Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7455 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 12/05/1979
avverso la sentenza del 06/06/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME c concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette la memoria di replica e le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per le p civili NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ric condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali, come da nota allegata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in rifo della pronuncia assolutoria emessa in data 12 maggio 2021 dal Tribunale Cosenza, ha ritenuto responsabile, ai soli effetti civili, NOME COGNOME
reato di cui agli artt. 56-646 cod. pen. e lo ha condannato al risarcimen danno in favore delle parti civili costituite.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, formulando quattro motivi di impugnazione, che qui riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 74 cod. proc. pen. e carenza di legittimazione ad causam anche con riferimento all’impugnazione – delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME poiché la persona offesa e danneggiata dal reato, sec la contestazione, era soltanto la PM RAGIONE_SOCIALE
2.2. Violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., in relazione alla ma declaratoria di inammissibilità dell’appello, privo dell’enunciazione specif motivi di gravame.
2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazion relazione alla ricostruzione dei fatti, avendo i giudici di appello r acriticamente la versione riportata nell’atto di costituzione di parte omettendo ogni doveroso confronto – anche in termini di “motivazione rafforzat – con le alternative conclusioni a cui erano pervenuti il Tribunale e il fallimentare, che avevano entrambi escluso la funzione di garanzia dell’asse oggetto materiale del reato contestato.
2.4. Violazione dell’art. 646 cod. pen., laddove è stato ritenuto configur quantomeno nella forma tentata, il delitto di appropriazione indebita, nonost la totale mancanza di provvista, sull’erroneo presupposto che il conseguimento profitto costituirebbe solo l’oggetto del dolo specifico, posto che il titolo posto all’incasso in ossequio a quanto convenuto tra le parti.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Il primo motivo – prima ancora che manifestamente infondato, poiché è legittimato all’esercizio dell’azione civile nel processo penale anche il danne che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione od omissione soggetto attivo del reato (Sez. 2, n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, R 273698-01; Sez. 2, n. 4380 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262371-01; Sez. 1, n 46084 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 261482-01) – è inequivocabilmente tardivo La costituzione delle parti civili (uti singuli, con causa petendi diversa da quella
astrattamente deducibile dalla curatela del Fallimento) è stata amme all’udienza del 28 ottobre 2020, senza contestazioni di sorta. Ai sen combinato disposto degli artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen., la ric motivata di esclusione della parte civile, nel caso di costituzione avvenuta nel degli atti preliminari al dibattimento o introduttivi dello stesso, deve proposta subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l’accertam della regolare costituzione delle parti e il giudice deve decidere immediatam sull’eccezione; in caso contrario, la contestazione resta preclusa nelle succ udienze, né può essere in seguito riproposta in sede di impugnazione (Sez. 3 15768 del 18/02/2020, 0., Rv. 280264-01; Sez. 3, n. 24677 del 09/07/2014, de 2015, COGNOME, Rv. 264113-01; Sez. 6, n. 49057 del 26/09/2013, COGNOME, Rv 258129-01; Sez. 5, n. 17667 del 24/03/2011, COGNOME, Rv. 250187-01).
Del pari, è indubitabile che la parte civile sia legittimata ad impugn sentenza di assoluzione, ai sensi dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen. ugualmente titolare di un interesse concreto, da individuarsi nella fina ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l’affermazione di responsab dell’imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili (Sez. U, n. 29/03/2007, Lista, Rv. 236539-01; Sez. 6, n. 18484 del 29/03/2022, P., R 283263-01; cfr. anche Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, COGNOME, Rv. 27595301).
Per quel che concerne il secondo motivo, è sufficiente rilevare come l’ di appello contesti l’apparato motivazionale del giudice di primo grado, censur l’argomentazione, strettamente giuridica, per cui l’ordinamento non consentire l’utilizzo dell’assegno bancario a titolo di garanzia e sottolineando, in linea come il titolo fosse stato posto all’incasso abbondantemente prima della scade dell’obbligazione che avrebbe dovuto garantire.
L’impugnazione risulta, quindi, evidentemente svolta in termini del tu specifici, sulla base di precise deduzioni dirette a disarticolare il giustificativo di primo grado.
Le censure del ricorrente sono, pertanto, manifestamente infondate.
La contestazione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di a e le eccezioni di contraddittorietà rispetto alle emergenze processual insufficienza motivazionale ai fini dell’overturning risultano prive di fondamento.
Il Tribunale aveva riconosciuto la funzione di garanzia attribuita dalle all’effetto e la Corte territoriale, senza incidere su tale ricostruzione fa anzi condividendola, ne trae diverse – e più corrette – conclusioni in pu
diritto, in particolare per quanto attiene alla configurabilità della contestat di reato.
I giudici di appello, con argomenti di stretta consequenzialità e in forza piena autonomia dell’accertamento penale rispetto alla sede civile-falliment (art. 2 cod. proc. pen.), hanno rilevato come il profitto costituisse sol finalità perseguita dall’agente, mentre oggetto materiale della cond appropriativa fosse invece l’assegno (portato all’incasso tre settimane prim termine per l’adempimento dell’obbligazione da esso garantita).
Tale considerazione, espressa nella pienezza della giurisdizione di merit idonea a giustificare l’integrale riforma della prima decisione, confutando funditus gli argomenti giuridici alla base della pronuncia liberatoria.
Infine, ferma la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello, i il delitto di cui all’art. 646 cod. pen. la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, in violazione dell’accordo concluso c l’emittente, tranne nel caso – non verificatosi nella vicenda per cui si proce cui la controparte contraente sia venuta meno alla stipula del contratto defi che si era obbligata a concludere (Sez. 2, n. 22175 del 09/05/2019, Tripo Rv. 276536-01; Sez. 2, n. 5643 del 15/01/2014, COGNOME Rv. 258276-01; Sez. 2, n. 1151 del 29/02/2000, COGNOME, Rv. 216303-01; nonché, a contrario, Sez. 2, n. 36905 del 27/09/2011 COGNOME, Rv. 251148-01, che esclude la configurabilit del delitto in questione quando al titolo, utilizzato solo come tipico mez pagamento, non sia attribuita alcuna funzione atipica di garanzia).
Sono, perciò, coerenti con la consolidata giurisprudenza di legittimit considerazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, che contestuali disciplina dell’assegno con riferimento alla fattispecie penale contestata, ri alle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, legate a una visione esclusivam civilistica della vicenda.
D’altronde, il giudice di appello era tenuto a decidere sull’impugnazione ai effetti civili e, a tal fine, doveva accertare se la condotta dell’imputato fo idonea a provocare un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., deriv da un fatto doloso, di astratta penale rilevanza e non semplicemente riconducib come visto, ad una semplice diatriba contrattuale. Il discorso giustificativo sentenza impugnata si è svolto correttamente entro tale perimetro valutativo.
Il motivo è, pertanto, infondato.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condan ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel pr grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svol
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato al pagamento delle spese di rappresentanza difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e NOME, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Pres ente