Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13093 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Catania NOME nato a Catania il 27/03/1990
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 26/06/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procwatore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità o per il rig:::!1::to del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Cal:ania, adito in sede di appello cautelare dal Pubblico Ministero presso il medl!simo Tribunale avverso l’ordinanza reiettiva della cautela pronunciata dal Giudice Der le indagini preliminari della stessa città il 7 febbraio 2024, ha applicato a C setano Catania la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazier e ad un’associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana (capo 1) e per reati fine di cui all’art. 73 d.P.R., commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2 . Ricorre l’indagato con atto a firma del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME COGNOME in cui deduce due motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione, conformemente a quanto priwisto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché carenza, manifesta illcgicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale ha emesso un provvedimento che riproduce quelli adotti:Ai nei confronti dei coindagati nella parte descrittiva degli elementi costituti ,ii della organizzazione dedita al narcotraffico, nella quale la posizione di NOME non è affatto trattata o lo è in forma del tutto marginale.
Nel contenuto individualizzato del provvedimento, relativo alla posizione del ricorrente ed ai reati fine a lui ascritti, gli indizi sono costituiti esclusivamentc d risultanze delle intercettazioni telefoniche registrate in un ridotto se ,:iriento temporale – pari a venti giorni tra ottobre e novembre del 2021 – in zi. i egli avrebbe operato come pusher alle direttive di NOME COGNOME a fronte i: i una associazione che ha avuto una più ampia operatività, essendo contestata fino ad aprile 2022.
L’immagine di NOME COGNOME è stata saltuariamente ripresa dalle telecamere nello stesso periodo e, di seguito, in atteggiamenti del tutto neutri ai fini delle indagini, nell’aprile del 2022.
Gli elementi indiziari sono insufficienti a delineare una effettiva adesione del ricorrente al programma associativo, atteso che egli ha interagito con i solo NOME COGNOME e non ha partecipato ad alcuna decisione o riunione di vertice con i coindagati.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nonché carenza, manifesta illogicità e contradditt Drietà della motivazione.
Pur operando, in relazione al titolo di reato sub capo 1, la doppia presunzione relativa, le esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo di ricaduta nel delittg,, sono definitivamente cessate a seguito dell’intervenuto recesso volontario di 1:tania dal sodalizio nel novembre 2021.
Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha fornito una motbazione inadeguata sulla inidoneità di un presidio meno afflittivo.
Il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta nei termini riportati in epigrafe.
In mancanza di richiesta di trattazione orale, il procedimento à stato trattato con rito cartolare.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Il primo motivo evidenza la sua genericità. L’ordinanza impugnata, sulla scorta di un ampio compendio indiziario – costituito dalle risultanze dell a’:tività intercettiva, dalle videoriprese delle telecamere installate dalla polizia giucii:::iar nonché dai sequestri ed arresti in flagranza – ha ricostruito gli e e menti identificativi di un sodalizio a base familiare, diretto da NOME COGNOME che gestiva stabilmente in Catania, nel quartiere di San INDIRIZZO, l’attività di spaccio attraverso il coordinamento sinergico di una rete di pusher e vedette, wiente le sue basi logistiche nelle abitazioni del predetto Napoli e di sua madre NOME COGNOME. Sono dettagliatamente esaminati l’organigramma, il contributo operativ D dei sodali e i loro rapporti.
La struttura del sodalizio è identicamente delineata per tutti gli i ii:,lagat trattandosi, all’evidenza, della stessa organizzazione.
