Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1323 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1323 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del udita la relazione del AVV_NOTAIO;
29/09/2025 del Tribunale del Riesame di Torino;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, emessa il 29 settembre 2025, il Tribunale di Torino ha confermato il decreto, emesso il 22 luglio 2025, con cui la Procura della Repubblica di Biella ha disposto ex artt. 253, 255 e 258 cod. proc. pen. il sequestro presso banche dei valori patrimoniali presenti nel conto indicato in atti, sebbene tale conto non fosse fra quelli espressamente indicati nella domanda di assistenza giudiziaria proveniente dalla Autorità giudiziaria della Svizzera.
Il 26 marzo 2025 il Ministero del Canton Ticino ha notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella una domanda di assistenza giudiziaria internazionale ai fini dell’identificazione delle «relazioni bancarie aperte presso la Banca Sella a nome di NOME COGNOME, con particolare riferimento a: conto titoli amministrativo E202406345140; Fondi Comuni e Sicav E208406345140; Prodotti assicurativi E202406345140; Conto corrente E2H6406345150». Inoltre, è stata contestualmente richiesta l’e secuzione del sequestro della complessiva documentazione inerente alle
relazioni bancarie di cui è stata chiesta l’identificazione, riferibili «al periodo dal 1° dicembre 2020 a oggi» e dei «valori patrimoniali depositati sui menzionati conti nella misura di complessivi euro 570.000 (cinquecentosettantamila)».
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo violazione degli artt. 724 e 725 cod. proc. pen. e dei principi in materia di assistenza giudiziaria.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si assume che erroneamente il Tribunale di Torino ha ritenuto legittimo un sequestro emesso in assenza di una valida e preesistente richiesta dell’autorità giudiziaria straniera. Si rappresenta, infatti, che il decreto di sequestro emesso il 22 luglio 2025 ha riguardato anche uno specifico conto corrente (n. C552406345140) che soltanto il successivo 24 luglio 2025 fu oggetto della domanda di assistenza giudiziale internazionale proveniente dall’Autorità giudiziaria della Svizzera.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si assume che erroneamente la rogatoria proveniente dalla Svizzera è stata interpretata come una richiesta ‘aperta’ e come tale idonea a legittimare la ricerca e il sequestro di beni non espressamente indicativi. A questo proposito, il ricorrente rileva che l’uso della successiva espressione «menzionati conti», inerente all’oggetto del sequestro, conduce a escludere che la precedente espressione «con particolare riferimento a» valesse a non escludere la possibilità di sequestrare anche altri conti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza in materia di assistenza giudiziaria internazionale è orientata nel senso di distinguere tra le due fasi della decisione della misura reale da adottare e quella della sua esecuzione, la cui cognizione spetta all’Autorità giudiziaria dello Stato richiesto (Sez. 1, n. 16851, del 21/03/2024; Sez. 2, n. 1573, del 22/11/2005, dep. 16/01/2006, Rv. 232990). È, infatti, ius receptum che spetta all’autorità giudiziaria italiana valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione e il mantenimento della stessa misura, attraverso -di norma -i meccanismi di controllo previsti dall’ordinamento (Sez. 5, n. 23112, del 12/02/2004) e che una richiesta di assistenza giudiziaria all’estero per l’esecuzione di un sequestro probatorio , poiché presuppone un provvedimento, sia pure solo implicito, dell’autorità giudiziaria italiana, è impugnabile mediante istanza di riesame dinanzi a q uest’ultima, unica competente a valutare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’adozione e il mantenimento della misura , salvi gli ulteriori rimedi esperibili secondo le regole stabilite dall’ordinamento dello Stato richiesto dell’assistenza (Sez. U. n. 21420, del 16/04/2003, Rv. 224184).
Per ragioni di coerenza logica occorre invertire l’ordine di trattazione dei due motivi di ricorso, entrambi infondati.
2.2. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, l ‘interpretazione svolta dal giudice di primo grado nell’ordinanza impugnata risulta conforme alle norme di cui agli articoli 724 e 725 cod. proc. pen. in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Il sequestro del c.c. n. C552406345140 è avvenuto mediante l’emissione, da parte dell’ Autorità giudiziaria competente, di apposito decreto motivato, sulla base di quanto disposto dalla normativa nazionale (artt. 253, 255 e 258 cod. proc. pen.), e in modo conforme alle indicazioni contenute nella relativa domanda di assistenza giudiziaria internazionale.
Nella fattispecie la rogatoria passiva notificata dall’Autorità svizzera competente alla Procura della Repubblica di Biella definisce l’oggetto e le modalità di esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria mediante la formula, più elastica, della richiesta ‘aperta’, come correttamente interpretata anche dal Tribunale del Riesame di Torino. Infatti, la domanda di assistenza giudiziaria con la quale è stato espressamente richiesto all’Autorità italiana competente di identificare le relazioni bancarie «con particolare riferimento» ai conti espressamente indicati all’interno dell’atto (conto titoli amministrativo E202406345140; Fondi Comuni e Sicav P_IVA; Prodotti assicurativi E202406345140; Conto corrente E2H6406345150) è indicativa della natura non tassativa di questa elencazione, perché implicitamente non esclude che anche conti diversi da quelli specialmente menzionati possano essere sequestrati.
Pertanto, l’estensione dell’oggetto della domanda di assistenza giudiziaria a un conto diverso da quelli espressamente elencati, ovvero al c.c. n. C552406345140, risulta legittima. Anche perché, del resto, si tratta di «documentazione necessaria all’accertamento dei fatti indicati nell’ordine di indagine europeo », come espressamente motivato nel decreto dell’Autorità giudiziaria. Da ciò deriva, inoltre, l’estensione del sequestro, successivo alla preliminare identificazione, anche al conto di cui sopra in quanto indirettamente ma legittimamente rientrante tra i «menzionati conti» ai quali la domanda di assistenza giudiziaria fa espresso riferimento.
2.2. Le considerazioni svolte rispetto al secondo motivo di ricorso assorbono quelle relative al primo. Infatti, la contestazione circa la assoluta carenza di potere in cui versava l’Autorità italiana rispetto all’emissione del decreto di sequestro del c.c. n. NUMERO_DOCUMENTO risulta infondata in ragione della stessa natura ‘aperta’ della richiesta di assistenza giudiziaria del 26 marzo 2025 che, in quanto tale, non necessitava di una successiva integrazione o di una ratifica postuma da parte dell’Autorità richied ente. In questo quadro, l ‘atto successivamente (il 24 luglio 2025) adottato rappresenta una semplice formalizzazione del sequestro inerente, nello specifico, al c.c. n. C552406345140 e non un atto emesso a seguito di una richiesta di estensione.
Su queste basi, deve concludersi che il Tribunale del Riesame correttamente ha ritenuto che il decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Biella sia pienamente legittimo, in quanto adottato adempiendo a una valida e preesistente richiesta dell’Autorità giudiziaria straniera.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME