Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40431 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40431 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 02/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 21/5/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si Ł proceduto con trattazione alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
uditi i difensori dell’imputata, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 maggio 2025 la Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza in data 18 gennaio 2023 che aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello di Napoli in data 20 dicembre 2021, ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 7 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima citta con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 309/90 (capo A della rubrica delle imputazioni).
In sintesi, si contesta all’imputata di avere coadiuvato, in stretto rapporto fiduciario, il convivente NOME COGNOME ed il fratello NOME COGNOME in diverse fasi operative dell’attività di narcotraffico, ricevendo, custodendo ed amministrando i proventi dell’azione illecita, svolgendo tutte le operazioni e transazioni bancarie finalizzate ad ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa, nonchØ di avere assunto, successivamente all’arresto del COGNOME, la direzione dell’attività di narcotraffico, interfacciandosi con fornitori ed acquirenti per la riscossione dei corrispettivi dello spaccio.
Prima di proseguire oltre occorre ricordare che la menzionata sentenza rescindente di questa Corte di legittimità aveva proceduto all’annullamento della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello evidenziando che:
gli elementi valorizzati in sentenza ai fini del giudizio di colpevolezza non si presentavano muniti di un grado di concludenza logica tale da permettere di ritenere superata la soglia del dubbio ragionevole;
l’intimazione rivolta dalla COGNOME all’associato COGNOME di «non toccare piø un euro di COGNOME» e di rispettare i propri ordini poteva essere letta come volta solamente a garantirsi la disponibilità, in un momento di oggettivo bisogno economico, di tutte le risorse finanziarie già in possesso del proprio marito, ma non anche indirizzata a proseguire nell’attività illecita di questi;
c) tale ingiunzione non risulta essere stata accompagnata non solo da alcun ordine, a COGNOME o ad altri, di continuare nell’attività criminale, ma neppure da un semplice invito, una sollecitazione od anche soltanto un atteggiamento di tolleranza di costei in tal senso;
riguardo, poi, alla deliberazione, assunta dall’imputata, di non proseguire nell’esborso del contributo economico per il mantenimento dei familiari del detenuto COGNOME, appare che, quand’anche la ragione sia quella ritenuta in sentenza (ovvero la “ripicca” verso la compagna di costui, che non si era resa disponibile ad accompagnarla a colloquio con il COGNOME), si tratta di condotta che, se non di per sØ sintomatica di una risoluzione dei vincoli solidaristici tipici di un’associazione criminale, comunque non si presenta funzionale al rafforzamento degli stessi e, quindi, al mantenimento in vita ed all’operatività dell’associazione;
la difesa ha riportato numerosi stralci di conversazioni intercettate, sui quali la sentenza Ł rimasta sostanzialmente silente, ma il cui contenuto appare prima facie significativo e tale, se verificato e confermato, da indebolire ulteriormente la tenuta logica delle valutazioni effettuate dalla Corte d’appello.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata (AVV_NOTAIO), deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 627, comma 3, 192, 533, comma 2, 546, lett e), cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90.
