Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47637 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47637 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 14/2/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’ar comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIONOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in riforma della decision assolutoria di primo grado, dichiarava COGNOME NOME colpevole dei delitti di ricettazion un carnet di assegni di illecita provenienza e truffa, condannandolo per l’effetto, p
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod.pen, alla pena di mesi cinq di reclusione ed euro 250,00 di multa.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO deducendo:
2.1 il travisamento della prova o l’errata valutazione della stessa, attesa l’insussis di elementi idonei a fondare la responsabilità dell’imputato; la contraddittorietà motivazione.
Il difensore sostiene che da alcun atto del fascicolo processuale emerge con certezza che l’assegno bancario oggetto della denunzia di smarrimento da parte del liquidatore della RAGIONE_SOCIALE NOME fosse nella disponibilità dell’imputato e sia stato dal medesimo speso l’acquisto di un cane. COGNOME NOME, proprietario dell’allevamento, e la figlia non hanno i potuto escludere che nel periodo in cui l’imputato perfezionò l’acquisto altri clienti ave pagato con assegni. La Corte territoriale, inoltre, non ha ritenuto di esaminare il liqui della società nonostante dalle acquisizioni dibattimentali non emerga alcun riferimen all’imputato.
Evidenzia, inoltre, il ricorrente che il teste COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME ha riferito del riempim titolo da parte dell’imputato in sua presenza, ben avrebbe potuto avvedersi della difform della sottoscrizione rispetto a quella riportata sui documenti d’identità rimasti in suo pos per alcuni giorni.
Segnala ulteriormente che la fattispecie di ricettazione ha ad oggetto un assegn smarrito, la cui appropriazione è stata depenalizzata nel 2016, con la conseguenza che il fat non ha rilievo penale in applicazione dell’art. 2, comma 4, cod.pen.
Anche con riguardo al delitto di truffa il difensore sostiene che non vi sia alcuna prov atti della commissione del reato da parte del prevenuto.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure proposte. La Corte territoriale ha ben chiarito le ragioni che sottendono la riforma della decisione assoluto primo grado, emergendo dal compendio acquisito e dalle dichiarazioni dei testi COGNOME che l’assegno di provenienza illecita fu consegnato dall’imputato a pagamento del prezzo di u cane, dopo che il COGNOME si era recato presso l’allevamento, aveva scelto l’animale d regalare alla fidanzata e lasciato i propri documenti per l’intestazione del microchip. Appai del tutto insussistenti i presupposti del denunziato travisamento, fondandosi l’affermazione responsabilità su prove documentali e dichiarative pretermesse in primo grado e correttamente valutate dai giudici d’appello a seguito d’impugnazione del P.m.
Destituita di fondamento è anche l’eccepita depenalizzazione della fattispecie sub A) siccome avente ad oggetto assegni denunziati smarriti. E’ costante affermazione della giurisprudenza di legittimità che in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell’og
materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice talché l’eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità d tale norma con il diritto comunitario non assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferi al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissi affinché altri la ricevano ( in fattispecie analoga, Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Rv. 267 – 01). Per altro verso la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato che nell’ di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepa conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir me relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazion bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019 dep. 2020, Rv. 278225 01; n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432 – 01).
4.1 Del tutto generiche risultano le censure in punto di sussistenza del delitto di tr attesa l’accertata spendita dell’assegno di provenienza illecita, costituente raggiro idone falsare la volontà negoziale del venditore.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 8 novembre 2023
Sentenza a motivazione semplificata