Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1453 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1453 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta, con la quale il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo T), con rigetto nel resto di entrambi i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 10 dicembre 2023, il G.u.p. del Tribunale di Avellino condannava NOME COGNOME alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa per i reati di cui ai capi C) (lesioni aggravate dal numero delle persone riunite e dalla premeditazione in danno di NOME COGNOME), F) (lesioni aggravate come sopra in danno di NOME COGNOME), H) (tentata violenza privata aggravata dalle più persone riunite in danno di NOME COGNOME), M), esclusa l’aggravante delle più persone riunite (estorsione continuata in danno di numerosi gestori di esercizi commerciali consistita nell’imporsi ai predetti come addetti alla security in occasione di eventi e feste), Q) (minaccia aggravata in danno di NOME COGNOME), R) (art. 4 I. 110/75 con mazze tipo baseball e spranghe di ferro), S) (detenzione e porto di pistola) e T) .
COGNOME veniva assolto dai capi E), P) e U).
Il G.u.p. del Tribunale di Avellino condannava NOME COGNOME alla stessa pena del coimputato per i reati, commessi in concorso con costui (e altri, ma non sempre), di cui ai capi F), Q), R), S) e T) (con ruolo di promotore).
COGNOME veniva assolto dai capi E), I) e P).
Il Giudice dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per mancanza di querela con riguardo ai capi N), O) e V).
Con sentenza del 22 ottobre 2024, la Corte di appello di Napoli assolveva per insussistenza del fatto i due imputati dal capo M) (relativo alle estorsioni continuate commesse in danno dei gestori di esercizi commerciali); escludeva la premeditazione contestata ai capi C) (non ascritto al COGNOME) e F) e il ruolo di capo e promotore dell’associazione di cui al capo T) (per entrambi) e rideterminava la pena: per NOME COGNOME, nella misura di 3 anni, 10 mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa; per NOME COGNOME, nella misura di 3 anni, 10 mesi di reclusione e 4.600,00 euro di multa.
Entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
Il ricorso di NOME COGNOME ha ad oggetto esclusivamente i reati di cui ai capi F), S) e T) e si fonda su sette motivi.
3.1. Con il primo motivo, attinente al capo S) (concorso nella detenzione e nel porto di pistola, materialmente nella disponibilità del COGNOME, utilizzata, con le mazze e le spranghe, per la spedizione punitiva perpetrata in danno di NOME
COGNOME, vicenda che occupa i capi Q-R-S), si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 110 cod. pen.
Nella prospettazione difensiva, si censura come congetturale e assiomatica l’affermazione, formulata dalla Corte di appello a pag. 10 della sentenza impugnata per ritenere dimostrato il concorso del COGNOME, secondo la quale, “in presenza L.] di un’azione collettiva evidentemente programmata, avente una chiara finalità aggressiva nei confronti della vittima designata, risultava decisamente inverosimile che i coimputati non fossero a conoscenza della detenzione dell’arma da parte del Frasca circostanza ampiamente prevedibile 1.1”.
Tale proposizione sarebbe criticabile anche perché, assertivamente, abbina in modo necessitato a un’azione ritorsiva l’uso di armi da fuoco.
La difesa contesta, poi, come illogica, in quanto non suffragata da elementi di prova, l’affermazione circa il carattere programmato della spedizione punitiva (non emergente da nessuna captazione), oltretutto sconfessato dal venir meno, in appello, dell’aggravante della premeditazione.
Ricorda che, in sede di interrogatorio di garanzia, tutti gli imputati avevano dichiarato di non sapere che COGNOME fosse armato.
Lamenta, sotto il profilo della carenza di motivazione rispetto a censure dedotte col gravame, che non sarebbe stato adeguato risalto, al fine di escludere la consapevolezza in capo al COGNOME, al fatto che gli imputati utilizzarono tre veicoli con i quali raggiunsero l’abitazione della persona offesa e che COGNOME non viaggiava sul furgone del COGNOME, ma a bordo della sua Volkswagen Fox (quindi poteva non sapere che COGNOME fosse armato).
Insiste, ancora, la difesa (pag. 6, par. 1.4.) nel sostenere che la Corte territoriale non avrebbe chiarito adeguatamente i profili di una “siffatta organizzazione dell’azione criminosa” e, soprattutto, non avrebbe spiegato perché, sebbene programmata, detta azione debba aver implicato la consapevolezza del COGNOME circa la detenzione e il porto dell’arma impugnata dal solo COGNOME.