In particolare, dopo avere riassunto gli elementi (già sopra riportati) sui quali si era fondata la sentenza rescindente ed avere premesso che la sentenza impugnata null’altro conterrebbe se non una riedizione degli elementi già considerati dalla sentenza annullata, la difesa della ricorrente ha evidenziato quanto segue:
dalle conversazioni intercettate Ł emerso in numerosi passaggi richiamati nel ricorso che la COGNOME, pur essendo a conoscenza dell’illecita attività del compagno, non era stata di ausilio all’attività di narcotraffico ed anzi la stessa Ł risultata dissentire rispetto alle scelte di vita del COGNOME: tuttavia, tali elementi non sarebbero stati considerati nella sentenza impugnata;
la Corte di appello non ha indicato alcun elemento a sostegno dell’affermazione secondo la quale l’imputata «in diverse occasioni» aveva contatto lo COGNOME per comunicare al compagno informazioni riguardanti gli appuntamenti con i loro clienti;
emerge da un’intercettazione che il COGNOME conservava nella propria cassaforte (del contenuto della quale l’imputata si sarebbe appropriata) parte dei proventi a lui riservati e non il denaro utilizzato per perseguire le attività associative volte al narcotraffico, tanto Ł vero che con sentenza divenuta irrevocabile il coimputato NOME COGNOME Ł stato
condannato per il reato di cui all’art. 379 cod. pen.;
la Corte territoriale non avrebbe, poi, affrontato correttamente la questione del mancato versamento di somma destinata al mantenimento alla moglie del detenuto sodale (il COGNOME) condotta che deve essere letta come sintomatica dell’assenza di una militanza nell’associazione;
non emergerebbe dal complessivo esame del contenuto delle conversazioni intercettate e richiamate nel ricorso che la COGNOME, dopo l’arresto del compagno, si Ł sostituita al COGNOME nella gestione del narcotraffico, tanto Ł vero che dalla stessa rubrica delle imputazioni emerge per tabulas che l’attività delittuosa si Ł bloccata a seguito dell’arresto (20 aprile 2015) dell’uomo e che comunque nessuno dei reati-fine dell’associazione Ł stato contestato alla stessa;
f) non vi sarebbe, poi, neppure prova in capo all’imputata dell’elemento soggettivo del reato in contestazione.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 379 e 648 cod. pen., 192, comma 2, 533, comma 2, cod. proc. pen.
Si duole, al riguardo ed in via subordinata, la difesa della ricorrente della mancata riqualificazione della condotta addebitata all’imputata come favoreggiamento reale o come ricettazione essendosi l’imputata limitata ad assicurarsi le somme di denaro che le avrebbero consentito di crescere i figli.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.
Si duole la difesa della ricorrente del fatto che i Giudici di merito non hanno riconosciuto alla COGNOME le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione con prevalenza sulle aggravanti contestate non tenendo conto, tra l’altro, dello stato di incensuratezza e del ruolo marginale dell’imputata, estranea all’attività di narcotraffico il che avrebbe portato ad una iniqua determinazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte di appello, dopo avere concordato con la difesa dell’imputata sul fatto che almeno fino all’arresto del COGNOME il ruolo della COGNOME nelle vicende in esame era stato del tutto marginale, pur essendo la stessa consapevole dei traffici del compagno avendo discusso con lo stesso i prezzi praticati dai diversi fornitori dello stupefacente, ha poi asserito apoditticamente (senza indicare con precisione la fonte dell’informazione) che in diverse occasioni la donna contattava lo COGNOME per comunicare al compagno informazioni riguardanti appuntamenti con i loro clienti conoscendo anche le cautele comunicative del compagno.
Partendo da tali premesse, la Corte territoriale ha poi richiamato una conversazione nella quale il compagno le chiedeva di sistemare ‘le mattonelle’ poste a copertura della cassaforte creata nel garage di NOME COGNOME ignorando il fatto che la donna aveva già provveduto di sua iniziativa a trasferirne altrove il contenuto.
Osserva il Collegio che tale circostanza – non esclusa neppure dalla difesa della ricorrente – ha un carattere del tutto neutro e comunque non pregnante rispetto alla contestazione associativa, ben essendo possibile e comunque rimanendo indimostrato, che, come sostenuto dalla stessa difesa, il denaro sia stato utilizzato dalla donna per finalità diverse da quelle del reinvestimento nelle attività di narcotraffico.
Altrettanto Ł a dirsi, come già osservato nella sentenza rescindente di questa Corte di legittimità, con riguardo alla questione relativa al mancato versamento dell’aiuto economico alla compagna di altro sodale detenuto (il COGNOME).
La Corte territoriale ha richiamato a pag. 3 della propria sentenza alcuni passaggi di una (non meglio precisata) informativa che a sua volta riporta alcune frasi intercettate ritenendole «avere un significato inequivoco … di rafforzamento di vincoli solidaristici funzionali al mantenimento in vita ed all’operatività dell’associazione».
