Assenza di Querela: Quando il Ricorso in Cassazione è Destinato al Fallimento
Nel processo penale, la presenza di una valida querela è, per alcuni reati, un presupposto fondamentale per la procedibilità dell’azione. L’eccezione di un’eventuale assenza di querela rappresenta una difesa tecnica molto comune. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci mostra come sollevare tale motivo in modo infondato non solo sia inefficace, ma porti a conseguenze negative per il ricorrente, come l’inammissibilità del ricorso e la condanna a sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto mono aggravato. La Corte di Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta ma confermato la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico, specifico motivo di natura procedurale.
Il Motivo del Ricorso e la presunta assenza di querela
Il ricorrente lamentava l’impossibilità di procedere nei suoi confronti per il reato contestato a causa della presunta assenza di querela da parte della persona offesa. Si tratta di una doglianza di tipo procedurale, un cosiddetto error in procedendo, che, se fondata, avrebbe potuto portare all’annullamento della sentenza di condanna. Denunciare un errore di procedura consente alla Corte di Cassazione, giudice di legittimità, di accedere eccezionalmente agli atti del fascicolo per verificare la correttezza dell’operato dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato. Proprio in virtù della natura procedurale della censura, i giudici hanno potuto esaminare direttamente il fascicolo processuale. Da tale verifica è emerso in modo inequivocabile che la persona offesa aveva regolarmente presentato una denuncia-querela in data 29 marzo 2017.
Il motivo di ricorso si basava, quindi, su un presupposto di fatto palesemente errato e smentito dalle carte processuali. La Corte ha sottolineato che la lamentata violazione di norme era, di fatto, inesistente. Quando un ricorso si fonda su argomentazioni così palesemente smentite dagli atti, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità.
Le Conclusioni
L’esito del giudizio è stato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna stabilita dalla Corte d’Appello, ma anche ulteriori conseguenze per il ricorrente. La legge, infatti, prevede che in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente sia condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata quantificata in tremila euro.
La pronuncia ribadisce un principio importante: sebbene sia un diritto difendersi in ogni sede, i ricorsi per Cassazione devono basarsi su motivi solidi e non su affermazioni fattuali facilmente smentibili. Tentare di ottenere un annullamento basandosi su un’inesistente assenza di querela si è rivelata una strategia controproducente, che ha comportato solo un aggravio di costi per l’imputato.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione sostenendo che manca la querela, ma in realtà essa è presente negli atti?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il motivo si basa su un presupposto di fatto errato e smentito dai documenti processuali.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
Può la Corte di Cassazione verificare direttamente la presenza di atti nel fascicolo processuale?
Sì, quando viene denunciato un “error in procedendo” (un errore nella procedura), la Corte di Cassazione ha il potere di esaminare direttamente gli atti del fascicolo processuale per verificare la fondatezza della censura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24975 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di tentato furto mono aggravato (artt. 56, 624,625 n. 2 cod. pen. così riqualificata la originaria imputazione), riducendo la pena inflitta e confermando nel resto.
Ritenuto che il primo ed unico motivo – con cui il ricorrente lamenta l’impossibilità di procedere per il reato contestato per assenza di querela – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali; dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale in ragione del dedotto error in procedendo risulta la denunzia querela presentata in data 29 marzo 2017 dalla persona offesa NOME COGNOME COGNOME.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2024
Il Presidente
Il consigliere estensore