Dovendosi escludere il concorso materiale, la Corte di appello non avrebbe in alcun modo motivato sull’eventuale contributo morale apportato dal ricorrente, anche in funzione agevolatrice, alla condotta del COGNOME.
I giudici del gravame, infine, avrebbero violato l’art. 110 cod. pen. per aver ravvisato il concorso anziché la mera connivenza non punibile.
3.2. Con il secondo motivo, afferente al reato associativo sub capo T), si denunciano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Viene, in primo luogo, criticata l’affermazione di pag. 14, laddove la Corte distrettuale, nel prendere atto dell’insussistenza del reato continuato di estorsione “ambientale”, ha ritenuto, comunque, di confermare la responsabilità per il reato associativo per le “ulteriori condotte illecite poste in essere dagli appartenenti a
gruppo e, in particolare, ulteriori aggressioni, sia pure non denunciate dalle vittime e per le quali, in assenza di documentazione medica attestante l’entità delle lesioni, non si è proceduto per difetto di querela”.
La Corte di appello avrebbe, in particolare, reputato determinanti gli episodi di cui ai capi:
D): lesioni in danno di NOME COGNOME;
E): lesioni in danno di NOME COGNOME;
A-B) (ascritti a COGNOME in concorso con COGNOME e COGNOME, giudicati separatamente): lesioni e tentativo di estorsione in danno di NOME COGNOME;
N-0): lesioni e violenza privata in danno di NOME COGNOME.
La difesa si duole che la Corte di Napoli sia addivenuta a tale conclusione sulla base di una premessa parzialmente errata, atteso che per i capi D) (ascritto al solo NOME COGNOME) ed E) gli imputati erano stati assolti nel merito già in primo grado, mentre solo per i capi N) e O) vi era stata pronuncia di non doversi procedere per difetto di querela: non poteva, quindi, essere attribuita valenza dimostrativa del reato associativo alla integrazione dei capi D) ed E).
La difesa censura, in sostanza, che il giudice a quo abbia effettuato solo una somma algebrica degli episodi, senza considerare che, tolti i capi D) ed E), ne restava solo uno (oggetto dei capi N-0, lesioni e violenza privata in danno di NOME COGNOME) annoverabile tra le “ulteriori aggressioni” non perseguite per difetto di querela, in quanto la vittima, intimidita dagli imputati, non denunciò il reato.
Intrinsecamente contraddittoria, inoltre, secondo la difesa, si rivela l’affermazione secondo cui gli imputati avrebbero agito in sinergia “sia pure per motivi non chiariti dall’attività d’indagine, ma con ogni probabilità dettati d recupero di somme di denaro per conto proprio o di terzi”.
A tal proposito, osserva la difesa che, se i motivi non erano stati chiariti dall’attività d’indagine, non avrebbero, al tempo stesso, potuto ritenersi sicuri ed evidenti, come sembrerebbe sottendere l’utilizzo della locuzione “con ogni probabilità”.
Ci si duole, ancora, sempre in chiave di contraddittorietà, per il riferimento a ipotizzata attività di recupero credito, non suffragata da alcuna prova, con l’eccezione delle lesioni sub capi A) e B), peraltro imputate a COGNOME e non a COGNOME o a COGNOME.
Tenuto presente che, ad onta dell’espressione “pluralità di condotte”, gli episodi che hanno dato luogo all’affermazione di responsabilità erano stati solo cinque, suddivisi in otto capi d’accusa, e che gli affiliati sarebbero solo tre (perché la posizione dei sodali COGNOME e COGNOME, giudicati separatamente, era ancora sub iudice), considerato che la finalità del gruppo risultava tutt’altro che accertata,
la difesa addebita alla Corte di appello di non aver adeguatamente argomentato sulla stabilità del vincolo associativo.
In realtà, nella ricostruzione offerta dal primo giudice, i vincoli tra g imputati e la loro sinergia si erano resi manifesti essenzialmente in riferimento all’attività di security da essi svolta per imposizione.
Una volta ritenuta lecita tale attività di addetti alla sicurezza dalla stessa Corte di secondo grado, che aveva assolto gli imputati dal capo M) perché il fatto non sussiste, la motivazione perdeva di tenuta logica in modo grave quando doveva dimostrare la stabilità del vincolo e l’affectio societatís.
