Assistenza agli Associati: la Cassazione Chiarisce i Confini tra Aiuto e Reato
L’assistenza agli associati è una fattispecie di reato complessa, che si colloca in una zona grigia tra il favoreggiamento personale e la partecipazione a un’associazione criminale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 10784 del 2024, offre chiarimenti cruciali per distinguere un aiuto penalmente rilevante da una semplice conoscenza o vicinanza. La Corte ha stabilito che la stabilità e la frequenza di certe condotte, come offrire passaggi o facilitare comunicazioni, sono sufficienti a configurare il reato, superando la soglia della mera “contiguità compiacente”.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda giudiziaria ha origine dai ricorsi presentati da due individui contro una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Napoli per il reato di assistenza agli associati, previsto dall’articolo 418 del codice penale.
Il primo ricorrente sosteneva che le sue azioni, consistite nell’offrire passaggi in auto e nel mettere in contatto un noto affiliato con altri soggetti, non costituissero un reale supporto all’associazione. A suo dire, si trattava di gesti di cortesia, non di un contributo consapevole al sodalizio criminale.
Il secondo ricorrente, invece, sollevava una questione di natura procedurale. Arrestato durante lo svolgimento del processo d’appello per altre cause, lamentava la nullità della sentenza per non aver potuto partecipare a un’udienza di cui, tuttavia, era a conoscenza.
L’Assistenza agli Associati secondo la Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha respinto le argomentazioni di entrambi i ricorrenti, dichiarando i loro ricorsi inammissibili. Per quanto riguarda il primo caso, i giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano generici e miravano a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, secondo cui la “stabilità e la frequenza” con cui l’imputato si prestava ad aiutare l’affiliato erano elementi decisivi. Queste condotte non potevano essere liquidate come semplice “contiguità compiacente”, ma denotavano una “consapevole assistenza” prestata all’associato, integrando così pienamente l’elemento materiale del reato di assistenza agli associati.
La questione del Diritto a Partecipare all’Udienza
Anche il secondo ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha chiarito un importante principio di diritto processuale: l’imputato che venga arrestato nelle more del processo, pur avendo diritto a partecipare alle udienze, ha l’onere di farne esplicita richiesta. Nel caso specifico, l’imputato era a conoscenza della data dell’udienza di rinvio ma non aveva mai manifestato la volontà di essere presente. La sua assenza, pertanto, non poteva essere causa di nullità della sentenza.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato l’inammissibilità dei ricorsi su due fronti distinti. Per il primo ricorrente, il tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito è contrario alla natura stessa del giudizio di Cassazione, che si limita al controllo della corretta applicazione della legge. La condotta, per le sue caratteristiche di ripetitività e stabilità, era stata correttamente inquadrata come un aiuto concreto e consapevole.
Per il secondo ricorrente, la motivazione è prettamente procedurale: il diritto a partecipare al processo non è automatico in caso di detenzione sopravvenuta, ma deve essere esercitato attivamente dall’interessato, chiedendo di essere tradotto in aula. La mancata richiesta rende l’eccezione di nullità infondata.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel reato di assistenza agli associati, la valutazione della condotta non si ferma alla natura del singolo gesto, ma considera il contesto e la sua ripetitività. Azioni apparentemente innocue, se inserite in un quadro di supporto sistematico a un membro di un’associazione criminale, perdono il loro carattere neutro e diventano penalmente rilevanti. La decisione serve da monito, evidenziando come la legge punisca non solo chi fa parte del sodalizio, ma anche chi, dall’esterno, fornisce un aiuto consapevole ai suoi membri. Sul piano processuale, viene riaffermato l’onere dell’imputato detenuto di attivarsi per esercitare il proprio diritto a presenziare al dibattimento.
Fornire passaggi in auto a un membro di un’associazione criminale è reato?
Sì, secondo questa ordinanza, se la condotta è caratterizzata da stabilità e frequenza, essa integra il reato di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) perché viene considerata una forma di “consapevole assistenza” e non una semplice “contiguità compiacente”.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come in questo caso, quando i motivi sono generici e propongono una rivalutazione dei fatti già apprezzati dai giudici di merito, oppure quando le censure legali sollevate sono manifestamente infondate.
Un imputato arrestato ha sempre diritto a partecipare a un’udienza di cui era già a conoscenza?
L’imputato ha il diritto di partecipare, ma secondo la Corte ha l’onere di chiederlo espressamente. Se, pur essendo a conoscenza della data dell’udienza, non presenta alcuna richiesta di partecipazione dopo l’arresto, la sua assenza non determina la nullità della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 418 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quelli di COGNOME COGNOME, generici ed involgenti la rivalutazione di circostanze di fatti debitamente apprezzate dai giudici di merito con riguardo alle modalità della condotta ed alla sua rilevanza ai fini della integrazione dell’elemento materiale del reato poiché stabilità e la frequenza con la quale il ricorrente si prestava a offrire il trasporto al COGNOME e a metterlo in comunicazione con altri affiliati sono stati ritenuti idonei a denotare la consapevole assistenza prestata dall’imputato a NOME COGNOME, piuttosto che espressione di mera contiguità compiacente;
che la denunciata nullità della sentenza impugnata da parte di NOME COGNOME è manifestamente infondata perché l’imputato, arrestato nelle more della trattazione di udienze di rinvio già fissate, non aveva chiesto di partecipare all’udienza, a lui nota;
Rilevato, infine, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 febbraio 2024
onsigliere relatore
Il Presidente