Assenza Imputato Detenuto: La Cassazione Fa Chiarezza Sulla Nullità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11665 del 2024, offre importanti chiarimenti su due aspetti cruciali del processo penale: la validità dell’udienza in caso di assenza dell’imputato detenuto e i limiti dell’ammissibilità del ricorso per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La pronuncia sottolinea il dovere di comunicazione della difesa e la natura del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per furto pluriaggravato, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il primo ricorrente lamentava la nullità di un’udienza celebrata in sua assenza, sostenendo di essere detenuto per altra causa e quindi impossibilitato a partecipare. La seconda ricorrente, invece, contestava la decisione della Corte d’Appello di non concederle il beneficio della sospensione condizionale della pena, a causa di una valutazione negativa sulla sua futura condotta.
La questione dell’Assenza dell’Imputato Detenuto
Il motivo di ricorso principale riguardava la violazione delle norme processuali che garantiscono la partecipazione dell’imputato al processo. Il ricorrente sosteneva che l’udienza del 26 ottobre 2020 si fosse svolta illegittimamente in sua assenza, nonostante il suo stato di detenzione.
La Corte Suprema ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Pur riconoscendo l’importanza della partecipazione dell’imputato, i giudici hanno evidenziato un dettaglio decisivo: il Tribunale non era a conoscenza dello stato detentivo. Dal verbale d’udienza emergeva che il difensore si era limitato a comunicare che il suo assistito era ‘ospite in una comunità terapeutica’, senza specificare che si trovasse in stato di detenzione o che fosse altrimenti impossibilitato a presenziare. La Cassazione, richiamando un precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 7635/2021), ha ribadito un principio fondamentale: la garanzia di partecipazione presuppone che la condizione di detenzione sia stata resa nota, in qualsiasi modo, al giudice che procede. In assenza di tale comunicazione, non si configura alcuna nullità.
Il Ricorso Inammissibile sulla Sospensione Condizionale
Per quanto riguarda la seconda ricorrente, la Corte ha dichiarato il suo ricorso inammissibile. Il motivo, incentrato sulla mancata concessione della sospensione condizionale, è stato giudicato come una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto e respinto in appello. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego sulla base di una prognosi negativa di recidiva, rafforzata da una circostanza specifica: l’imputata aveva commesso un reato analogo pochi giorni dopo i fatti per cui era a processo. Tale valutazione, essendo ben motivata e rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, non poteva essere riconsiderata in sede di legittimità attraverso la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare entrambi i ricorsi inammissibili, ha riaffermato due principi giuridici di notevole importanza pratica.
In primo luogo, la nullità per l’assenza dell’imputato detenuto non è automatica. È onere della difesa informare il giudice della condizione che impedisce la partecipazione dell’assistito. La giustizia non ha un dovere di ricerca attiva se l’informazione non viene veicolata, anche informalmente. La semplice presenza in una ‘comunità terapeutica’ non equivale, di per sé, a un legittimo impedimento.
In secondo luogo, il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. Se un motivo di appello è stato congruamente respinto dalla corte di merito (come nel caso della prognosi di recidiva basata su elementi concreti), non può essere riproposto identico in Cassazione. Il ricorso di legittimità deve denunciare vizi di legge o di motivazione, non mirare a un nuovo esame del merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida l’orientamento secondo cui la collaborazione processuale e la specificità dei motivi di ricorso sono elementi imprescindibili. Per i difensori, emerge chiaramente l’obbligo di comunicare in modo esplicito e tempestivo qualsiasi impedimento dell’imputato, specialmente se legato a uno stato di detenzione. Per gli imputati, la decisione ribadisce che il ricorso alla Suprema Corte deve fondarsi su critiche puntuali alla sentenza impugnata, e non sulla speranza di una rivalutazione dei fatti già ampiamente discussi nei gradi di merito.
Quando è nulla un’udienza tenuta in assenza di un imputato detenuto per altra causa?
L’udienza non è considerata nulla se il giudice che presiede non è stato informato, in alcun modo, dello stato di detenzione dell’imputato. La responsabilità di comunicare tale impedimento ricade sulla difesa.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena se si è commesso un reato simile poco tempo dopo quello per cui si è a processo?
È molto difficile. La commissione di un reato analogo a breve distanza di tempo è un forte elemento a sostegno di una prognosi negativa di recidiva, giustificando pienamente il diniego del beneficio da parte del giudice.
Un ricorso in Cassazione può semplicemente ripetere le stesse argomentazioni dell’appello?
No. Un ricorso che si limita a reiterare i motivi già presentati e respinti in appello, senza individuare specifici vizi di legge o di motivazione nella sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asco Piceno, ha confermato la condanna di entrambi per il reato di furto pluriaggravato, ha concesso le attenuanti generiche a NOME equivalenti alle contestate aggravanti e ha rideterminato la pena allo stesso inflitta.
Rilevato che il motivo unico del ricorso interposto nell’interesse di NOME con cui il ricorrente denunzia violazione di norme processuali in relazione agli artt. 179, 18 420 bis e 420 ter cod. proc. pen., per aver proceduto all’udienza del 26 ottobre 2020 in assenza dell’imputato, detenuto per altra causa – è manifestamente infondato. Va innanzitutto precisato che, visto che l’udienza del 27 aprile 2020 non si è celebrata per l’emergenza pandemica, la nullità deve ritenersi riferita all’udienza del 26 ottobre 2020. Ebbene, det udienza è stata regolarmente celebrata poiché lo stato detentivo non era noto al decidente; come si evince dal verbale di udienza, infatti, il difensore aveva solo rappresentato al Tribuna che l’imputato era ospite in una comunità terapeutica, senza precisare che fosse in stato di detenzione né che fosse altrimenti impedito a presenziare. A quest’ultimo proposito, va precisato che la giurisprudenza di questa Corte, pur assicurando la massima garanzia di partecipazione all’imputato detenuto per altro, presuppone pur sempre che la coeva detenzione sia stata resa nota, in qualsiasi modo, al Giudice che procede (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282806; Sez. U, 34483 del 26/09/2006, COGNOME), conoscenza che, nel caso di specie, non risulta essere stata veicolata al decidente.
Rilevato che il motivo unico del ricorso interposto nell’interesse di NOME COGNOME – con la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio eli motivazione in relazione alla mancat concessione della sospensione condizionale della pena – è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e disatteso dalla corte di merito ragione di una negativa prognosi di recidiva; peraltro il motivo di appello sulla sospension condizionale della pena era aspecifico rispetto alla circostanza negativa dell’aver commesso un reato analogo pochi giorni dopo il fatto per cui si procede, valorizzata dal Tribunale, il impone di rilevare l’inammissibilità, ora per allora, della censura avanzata;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al ppgamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.