Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6006 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Matera il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/08/2023 del Tribunale di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi, 1 FEB, 2024
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dei 24/08/2023, il Tribunale di Bari rigettava l’istanza riesame, proposta nell’interesse di COGNOME NOME, avverso l’ordinanza emess data 07/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, la quale era stata applicata alla predetta la misura cautelare degli domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenz dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 3 contestato al capo 1) dell’imputazione cautelare, lamentando che la valutazio del Tribunale del riesame si poneva in stridente contrasto con le dichiarazioni da COGNOME NOMENOME NOME quale aveva ~o che COGNOME NOMENOME promotore dell’associazione criminosa, gli aveva riferito di non aver mai avuto contatti c ricorrente, la quale si riforniva di sostanza stupefacente da un tale “NOME COGNOME.
Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per i contestati reati di cui all’art. 73 309/1990, evidenziando che la presunta attività di spaccio contestata alla RAGIONE_SOCIALE sarebbe perinnetrabile ad un mercato modesto di assuntori e per uso personale di gruppo e che potrebbe ricorrere l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, co dpr n. 309/1990, non ostandosi l’eterogeneità delle sostanze stupefacen secondo il dictum delle SU n. 51063/2018.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell’affermare che in tema di misure cauteiari personali, per gravi indi colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti q elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indag tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la f acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabi fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 de
14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).
La valutazione allo stato degli atti in ordine alla “colpevolezza” dell’indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l’adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all’unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell’incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.
La valutazione della “prova” in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l’aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 – 01).
Ed è stato precisato che, ai fini dell’applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l’art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell’art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizicome si desume dall’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).
Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997;
Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).
Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato (esiti delle intercettazioni e degli o.c.p.; c.n.r. relative all’arresto coindagati COGNOME e COGNOME) comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell’esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico operante in COGNOME, promossa da COGNOME NOME ed il consapevole ruolo partecipativo di COGNOME NOME, quale acquirente stabile di sostanza stupefacente.
In particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto, comprovanti l’operativo e consapevole contributo della ricorrente all’esistenza e al rafforzamento dell’associazione: la COGNOME aveva acquistato sistematicamente, per mesi, droga da COGNOME NOME; le richieste di approvvigionamento erano tutte espresse con modalità laconiche, prive di qualsivoglia indicazione in merito al quantitativo di droga da consegnare, alle modalità della cessione e al luogo ove questa si sarebbe perfezionata (risultato sempre lo stesso); il COGNOME era l’unico canale di approvvigionamento per la ricorrente; la frequenza e la quantità degli approvvigionamenti era di consistenza rilevante; i corrieri utilizzati per la consegna della sostanza stupefacente erano sistematicamente sempre gli stessi. Tali elementi, complessivamente valutati, comprovano la consapevolezza della ricorrente della la struttura associativa alla base dell’attività delittuosa del COGNOME e la sua adesione al programma delinquenziale dell’associazione (pp 22,33, 24 dell’ordinanza impugnata).
Il Tribunale chiariva anche non scalfiva il grave quadro indiziario la circostanza che il collaboratore di giustizia COGNOME NOME aveva riferito che la ricorrente si riforniva di sostanza stupefacente da un’altra persona e non dal COGNOME, in quanto il NOME aveva fatto riferimento ad un momento precedente al suo arresto mentre le risultanze delle indagini summenzionate e dalle quali emergevano continui e sistematici rapporti di fornitura con il COGNOME si riferivano a periodo successivo al momento in cui il COGNOME aveva deciso di collaborare con la giustizia.
La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto.
Va ricordato che integra la condotta di partecipazione ad un’associazion finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante dispo all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traf sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garan l’operatività dell’associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. af societatis tra l’acquirente ed i fornitori (Sez.1, n.30233 del 15/01/ Rv.267991 – 01; Sez.6, n.9927 del 05/02/2014,Rv.259114 – 01).
A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censu proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fa una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Costituisce principio condivisibile che, in tema di procedimento cautelar sussiste l’interesse concreto e attuale dell’indagato alla proposizione del r o del ricorso per cassazione quando l’impugnazione sia volta ad ottene l’esclusione di un’aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fa nel solo caso in cui ciò incida sull'”an” o sul “quomodo” della misura (Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022,dep.26/04/2023,Rv.284489 – 01).
Nella specie, tale interesse non sussiste in quanto la doglianza è finaliz alla sola riqualificazione giuridica dei reati-fine contestati in termini di delittuosa del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 30 elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua d in considerazione del fatto che costituisce titolo cautelare anche il reato all’art. 74 d.P.R.n. 309/1990, che comporta il termine più lungo della durata d custodia cautelare.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 09/01/2024