Secondo la difesa, proprio dalla ricostruzione degli episodi fornita dalle sentenze di merito si evinceva come essi fossero slegati da un contesto associativo.
Si fa l’esempio delle lesioni in danno di COGNOME sub capo C), che avevano visto l’assoluzione del correo COGNOME, imputato anche del reato associativo.
Sarebbe legato a motivazioni contingenti e personali (del COGNOME) il capo H), ascritto a COGNOME, attinente alla tentata violenza privata posta in essere in danno di NOME COGNOME, addetto al 118, in relazione all’aggressione precedentemente subita dal COGNOME (per indurlo a non denunciare detto episodio).
Allo stesso modo, la vicenda condensata nei capi Q-R-S sarebbe legata a ragioni contingenti di ritorsione in danno di COGNOME.
Per i residui capi A-B la connessione con gli scopi del sodalizio non sarebbe adeguatamente motivata.
La Corte di appello non avrebbe considerato in modo adeguato tali evidenze, “cambiando in corsa” le caratteristiche del pactum sceleris, fondato in primo grado sull’attività estorsiva e in secondo grado sulla commissione di reati di lesioni personali e di violenza privata.
Nessuna GLYPH parola era stata detta sulla struttura organizzativa dell’associazione e, infine, non era stata fornita risposta alle deduzioni contenute nell’atto di gravame a proposito del reale collegamento tra gli imputati in funzione del lavoro (lecito) di security -come ritenuto (prima che cadesse la relativa imputazione di estorsione) in sede di riesame – e dell’autonomia dei reati di lesioni rispetto ad un contesto associativo.
3.3. Con il terzo motivo, vertente sul capo F) (lesioni in danno di NOME COGNOME), si eccepiscono mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il motivo è imperniato, essenzialmente, sulla denuncia di contraddittorietà della motivazione, laddove, a pag. 7, fonda l’identificazione di COGNOME quale responsabile del reato (in concorso con COGNOME) sulla identità dell’abbigliamento
indossato da uno dei responsabili in occasione di altro episodio (capo E: lesioni in danno di COGNOME) dal quale sia lui che gli altri imputati erano stati assolti.
Vengono, poi, fatti oggetto di critica gli ulteriori elementi indiziari valorizza dalla Corte di appello.
3.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione sul calcolo della pena.
Il difensore opera un raffronto fra il calcolo della pena operato per COGNOME e quello relativo al COGNOME, segnalando, quanto ai reati-satellite di cui ai capi QR-H, che per il primo (COGNOME) non era stato aggiunto il pronome “ciascuno”, viceversa usato per il COGNOME, sicché la Corte di appello non avrebbe potuto che applicare, per quei tre reati, un aumento di pena “unitario” nella misura di 2 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa e non moltiplicarlo per 3, come si desumerebbe dalla entità della pena complessivamente inflitta al ricorrente.
Senza la parola “ciascuno”, usata per il COGNOME, la pena finale da infliggere a COGNOME avrebbe dovuto essere quella di 5 anni, 4 mesi e 6.700 euro di multa, ridotta per il rito a 3 anni, 6 mesi, 10 giorni e 4.467,00 euro di multa e non quella di 5 anni e 9 mesi di reclusione e 7.500,00 euro di multa, ridotta per il rito a 3 anni, 10 mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa.
Il calcolo viene censurato anche come contraddittorio nel rapporto fra premesse e conclusione.
3.5. Il quinto, sesto e settimo motivo attengono al trattamento sanzionatorio.
Vengono formulate, in sintesi, le seguenti censure:
disparità di trattamento, nella fissazione della pena-base, rispetto alla posizione del coimputato COGNOME.
La difesa, pur prendendo atto che COGNOME non era gravato dal reato associativo (ma gli è stata applicata la recidiva) e aveva posto in essere meno reati di COGNOME (tre rispetto a sette), critica come illogico, nella determinazione della sanzione base, il diverso peso riservato allo stesso episodio (che la Corte di appello ha ritenuto di “estrema gravità”) di cui al capo S), in relazione alle posizioni degli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, pur essendo tutti e tre coinvolti nella vicenda.