Osserva, tuttavia, il Collegio che la Corte territoriale non ha adeguatamente spiegato le ragioni della funzionalità della descritta condotta della COGNOME al «rafforzamento dei vincoli solidaristici» in quanto anche in questo caso la situazione si sottopone ad una lettura alternativa: la condotta dell’odierna ricorrente può essere benissimo letta come una mera ‘ripicca’ nei confronti della compagna dell’associato che (apparentemente) non si era disponibile ad accompagnarla ad un colloquio o comunque a «darle una mano» (non Ł dato sapere in quale attività), ovvero come una manifestazione di assunzione di potere decisionale all’interno dell’associazione.
Non compete certo a questa Corte di legittimità stabilire quale delle due possibilità di lettura della condotta dell’imputata Ł da ritenersi preferibile alle altre, ma di certo era compito della Corte di merito quella di spiegare adeguatamente le ragioni per le quali una delle ricostruzioni alternative portava ad escludere l’altra, ciò anche perchØ l’interruzione del contributo ad uno degli associati non Ł certo elemento palesemente indicativo di un rafforzamento del vincolo associativo.
Ancora una volta non risolutiva a sciogliere le problematiche evidenziate nella sentenza rescindente appare la conversazione intercettata il 27 maggio 2015 (sempre richiamata a pag. 3 della sentenza impugnata) atteso che non Ł spiegato come l’iniziativa del COGNOME di mandare 150,00 euro alla COGNOME e la disponibilità dello stesso a reperire un difensore sarebbero elementi per provare il ruolo attivo dell’odierna ricorrente nella contestata compagine associativa.
Decisamente piø pregnante in chiave accusatoria appare, invece, la conversazione intercettata in data 10 maggio 2015 (progr. n. 752) richiamata a pag. 4 della sentenza impugnata ed intercorsa tra la COGNOME e lo COGNOME, ragionevolmente legata ad una fornitura di stupefacente e richiamata anche nella conversazione tra la COGNOME ed il COGNOME il successivo 27 maggio 2015 che si apre ad una lettura secondo la quale l’odierna ricorrente ha percosso lo COGNOME accusandolo di essersi appropriato di denaro derivante dal traffico di stupefacente.
Altrettanto pregnante in chiave accusatoria Ł poi l’espressione «tieni l’ordine da me, ora» utilizzata dalla COGNOME nel corso del menzionato colloquio con lo COGNOME del 10 maggio 2015, espressione indubbiamente indicativa di un ruolo assunto dalla donna nelle vicende associative dopo l’arresto del compagno.
Osserva il Collegio che sebbene gli ultimi due elementi indicati appaiono rafforzare la lettura in chiave accusatoria del ruolo dell’odierna ricorrente nella compagnine associativa, purtuttavia non sfugge che la Corte territoriale ha preso in considerazione solo gli elementi accusatori ma non si Ł minimamente confrontata con le argomentazioni difensive contenute nell’originario atto di appello legate anche al contenuto di altre conversazioni (richiamate nel ricorso qui in esame) nelle quali traspare, per contro, un ruolo di dissociazione della donna rispetto alle attività delittuose portate avanti dal compagno fino al momento del suo arresto.
E’ indubbio che in tal modo operando la Corte territoriale da un lato non ha dato compiuto seguito alle indicazioni fornite con la sentenza rescindente di questa Corte di
legittimità, così incorrendo in un vizio di assenza di motivazione e, dall’altro, che Ł parallelamente incorsa in una violazione di legge consistente nel mancato rispetto del disposto dell’art. 546, lett. e), cod. proc. pen. nel momento in cui non si Ł confrontata con gli elementi di segno contrario specificamente indicati dalla difesa come asseritamente emergenti da altre conversazioni intercettate.
Quanto appena evidenziato impone un nuovo annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli affinchØ siano colmati i vizi evidenziati.
3. La presente decisione rende allo stato superfluo l’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME