaustiva sul pun motivazione.
4.2.Ne segue pertanto la adeguata tenuta logica e motivazionale de provvedimento impugnato e il corretto governo dei principi consolidati in materi di reati associativi finalizzati all’importazione e commercio di sost stupefacenti, ove sono chiaramente delineati i ruoli dei soggetti, i loro s legami e la sussistenza di una organizzazione, che assume i tratti non già d mera occasionalità di un concorso di persone, ma di una rodata struttura operati dotata di mezzi e persone.
4.1. Si deve rilevare a riprova di quanto osservato come nella ordinanza impugna siano state messe in convergente evidenza con argomentazioni esenti da viz logici: a) le conversazioni delle chat con gli altri membri del sodalizio, aventi un contenuto esplicito di trasporto e cessione dall’estero di ingenti quantita sostanza stupefacente, in un contesto non occasionale ma di stabile e mutu riconoscimento degli interlocutori; b) la stretta correlazione tra le conversa dell’episodio del capo 28 (rispetto al quale non si apprezza nei motivi di ri per quale ragione la motivazione sarebbe viziata da omissioni o contraddittorie e quelle dell’episodio del 4 maggio 2022 in cui il nickname NOME, con u variante di denominazione, viene univocamente ricondotto al medesimo soggetto sulla scorta di un compendio indiziario richiamato rispetto al quale non emergon incoerenze logiche, e che non viene concretamente contraddetto dalla difesa ch muove critiche meramente coOntestative; c)gli esiti di appostamenti pe corroborare i riscontri delle relazioni fra soggetti e le ragioni dei loro rappo sequestri di denaro contante di ingente quantità liquida in assenza di plaus giustificazioni estranee al contesto investigativo; e) l’utilizzo di cript denotanti una stabile relazione occulta tra i sodali; f) il sequestro e l’ar flagranza del corriere con una ingente partita di stupefacenti, compiuta a risco delle intercettazioni svolte in corso di indagine; g)l’utilizzo nelle intercetta un linguaggio criptico incompatibile con il contesto e univocamente interpretabi in relazione alle condotte criminali contestate; h)la predisposizione di veicoli al trasporto occulto dello stupefacente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ricorso COGNOME
Il ricorso è inammissibile
1. Le censure di cui al primo motivo sono tutte volte a prospettare una rilettura nel merito dei fatti, peraltro parziale e limitata al singolo indizio separatamente considerato a cui si pretende di attribuire un significato del tutto sganciato dal contesto, ma senza confrontarsi con le emergenze unitariamente valutate in termini di convergente e univoca gravità indiziaria, sviluppate nella ordinanza impugnata e quindi con particolare riferimento ai passaggi motivazionali che richiamano conversazioni scritte o intercettate dall’univoco significato.
Si richiama pertanto quanto già evidenziato per il ricorso COGNOME sulla sussistenza di una motivazione “prima facie” esente da vizi logici e idonea anche solo implicitamente a superare ogni doglianza difensiva prospettante una ricostruzione alternativa (si pensi alla vendita dei criptofonini come attività commerciale lecita).
Col secondo motivo si eccepisce motivazione omessa o contraddittoria in ordine al capo 28 di imputazione provvisoria, rispetto al quale sarebbero state trascurate doglianze difensive decisive.
Anche questo motivo è inammissibile.
Si tratta di censura del tutto generica che anche in questo caso non si confronta con la stringente ricostruzione dei fatti contenuta nella ordinanza genetica richiamata e integrata nell’ordinanza impugnata, limitandosi a prospettare in termini del tutto vaghi e improbabili, che, ove anche il ricorrente fosse stato coinvolto nelle conversazioni relative all’episodio della consegna dei 3,5 chili di cocaina, era rimasto estraneo alla transazione commerciale perché disinteressato e perché limitatosi a fare da smistatore di messaggi intercorsi fra altri soggetti.
Col terzo motivo il ricorrente eccepisce la insussistenza o l’attenuazione delle esigenze cautelari e la violazione dell’art 275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il tempo ‘silente’ dai fatti contestati ad oggi sarebbe la dimostrazione delle grandemente attenuate esigenze cautelari, senza necessità di offrire nuovi e ulteriori elementi di valutazione, essendo già il tempo trascorso dal fatto idoneo a vincere la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Il tribunale, assume la difesa, avrebbe dovuto prendere atto che già il tempo trascorso era una emergenza oggettiva per ritenere dimostrata la attenuazione delle esigenze cautelari e superare la presunzione relativa del comma 3 dell’art 275 cod. proc. pen. .
3.1. Il ricorso sul punto è manifestamente infondato.
Le censure mosse in punto di concretezza e attualità si concentrano esclusivamente sulla considerazione del tempo trascorso tra l’accertamento dei fatti e l’esecuzione della misura, ma non offrono ulteriori e aggiuntivi elementi per ritenere venuto meno il vincolo associativo, o il distacco dai luoghi di operatività
dell’azione criminale o altra specifica ragione da potersi valutare in termini po un affievolimento del pericolo di recidivanza, non potendo la rivalutazione de attualità e concretezza limitarsi a una presa d’atto del trascorre del tempo, pe non così distante rispetto ai fatti contestati.
Di contro sono stati posti in evidenza nella ordinanza impugnata elementi ch depongono nel senso della inidoneità di altre misure meno afflittive rispetto custodia in carcere, così da far apparire del tutto infondata la censura di om o illogica motivazione, quali: a)l’oggettiva gravità dei fatti e i rapporti con criminali di primo piano in contesti di criminalità organizzata calabrese; b)il assunto dal ricorrente quale organizzatore e del capo del sodalizio; c) l’acquis cospicui quantitativi veicolati dalla compagine associativa che era in grado collocarli sul mercato al dettaglio; d) i contatti e le assidue frequentazioni e all’estero; e) la inaffidabilità del soggetto e la sua spregiudicatezza in re alla inidoneità di misure meno afflittive tenuto conto della facile reperibil strumenti di comunicazione criptata.
A tale impianto motivazionale non si contrappone una specifica argomentazione nel ricorso tale da confrontarsi su ciascuno dei punti toccati dal tribunale, ed si rileva l’assenza di alcun dato obiettivo evincibile nei motivi che sia stat tempo offerto alla valutazione del Tribunale e dallo stesso immotivatamente disconosciuto e che potesse far ritenere rescisso il vincolo associativo o ass una convincente presa di distanze o il venir meno dello stesso sodalizio.
3.2. Sulla scorta di tali convergenti circostanze quindi è stato fatto buon gov dei principi dettati dalla Suprema Corte in tema di delitti per cui ope presunzione di cui all’art 275, comma 3, cod.proc.pen., in tema di attuali concretezza. Si veda Sez. 4 n. 3966 del 12/01/2021 Cc. (dep. 02/02/2021 ) Rv. 280243 – 01. «In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rap solo all’operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesim professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali caratterizzano l’associazione di appartenenza» Ed ancora Sez. 3 n. 16357 de 12/01/2021 Cc. (dep. 29/04/2021 ) Rv. 281293 – 01«In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la p di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ult reati fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costitue espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza e pos pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascor è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la mera rescissione del vincolo non
per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen»; Sez. 2, n. 24553
del 22/03/2024 Cc. (dep. 20/06/2024 ) Rv. 286698 – 01 «In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela
sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia
conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, al
tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. “tempo
silente”, posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo ».
4. Ne consegue la inammissibilità dei ricorsi con onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno
2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, aomnna 1-ter, disp att cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2025
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Il Presidente