Si duole, in particolare, che per COGNOME, senza adeguata motivazione, sia stata applicato il doppio della pena-base inflitta a COGNOME (4 anni di reclusione e 5000,00 euro di multa a fronte di 2 anni di reclusione e 2.700,00 euro di multa).
La difesa si duole, inoltre, di non aver ricevuto risposta ai motivi di gravame sul trattamento sanzionatorio, se non con clausole di stile, e di non aver motivato sulla individuazione di una pena di gran lunga superiore al minimo edittale.
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Il ricorso di NOME COGNOME si fonda su quattro motivi.
4.1. Il primo motivo, afferente al reato associativo sub capo T), è completamente sovrapponibile al secondo motivo del ricorso proposto da COGNOME, cui, pertanto, si rinvia.
4.2. Il secondo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione, attiene al capo F) (lesioni in danno di NOME COGNOME in concorso con COGNOME).
Sviluppa, all’inizio, la stessa censura formulata nel ricorso COGNOME.
Denuncia, cioè, la contraddittorietà della motivazione, laddove, a pag. 7, fonda l’identificazione di COGNOME quale responsabile del reato (in concorso con COGNOME) sulla identità dell’abbigliamento indossato da uno dei responsabili in occasione di altro episodio (capo E: lesioni in danno di COGNOME) dal quale sia lui che gli altri imputati sono stati assolti.
Poi, prende in esame gli altri elementi indiziari, censurando come carente e illogica la motivazione spesa dalla Corte di appello sul punto.
4.3. Il terzo e il quarto motivo riguardano il trattamento sanzionatorio, rispetto al quale si deduce vizio di motivazione.
Si replicano la censura sulla pretesa disparità di trattamento rispetto alla posizione di COGNOME già sviluppata da COGNOME (vedi sopra) e quella di omessa risposta ai motivi di gravame.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo T), con rigetto nel resto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati limitatamente al capo T) della rubrica, mentre, nel resto, devono essere rigettati.
Iniziando dal ricorso di NOME COGNOME, deve, in primo luogo, considerarsi infondato il motivo afferente al capo 5) (concorso con COGNOME, COGNOME e COGNOME nei reati di detenzione e porto di una pistola semiautomatica).
Va disatteso l’assunto difensivo con cui si imputa alla Corte di merito di aver fondato la preventiva programmazione della spedizione punitiva in danno di NOME COGNOME su mere congetture ed assiomi.
Al contrario, i giudici del gravame, a pag. 10 della decisione, hanno legato il carattere programmato dell’azione ad una circostanza di fatto ben precisa, costituita dal concomitante utilizzo, da parte dei correi, di tre veicoli con i qua tutti si diressero “in fila indiana” verso la casa della vittima.
Né ha pregio l’obiezione difensiva secondo la quale il venir meno della circostanza aggravante della premeditazione avrebbe reso contraddittoria l’affermazione circa la programmazione preventiva dell’aggressione, essendo nota la differenza tra preordinazione, ricorrente nel caso di specie, e premeditazione, insussistente (per tutte, vedi Sez. 1, n. 37825 del 29/04/2022, Tiscornia, Rv. 283512 – 01, in cui si definisce preordinazione l’apprestamento dei mezzi minimi necessari all’esecuzione, nella fase a quest’ultima immediatamente precedente).
Trascura, inoltre, di considerare la difesa che, in un caso come quello di specie, di c.d. “doppia conforme”, le motivazioni si integrano reciprocamente, sicché può essere senz’altro valorizzato, per scolpire il carattere unitario dell’azione concorsuale, il passaggio motivazionale di pag. 42 della sentenza di primo grado, dove si legge, sintetizzando le dichiarazioni della persona offesa: «Il gruppo era sopraggiunto presso la sua abitazione a bordo di un furgone bianco e di un’autovettura nera e dal furgone era sceso un uomo armato di pistola (COGNOME, n.d.e.), che, dopo aver attirato la sua attenzione, aveva dapprima minacciato di ucciderlo e, subito dopo, gli aveva esploso contro tre colpi, mentre gli altri (compreso, quindi, il COGNOME, n.d.e.), armati di spranghe e bastoni, avevano tentato di aggredirlo, aggiungendo che durante la fuga l’aggressore aveva sparato contro di lui altri sette colpi d’arma da fuoco».
In presenza di tale incontestata ricostruzione dei fatti, occorre richiamare l’insegnamento di legittimità, per cui anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza (Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 – 01; Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, COGNOME e altri, Rv. 257979 – 01).
Dall’ordito motivazionale integrato si evince con chiarezza e senza vizi logici che COGNOME, facendo parte, nel contesto unitario dell’aggressione programmata, del gruppo di coloro che erano armati di spranghe di ferro e di mazze da baseball, abbia quanto meno, e consapevolmente, agevolato l’azione di COGNOME mentre sparava all’indirizzo della vittima; d’altro canto, una volta che COGNOME scese dall’auto impugnando la pistola, rendendola, quindi, visibile ai coimputati, costoro non avrebbero potuto più, logicamente, contestare la loro consapevolezza della detenzione e del porto da parte di chi aveva la materiale disponibilità dell’arma.
Ricostruzione e valutazione fornite, anche per implicito, dalle motivazioni integrate nei termini appena riportati, consentono di ritenere adeguatamente giustificata l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il suo concorso nel reato di cui al capo S) e infondati i rilievi formulati dalla difesa.
Altrettanto infondati, nel complesso, sono i motivi, pressoché sovrapponibili, dedotti dai due ricorrenti in relazione al capo F) (lesioni volontarie in danno di NOME COGNOME), contestato in concorso con NOME COGNOME, giudicato separatamente.
La comune critica difensiva, come già accennato, censura la contraddittorietà della motivazione per aver fondato l’identificazione di COGNOME e COGNOME nei due giovani che, ripresi, il giorno del fatto, dalla telecamera installata nella INDIRIZZO in Mercogliano, dapprima si dirigevano a piedi verso il negozio della vittima (ore 18.25.42 del 31 ottobre 2020) e tre minuti dopo fuggivano, sempre a piedi, in direzione di Monteforte Irpino (ore 18.28.12), valorizzando l’identità dei capi di abbigliamento indossati da ciascuno dei predetti nell’occorso con i capi indossati dai due soggetti, individuati sempre nei due ricorrenti, protagonisti di altro episodio aggressivo, consumato il 17 ottobre 2020 (capo E: lesioni in danno di NOME COGNOME), in occasione di esso, nonostante da quest’ultimo reato i due imputati fossero stati assolti in primo grado.
Tale prospettazione difensiva, pur non priva di pregio, non si spinge, tuttavia, ad illustrare in modo adeguato il carattere decisivo di essa sulla tenuta della motivazione, posto che l’elemento dell’identità o somiglianza di abbigliamento nei termini di cui si è detto è solo uno tra quelli di natura indiziaria che i giudici di merito hanno concordemente apprezzato a sostegno dell’affermazione della responsabilità dei due imputati.
La Corte di appello, in particolare, ha fornito una lettura immune da vizi logico-giuridici delle conversazioni triangolari intercorse, prima e dopo l’aggressione, tra i due esecutori materiali e NOME COGNOME, presente all’episodio e investito del compito di indicare ai due aggressori il momento utile per entrare in azione.
I giudici del gravame hanno, altresì, convenientemente valorizzato, in ottica accusatoria e in correlazione con le altre risultanze captative, il suggerimento dato dal COGNOME al COGNOME, subito dopo aver parlato col sindaco di Mercogliano, fratello della vittima, di “tagliarsi i capelli”, all’evidente scopo di impedire il riconoscimento, così come il rimprovero mosso al COGNOME dalla sua fidanzata, che lo accusava per telefono di essere “scomparso” e di avere “combinato dei guai” a Mercogliano, luogo del commesso reato.
I rilievi critici formulati nei due ricorsi rispetto a tali ulteriori elementi sono spendibili nella presente sede, poiché, da un lato, mirano ad attaccare il singolo indizio sganciandolo dalla necessaria valutazione complessiva, e, dall’altro, indulgono a una rilettura delle conversazioni che non è consentita nel giudizio di legittimità, come insegnato da Sezioni Unite Sebbar, secondo le quali «n tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione del linguaggio
adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).
4. Viceversa fondate sono le comuni censure articolate dai due ricorrenti a proposito della motivazione sulla sussistenza dell’associazione per delinquere contestata al capo T).
