Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7671 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 4 novembre 2022 dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Terni, ha assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto e confermato, per quanto rileva in questa Sede, la condanna di NOME COGNOME per detto reato alla pena di anni sette di reclusione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti di cui agli artt. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 4, legge n. 104 del 2006.
2.NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo deduce la nullità assoluta della sentenza per omessa motivazione sul motivo di appello con il quale, stante la riqualificazione del reati fine ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, chiedeva la riqualificazione del reato di cui al capo A ai sensi dell’art. 74, comma 6. d.P.R. n. 309 del 1990.
2.2 Con il secondo, terzo e quarto motivo che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, deduce i vizi di omessa o apparente motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di cui al capo A, nonché vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza della fattispecie associativa ed alla partecipazione del ricorrente.
Quanto al primo profilo, si deduce che la sentenza impugnata non contiene alcun esame delle censure dedotte del ricorrente.
Quanto al secondo profilo, si deduce l’incongruenza della motivazione che ha desunto la sussistenza della fattispecie associativa, basandosi sulle dichiarazioni testimoniali dei testi di Polizia Giudiziaria, sul contenuto delle intercettazion telefoniche (richiamate in sentenza) e sul dato della mera reiterazione delle cessioni di sostanze stupefacente, senza, peraltro, alcun riferimento alla sussistenza dell’organizzazione necessaria alla configurabilità del reato.
Si aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale ha omesso di argomentare in ordine alla concreta partecipazione del ricorrente e di esaminare gli elementi da questo allegati nell’atto di appello ovvero: a) l’occasionalità della condotta del ricorrente limitata al solo reato di cui al capo B; b) il fatto che le intercettazioni agli interessano solo in parte la persona del ricorrente e, comunque non documentano suoi colloqui con altri coimputati; c) l’assenza di sequestri a carico del ricorrente e di servizi di osservazione che documentino consegne di sostanze stupefacenti o incontri a queste finalizzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ragioni di ordine logico impongono di invertire l’ordine delle questioni proposte dal ricorrente e di esaminare prima i motivi relativi alla sussistenza del sodalizio.
Ritiene il Collegio che tali doglianze sono fondate e ciò ha una valenza assorbente rispetto all’esame sia della questione relativa alla partecipazione del ricorrente che del primo motivo di ricorso.
Secondo un consolidato principio di diritto, infatti, al fine della configurabilità un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l’esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l’organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l’assunzione dell’impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l’apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell’unione illecita (Sez. 4, n. 44183 de 02/10/2013, COGNOME, Rv. 257582; Sez. 1, Sentenza n. 10758 del 18.02.2009, Rv. 242897). Si comprende in tale ottica il significato che assume il profilo organizzativo, che pur potendo assumere una connotazione rudimentale, costituisce un elemento indispensabile non solo quale indice di stabilità dell’accordo tra i sodali, ma soprattutto al fine di conferirgli quella perdurante offensività in cui risiede l ragione della punizione della condotta in esame. Si è, infatti, condivisibilmente chiarito che la costituzione dell’associazione non coincide con l’accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un’organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati, ravvisandosi in detto elemento il discrimine tra l’ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1 La sentenza impugnata, con una motivazione scarna e connotata da continui rinvii alla sentenza di primo grado che non rendono comprensibile il percorso argonnentativo seguito dalla Corte territoriale, ha sostanzialmente omesso di rispondere al motivo di appello e di illustrare da quali elementi probatori ha desunto la sussistenza degli elementi costitutivi dell’associazione contestata al capo A, secondo i criteri ermeneutici indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Non possono, infatti, considerarsi a tal fine sufficienti nè il mero generico richiamo delle conclusioni
cui sono giunti gli operanti di polizia giudiziaria escussi in dibattimeto nè gli scarn riferimenti, in assenza di alcuna valutazione critica che ne illustri la valenza sintomatica ai fini della loro riconducibilità all’attuazione di un programma associativo, alle modalità di consumazione dei reati di cui ai capi F e G, peraltro non contestati al ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte va disposto l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 16 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Pre idente