Il Tribunale ha poi ripercorso i colloqui che permettono di inquadrare la posizione dell’odierno ricorrente, cui ha attribuito, in coerenza con il loro cortanuto e con le ulteriori risultanze investigative, l’attività di spacciatore e di ve.iie condivisa con i sodali COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, in pos’zione gerarchicamente sottoordinata rispetto a NOME COGNOME
Dai colloqui captati e dai messaggi “wapp”, inviati anche in orario netturno, emergono i rapporti intrattenuti dal ricorrente specialmente con l’apicale NOME COGNOME che gestiva la cassa comune, stabiliva i prezzi di vendita e i turni di !sErvizio (articolati nella fascia oraria 10-14, presso le abitazioni degli associati; 1z.- 4.00
anche in strada) della piazza di spaccio cui anche Catania era assegnato; lapoli gli impartiva direttive e allo stesso il ricorrente puntualmente rendicontzwa in ordine all’andamento dell’attività, ai clienti serviti e alle rimanenze di maga2zino. Tra le altre, emblematiche le conversazioni nelle quali Catania:
era redarguito da Napoli per avere abbandonato la sua postazione di spaccio prima che gli subentrasse nel turno il sodale NOME COGNOME con il quale talora si avvicendava, e per essersi impossessato di 41) euro, profitto delle cessioni giornaliere;
al termine del turno rendeva il conto delle cessioni effettuate, agg ornava il capo circa l’arrivo di una cliente ed inviava la foto del bilancino di precisione sul quale era poggiato un sacchetto di cocaina;
comunicava al capo di aver provveduto per conto di lui a corrispondere lo stipendio ai sodali;
riceveva, alle ore 4.41, l’ordine dal Napoli di evadere la richiesta ci una cliente, sebbene avesse da poco terminato il turno di servizio, ess2irido la stessa intenzionata ad acquistare un considerevole quantitadYo di stupefacente, cessione che avrebbe condotto presso la abitazione dello stesso Napoli;
era autorizzato a spacciare, oltre che su strada, presso l’abitazior e del capo che lo istruisce sulle cautele da adottare al termine del turno,
aggiornava il capo, che si trovava a Firenze, sull’andamento degli affari.
A ciò si aggiungono le videoregistrazioni che ritraggono Catania nei luog mi dello spaccio pressoché costantemente dal novembre 2021 al gennaio ;:022 e nuovamente nell’aprile del 2022.
Quanto alla affectio societatis, l’ordinanza dà conto del pieno inserirne Tlo del ricorrente negli assetti organizzativi e nelle dinamiche del gruppo, del quale conosceva le gerarchie interne e, oltre al Napoli, i sodali con i quali si alle -nava nei turni; e dà conto del suo adoperarsi per l’ottimizzazione degli affa i del sodalizio.
Sotto altro profilo, il periodo monitorato dalle attività investigative – no9embre 2021/gennaio 2022 e, di nuovo, l’aprile 2022 – non è irrisorio e, in ogni o: so, è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte che, in torna di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in par:ii:ola dell’ “affectio” di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al qi le gli
agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato” (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122 – 01).
Infondata è anche la censura relativa alle esigenze di cautela e alla i;celta della misura custodiale carceraria.
Venendo in rilievo un reato per il quale opera la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoarenze, che, a fronte di un quadro indiziario di assoluto allarme, sia attuale il pe,-ivulum libertatis, correlato alla possibilità di ricaduta.
La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha, del resto, predsato che il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 274, comma 1, lel t. cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportuni tà di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della caute a una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto ocioambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore ii;ia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsiic: ne di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282767).
E’ il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la progincsi d pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati cos:iliuenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo – che qui viene solo enunciata dalla difesa – non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui a I l’a rt 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 281293).
La difesa non ha addotto elementi utili al superamento della di)ppia presunzione relativa che assiste l’addebito associativo, tenuto conto della d slanza temporale, non particolarmente significativa, dai fatti.
Catania è individuato come soggetto incline al delitto, e viene rimarcato che aveva maturato una specifica professionalità e che traeva in esclusiva dagli affari illeciti le fonti del proprio sostentamento. Di qui la ritenuta sl:c
pericolosità per l’ordine pubblico. Di contro, la deduzione di avvenuta rescissione del legame con il sodalizio nel novembre 2021 è puramente affermata, posti) che i contatti con esso erano ripresi nell’aprile del 2022.
L’ordinanza ha motivato la ritenuta infungibilità della custodia intrarriiraria e la inidoneità degli arresti domiciliari, con riguardo al contesto semidomest co in cui operavano i sodali. Senza illogicità, la ragione della inadeguatezza d una misura meno afflittiva è stata individuata nella inidoneità ad impedire la ripriisa di contatti con un ambiente criminogeno.
14 AI rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle :;pese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pari.
P.Q.M.
Ì Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces; wali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
Così deciso il 13/11/2024