Nella sentenza di primo grado si sottolinea l’importanza rivestita, per dare sostanza all’associazione, ai plurimi episodi di estorsione, unificati dalla continuazione interna, contestati (ai due ricorrenti in concorso con NOME COGNOME) al capo M), consistiti nell’imporre, con minacce, a numerosi gestori di esercizi commerciali o agli organizzatori di eventi ivi svolti l’affidamento, a loro e alle persone da loro indicate, del servizio di security e vigilanza in occasione dello svolgimento di feste, serate ed eventi vari.
Afferma il primo giudice a pag. 56 della sentenza che “per avvalorare e rafforzare il loro prestigio, in particolar modo necessario a tale attività di vigilanza gli associati non hanno esitato a dimostrare la loro determinazione con azioni violente”, lasciando intendere che le azioni violente poste in essere dagli associati ruotassero, comunque, principalmente intorno a detta attività.
Come giustamente messo in luce dalle difese, l’assoluzione degli imputati dal reato continuato estorsivo loro ascritto al capo M) ha obiettivamente svuotato di contenuto il “programma” dell’associazione de qua, che sarebbe rimasto legato solo alla commissione di “più delitti di aggressione, pestaggio, intimidazione” e “violenza privata” (come recita il capo d’imputazione espunti i reati-fine di estorsione).
La Corte di appello di Napoli, nel dare atto dell’assoluzione dal reato sub capo M) per aver reputato le condotte poste in essere dagli imputati esercizio di attività lecita, ha, comunque, deciso di confermare la sussistenza del reato associativo sub T) valorizzando una serie di condotte aggressive (indicate a pag. 14) che, unitamente ai “consolidati rapporti tra gli indagati”, alla “circostanza che essi si ‘vantassero’ della fama di picchiatori acquisita sul territorio”, alle “reticenz mostrate dalle persone offese nel denunciare le pur gravi condotte poste in essere ai loro danni”, avrebbero consentito di “ritenere dimostrati gli elementi costitutivi del delitto associativo”.
Nell’addivenire a siffatta conclusione, tuttavia, i giudici dell’appello – che sono, fra l’altro, incorsi in una sorta di travisamento per aver del tutto illogicamente inserito tra i reati-spia dell’associazione gli episodi di cui ai capi D) ed E) dai quali gli imputati sono stati assolti – avrebbero dovuto dare ragione del “collante” o comune denominatore che avrebbe necessariamente dovuto legare i
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vari episodi di violenza per poter adombrare una loro funzionalità in ottica associativa.
Al contrario, è la stessa Corte territoriale a manifestare dubbi e incertezze al riguardo, quando osserva (a pag. 14) che gli imputati avrebbero agito in sinergia “sia pure per motivi non sempre chiariti dall’attività d’indagine, ma con ogni probabilità dettati da recupero di somme di denaro per conto proprio o di terzi”.
Trattasi di espressione, quest’ultima, che, nel suo incedere perplesso, arreca un grave vulnus alla tenuta logica della sentenza, poiché lascia inaccettabili ombre sulla ragione ispiratrice del sodalizio, sulle sue reali finalità e, in ultima analisi, sull’effettiva sussistenza del fondamentale elemento dell’affectio societatis.
Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al delitto associativo di cui al capo T), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo e per l’eventuale rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà, con riguardo a tale delitto, alla integrale rivalutazione del compendio probatorio emendando il percorso argomentativo dai vizi rilevati.
Allo stato, vanno dichiarati assorbiti i motivi inerenti alla determinazione della pena, fermo restando che, in caso di conferma della sussistenza del reato associativo in questione, il giudice del rinvio non dovrà incorrere nel medesimo errore di calcolo della pena detentiva in cui è incorsa la sentenza impugnata quanto alla posizione di COGNOME.
Ed invero, la somma dei singoli addendi valutati nel calcolo (reato-base e reati-satellite: 4 anni + 9 mesi + 2 mesi + 3 mesi + 6 mesi) porta al risultato di 5 anni e 8 mesi, non 5 anni e 9 mesi come indicato a pag. 16 della sentenza di secondo grado; pena che, ridotta per il rito, porta a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni (non a 3 anni e 10 mesi come indicato in sentenza).
Nel resto, come già detto, i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto associativo di cui al capo T) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo e l’eventuale rideterminazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
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Dichiara allo stato assorbiti i motivi relativi alla determinazione della pena. Rigetta nel resto i ricorsi.
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Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente